Lavoratori in esodo con retribuzione oltre il massimale: come compilare Uniemens
Pubblicato il 24 ottobre 2025
In questo articolo:
- Determinazione della contribuzione figurativa
- Massimale contributivo
- Contribuzione figurativa e massimale contributivo nei casi di esodo incentivato
- Applicazione dell’aliquota del Fondo previdenziale di appartenenza
- Massimale annuo: ambito di applicazione
- Come compilare il flusso Uniemens
- Gestione delle eccedenze oltre il massimale contributivo
- Riassumendo
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Chiarimenti tecnici di particolare rilievo in merito alla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo incentivato ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012, arrivano dall’Inps con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, emanato dall’Istituto per garantire uniformità nella trasmissione dei dati contributivi nei casi di esodo incentivato, assicurando così la corretta applicazione del limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 disciplina infatti la possibilità per le aziende con più di quindici dipendenti di stipulare accordi sindacali finalizzati a favorire l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, nell’ambito di processi di riorganizzazione o riduzione del personale.
Tali accordi consentono di attivare una prestazione di accompagnamento alla pensione, finanziata interamente dal datore di lavoro attraverso la costituzione di una provvista economica presso l’Inps.
Il datore di lavoro, infatti, si impegna a sostenere i seguenti oneri:
- erogazione della prestazione mensile a favore del lavoratore in esodo, di importo pari al trattamento pensionistico teorico che spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro, calcolato secondo le regole vigenti;
- versamento della contribuzione figurativa correlata per i periodi di esodo, utile sia al conseguimento del diritto alla pensione sia al calcolo della misura della prestazione definitiva.
In questo modo, il lavoratore in esodo prosegue nel maturare anzianità contributiva, pur in assenza di una retribuzione effettiva.
L’istituto della contribuzione figurativa consente quindi di tutelare la continuità previdenziale, garantendo che l’uscita anticipata dal mondo del lavoro non comporti penalizzazioni sul trattamento pensionistico futuro.
Determinazione della contribuzione figurativa
Il calcolo della contribuzione correlata deve essere effettuato dal datore di lavoro utilizzando criteri analoghi a quelli previsti per la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), vale a dire:
- si considera la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- si includono sia gli elementi continuativi sia quelli non continuativi, comprese le mensilità aggiuntive;
- il totale è diviso per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33, per ottenere l’importo medio mensile.
Sulla base di tale imponibile, viene poi calcolata la provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa, applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore.
Massimale contributivo
Il massimale contributivo e pensionabile rappresenta invece il limite annuo entro cui è dovuta la contribuzione ai fini previdenziali nel sistema contributivo, limite introdotto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ed aggiornato annualmente: per il 2025 è pari a € 120.607,00.
Ciò significa che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo non è possibile versare contribuzione su importi eccedenti tale soglia, né ai fini del diritto né della misura della pensione.
Nel caso dei lavoratori in esodo, questo principio si traduce nell’obbligo per il datore di lavoro di non includere nella base contributiva figurativa la parte di retribuzione che eccede il massimale.
Tuttavia, l’Inps specifica che tale quota deve comunque essere riportata nel flusso UniEmens a fini informativi, ma con contributo pari a zero.
Vediamo come.
Contribuzione figurativa e massimale contributivo nei casi di esodo incentivato
Il messaggio Inps n. 3166 del 23 ottobre 2025 spiega come calcolare la base imponibile di riferimento e come gestire i casi in cui la retribuzione imponibile ecceda il massimale contributivo annuo stabilito dalla legge n. 335/1995 pari, come sopra accennato a € 120.607,00.
Per la definizione dell’imponibile contributivo su cui calcolare la contribuzione figurativa, il datore di lavoro deve adottare un metodo standardizzato basato su parametri oggettivi e storici, in modo da assicurare uniformità di trattamento e trasparenza nei confronti dei lavoratori e dell’Inps.
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Individuazione della retribuzione imponibile di riferimento: si considera la retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Tale retribuzione deve comprendere:
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gli elementi continuativi della retribuzione (stipendio base, scatti di anzianità, superminimi, ecc.);
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gli elementi non continuativi (premi, indennità, straordinari, ecc.);
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le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità, se previste dal contratto collettivo).
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- Calcolo della retribuzione media settimanale: l’importo complessivo della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni viene diviso per il numero di settimane di contribuzione effettivamente accreditate nel medesimo periodo.
- Determinazione della retribuzione media mensile: il valore medio settimanale così ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33, che rappresenta la media mensile delle settimane in un anno.
Il risultato di questo calcolo corrisponde alla retribuzione media mensile di riferimento, sulla quale viene commisurata la contribuzione figurativa dovuta dal datore di lavoro durante il periodo di esodo.
Applicazione dell’aliquota del Fondo previdenziale di appartenenza
Una volta determinata la base imponibile, la provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa è calcolata applicando l’aliquota di finanziamento vigente del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore.
Questo significa che:
- per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) si applicherà l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento in vigore al momento dell’esodo;
- per i lavoratori appartenenti ad altre gestioni previdenziali (es. fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi) si dovrà utilizzare la rispettiva aliquota di riferimento.
NOTA BENE: l’Inps ha precisato che tale aliquota deve essere quella tempo per tempo vigente, ovvero riferita al periodo di competenza della contribuzione figurativa e non a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Massimale annuo: ambito di applicazione
Il limite di € 120.607,00 si applica esclusivamente a due categorie di lavoratori:
- nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996: tutti i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi in data successiva al 31 dicembre 1995 e rientrano integralmente nel sistema contributivo puro;
- lavoratori optanti per il sistema contributivo: si tratta dei soggetti che, pur avendo contribuzione antecedente al 1996, hanno esercitato la facoltà di opzione per il calcolo contributivo della pensione, ai sensi della normativa vigente.
In presenza di una retribuzione imponibile annua superiore al massimale di € 120.607,00, il datore di lavoro non è dunque tenuto al versamento della contribuzione figurativa sulla parte eccedente. Tuttavia, l’Inps precisa che la quota eccedente deve comunque essere indicata nel flusso UniEmens a fini informativi, in modo da consentire la corretta ricostruzione dei dati contributivi e la tracciabilità delle posizioni assicurative.
NOTA BENE: nonostante l’assenza di versamento contributivo sulla parte eccedente, l’Inps garantisce la copertura delle settimane contributive relative al periodo di esodo, assicurando quindi la continuità della posizione assicurativa del lavoratore. Tuttavia, tale copertura non comporta la “monetizzazione” dell’imponibile eccedente, che rimane escluso dal calcolo della contribuzione.
Come compilare il flusso Uniemens
Per individuare correttamente i lavoratori destinatari della misura di esodo incentivato, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare specifici campi del flusso UniEmens, seguendo le indicazioni già introdotte dal messaggio Inps n. 4704 del 10 luglio 2015 e ribadite dal messaggio n. 3166/2025.
Valorizzazione degli elementi anagrafici
Nel tracciato UniEmens, la corretta identificazione avviene attraverso la compilazione dei seguenti elementi.
- <Qualifica1>: deve essere valorizzato con il valore “V”, che identifica il soggetto come “Lavoratore in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012 – Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Questo valore consente di distinguere i lavoratori interessati dalla procedura di esodo incentivato rispetto ad altre tipologie di rapporti o prestazioni.
- <Qualifica2>: deve essere valorizzato coerentemente con la posizione assicurativa del lavoratore, in base al tipo di attività e alla gestione previdenziale di appartenenza.
- <Qualifica3>: non deve essere valorizzato, in quanto non rilevante ai fini della gestione dell’esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012.
- <TipoLavoratore>: deve essere indicato il codice corrispondente al Fondo previdenziale in cui il lavoratore risulta iscritto (ad esempio, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altro fondo sostitutivo o esclusivo).
Compilazione degli elementi contributivi
Una volta identificato il lavoratore in esodo, è necessario procedere alla valorizzazione degli elementi relativi alla base imponibile e alla contribuzione figurativa correlata.
Nel flusso UniEmens deve essere valorizzato il campo <Imponibile>, che rappresenta la base imponibile previdenziale utilizzata per il calcolo della contribuzione correlata figurativa.
L’imponibile deve essere determinato secondo i criteri previsti per la contribuzione figurativa, ossia in base alla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito anche per la NASpI.
Accanto all’imponibile deve essere compilato l’elemento <Contributo>. In corrispondenza di questo campo deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare. Tale importo è calcolato applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore e rappresenta la provvista economica che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’Inps.
All’interno del sistema gestionale dell’Inps, i dati relativi a <Imponibile> e <Contributo> vengono riportati nel DM2013 virtuale, con l’attribuzione del codice “M161”, codice che identifica la “Contribuzione figurativa correlata - lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012” e permette di contabilizzare in modo corretto la provvista destinata a coprire i periodi di esodo.
Gestione delle eccedenze oltre il massimale contributivo
Un aspetto particolarmente rilevante del messaggio Inps n. 3166/2025 riguarda la gestione delle retribuzioni che eccedono il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2025 a € 120.607,00: in tali casi, il datore di lavoro non è tenuto al versamento della contribuzione figurativa sulla parte eccedente, ma deve comunque rappresentare tale eccedenza nel flusso UniEmens a fini informativi.
Per adempiere correttamente a questo obbligo, è necessario però compilare i seguenti campi.
- <RegimePost95>: deve essere valorizzato con “Si”, a indicare che il lavoratore rientra nel sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995.
- <ImponibileEccMass>: deve essere compilato con l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale contributivo annuo.Tale importo non concorre al calcolo della contribuzione, ma è riportato per garantire la tracciabilità delle somme eccedenti.
- <ContributoEccMass>: deve essere valorizzato con “0”, poiché nessuna contribuzione figurativa è dovuta sulla parte di retribuzione oltre il massimale.
All’interno del DM2013 virtuale, la procedura informatica genera automaticamente il codice “V980”, associato all’importo dell’imponibile eccedente e al contributo nullo, che consente di distinguere le somme non soggette a contribuzione, assicurando una rappresentazione chiara e trasparente delle eccedenze retributive.
Riassumendo
|
Sezione |
Elemento UniEmens |
Valore da indicare/Descrizione |
Funzione/Significato |
Codice nel DM2013 virtuale |
|---|---|---|---|---|
|
Identificazione lavoratore |
<Qualifica1> |
V |
Identifica il soggetto come Lavoratore in esodo ex art. 4 legge 92/2012 – Domanda presentata dal 1° maggio 2015 |
- |
|
|
<Qualifica2> |
Valore coerente con la posizione assicurativa |
Specifica ulteriori caratteristiche del lavoratore |
- |
|
|
<Qualifica3> |
Non valorizzare |
Non rilevante per la procedura di esodo |
- |
|
|
<TipoLavoratore> |
Codice del Fondo previdenziale di appartenenza |
Indica la gestione previdenziale (es. FPLD o altri fondi sostitutivi/esclusivi) |
- |
|
Contribuzione figurativa correlata |
<Imponibile> |
Retribuzione media mensile calcolata sugli ultimi 4 anni |
Base imponibile utilizzata per calcolare la contribuzione figurativa correlata |
M161 |
|
|
<Contributo> |
Importo calcolato applicando l’aliquota del Fondo di appartenenza |
Ammontare della contribuzione figurativa a carico del datore di lavoro |
M161 |
|
Gestione eccedenze oltre il massimale contributivo |
<RegimePost95> |
Sì |
Indica che il lavoratore è soggetto al sistema contributivo (nuovo iscritto post 1996 o optante) |
— |
|
|
<ImponibileEccMass> |
Importo della retribuzione eccedente €120.607,00 (massimale 2025) |
Riporta la quota di retribuzione che supera il limite contributivo |
V980 |
|
|
<ContributoEccMass> |
0 (zero) |
Nessuna contribuzione dovuta oltre il massimale |
V980 |
|
Effetti sui conti individuali |
- |
Copertura delle settimane assicurative anche per la parte eccedente |
Le settimane risultano accreditate ma senza “monetizzazione” dell’imponibile |
- |
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