Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per i datori di lavoro

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Con la promulgazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, entrano nel nostro ordinamento una serie di principi per l’adozione e l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale.

Per quanto attiene la posizione dei datori di lavoro, l’art. 11 della novella prevede che l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo debba perseguire finalità correlate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, all’accrescimento della qualità delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone, in conformità con il diritto dell’UE.

L’utilizzo, deve, altresì, essere sicuro, affidabile e trasparente e non può essere svolto in contrasto con la dignità umana né in violazione della riservatezza dei dati personali.

Tra gli obblighi in capo al datore di lavoro vi è la necessità di informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Vieppiù, in applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1689, il datore di lavoro, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio, deve informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati. 

Datori di lavoro: principi UE e utilizzo dell’intelligenza artificiale

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, regolamento (UE) n. 2024/1689, i datori di lavoro, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di intelligenza artificiale classificato come ad alto rischio, hanno l’obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all’uso di detti sistemi.

In materia di occupazione e gestione dei lavoratori, si considerano sistemi IA ad alto rischio quelli destinati a essere utilizzati:

  • per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per la pubblicazione di annunci di lavoro mirati o per filtrare candidature, ovvero per valutare candidati;
  • per adottare decisioni riguardanti le condizioni di lavoro, la promozione o la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali, ovvero per migliorare e/o valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Specie nel caso in cui i sistemi IA siano utilizzati anche per valutare o migliorare il comportamento e le prestazioni dei lavoratori, è possibile che si integrino gli obblighi di cui all’art. 4, Statuto dei Lavoratori, a mente del quale gli altri strumenti, dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per le finalità prescritte e previo accordo collettivo con le RSA/RSU ovvero, in mancanza di accordo, tramite apposita autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Datori di lavoro: obblighi di informazione

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge 23 settembre 2025, n. 132, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile e trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né in violazione della riservatezza dei dati personali.

Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’art. 1-bis, decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Tale norma prescrive, dunque, che, laddove il datore di lavoro utilizzi strumenti di IA per decisioni o monitoraggi rispetto ad assunzioni, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché per l’assegnazione di compiti o mansioni e per la valutazione delle prestazioni ovvero del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali, egli è tenuto a fornire al lavoratore un’informativa nella quale vengano specificati:

  • l’ambito di applicazione e le finalità;
  • i specifici processi oggetto dell’IA;
  • la logica di funzionamento, anche in termini non tecnici;
  • le categorie di dati trattati e dei tempi di conservazione;
  • i parametri e le misure di controllo;
  • i possibili effetti sul rapporto di lavoro;
  • il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi, nonché i possibili impatti discriminatori delle metriche in uso.

Dette informazioni dovranno essere fornite prima dell’inizio delle attività e ogni modifica impattante sulle condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 24 ore, a mente del quinto comma, del medesimo art. 1-bis.

Attenzione
Laddove il sistema IA utilizzi dati personali dei lavoratori, sarà opportuno condurre una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) o, eventualmente consultare preventivamente il Garante per la protezione dei dati personali. Vieppiù, in tale evenienza sarà necessario aggiornare anche il registro dei trattamenti di cui all’art. 30, GDPR, e l’informativa in materia di sicurezza dei dati.

Informativa ai lavoratori/RSA/RSU sull’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale

Intestazione

Dati identificativi del datore di lavoro;

Referente interno IA;

Referente DPO;

Data di adozione informativa e nr. di versione.

Ambito e finalità

La presente informativa descrive i sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) utilizzati per scopi attinenti ai rapporti di lavoro e/o di collaborazione con la Società. L’uso dei sistemi di seguito meglio specificati è adottato nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e protezione dei dati personali.

Sistemi IA

Elenco dei sistemi IA interessati.

Per ogni sistema specificare:

  • nome commerciale del prodotto/versione/fornitore;
  • le finalità (preselezione CV; pianificazione turni; supporto tecnico; monitoraggio sicurezza impianti; valutazione di performance; sorveglianza accessi; etc.);
  • processi impattati (reclutamento; formazione; valutazione; disciplinare; elaborazione paghe; etc.).

Logica di funzionamento

Per ciascuno dei sistemi di cui al paragrafo precedente specificare:

  • la descrizione sintetica del modello utilizzato;
  • il sistema di funzionamento e i fattori considerati (es. anzianità di servizio; attribuzione di punteggi; analisi di titoli di studio; etc.);
  • punti di intervento umano (post revisione; revisione continua; etc.);
  • automatismi e valutazione degli esiti (se esisti solo propositivi o vincolanti; metodi di revisione delle valutazioni; modalità di istanza per la revisione della valutazione; etc.)

Categorie di dati

Specificare i dati trattati con IA e i tempi di conservazione:

  • categorie di dati (dati identificativi; dati occupazionali; log di attività; performance; note valutative; etc.);
  • le fonti di provenienza dei dati (schede dipendente; badge; dati forniti dal lavoratore; dati forniti da soggetti terzi; dati generati da altre IA; etc.);
  • base giuridica del trattamento di acquisizione del dato (adempimento di obblighi legali; legittimo interesse; eventuale consenso dell’interessato);
  • tempi di conservazione (n. giorni/mesi/anni);
  • destinatari dei dati (reparti interni; responsabile del trattamento dei dati; fornitori cloud; autorità; etc.).

Parametri di controllo

Esplicitare quali sono:

  • le metriche utilizzate e gli eventuali tassi di falsi positivi/negativi;
  • la frequenza di aggiornamento dei modelli IA;
  • le valutazioni dei rischi poste in essere, sia in termini di discriminazione, errori, sicurezza informatica o possibili impatti sulla salute e la dignità dei lavoratori;
  • test e misure di verifica;
  • misure di sicurezza adottate (cifratura; controllo accessi; audit log; etc.).

Effetti e impatti sui rapporti di lavoro

Evidenziare gli effetti sul rapporto di lavoro, tra cui:

  • ambito di applicazione, anche decisionale (assunzioni; attribuzione di premi; cambi mansione; turnistica; disciplinare; etc.);
  • impatti attesi (riduzione dei tempi di lavoro; riduzione assenteismo; maggiore coerenza e analisi dei costi; etc.);
  • limitazioni (garanzia di revisione umana; etc.).

Diritti dei lavoratori

Indicare le modalità per l’esercizio dei diritti del lavoratore:

  • accesso a spiegazioni e chiarimenti (informazioni aggiuntive; dati utilizzati; esiti; etc.);
  • diritto di rettifica, limitazione o opposizione, secondo la normativa vigente in materia di privacy;
  • modalità di reclamo;
  • tempi di risposta e forme di comunicazione.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

Regolamento (UE) n. 2024/1689 del 13 giugno 2024

Legge 23 settembre 2025, n. 132

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