Inps: pignorabilità prestazioni previdenziali non pensionistiche
Pubblicato il 01 ottobre 2025
In questo articolo:
- Base normativa e giurisprudenziale
- Tipologie di pignorabilità
- Prestazioni sostitutive della retribuzione
- Crediti alimentari
- Anticipazione NASpI
- Procedure di trattenuta e pagamento
- Pagamento diretto dell’assegno di mantenimento
- Concorso di pignoramenti e più gravami
- Cessione del quinto
- Verifiche fiscali e obblighi di legge
- Pignoramenti da parte dell’agente della riscossione
- Obblighi fiscali del sostituto d’imposta
- Novità dal 2026
- Recupero crediti Inps e trattenute interne
- Prestazioni soggette a compensazione
- Assegni familiari
- In breve
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La pignorabilità e le trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche al centro della circolare Inps n. 130 del 30 settembre 2025, che fornisce tutti i necessari chiarimenti in ordine alle regole applicabili così da garantire coerenza nell’attuazione delle norme e tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
Vediamo nel dettaglio.
Base normativa e giurisprudenziale
Articolo 2740 del codice civile
Punto di partenza dell’impianto normativo è l’articolo 2740 del codice civile, che stabilisce il principio generale della responsabilità patrimoniale. In base a questa disposizione, “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”: ciò significa che, in linea generale, qualsiasi bene o credito di cui il debitore sia titolare può essere aggredito dai creditori al fine di soddisfare le loro pretese.
Tuttavia, lo stesso articolo ammette delle eccezioni in deroga al principio generale, che devono quindi essere interpretate in senso restrittivo senza possibilità di applicazione analogica. È proprio in questo contesto che si inserisce la disciplina della pignorabilità limitata delle prestazioni previdenziali.
Articolo 545 del codice di procedura civile
L’articolo 545 del codice di procedura civile è poi la norma cardine in materia di pignorabilità dei crediti. La disposizione distingue tra:
- crediti assolutamente impignorabili, come i sussidi di grazia, i trattamenti per maternità, malattia o funerali, che rispondono a esigenze vitali e assistenziali del debitore;
- crediti parzialmente pignorabili, tra cui rientrano stipendi, salari e altre indennità assimilabili alla retribuzione.
In particolare, le somme derivanti da rapporti di lavoro o da prestazioni sostitutive della retribuzione sono pignorabili:
- fino a un quinto per crediti ordinari o tributari;
- in misura variabile, autorizzata dal presidente del tribunale, per i crediti alimentari;
- fino alla metà dell’importo complessivo in caso di concorso simultaneo di più cause di credito.
Si tratta di un regime che mira a garantire un equilibrio tra l’interesse del creditore e il diritto del lavoratore a mantenere una retribuzione sufficiente a condurre una vita dignitosa, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
Corte costituzionale
La disciplina contenuta nell’articolo 545 c.p.c. è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, chiamata a valutarne la legittimità sotto il profilo dei limiti imposti alla pignorabilità dei crediti da lavoro.
In particolare, con la sentenza n. 20 del 1968 e la successiva sentenza n. 248 del 2015, la Corte ha confermato che tali limitazioni non violano il principio di uguaglianza in quanto rispondono all’esigenza di assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. Secondo la Consulta, dunque, il legislatore deve bilanciare due interessi contrapposti: da un lato la tutela del creditore, dall’altro la necessità di garantire al debitore mezzi di sussistenza adeguati.
Tipologie di pignorabilità
La circolare Inps n. 130 del 30 settembre 2025 affronta perciò in maniera sistematica il tema della pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, distinguendo tra impignorabilità assoluta e impignorabilità parziale: la differenza è rilevante perché incide direttamente sulle possibilità del creditore di rivalersi sul debitore e sul livello di protezione economica garantito a quest’ultimo.
Impignorabilità assoluta
L’impignorabilità assoluta riguarda tutte quelle prestazioni che hanno una finalità assistenziale e vitale, erogate cioè per garantire la sopravvivenza e la dignità della persona. In base all’articolo 545, secondo comma, del codice di procedura civile, rientrano in questa categoria i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, nonché indennità corrisposte in occasione di eventi legati a salute, maternità o decesso.
Secondo la circolare, rientrano tra le prestazioni assolutamente impignorabili:
- l’indennità di malattia, compresa quella destinata ai lavoratori marittimi e agli iscritti alla Gestione separata Inps;
- l’indennità di maternità e paternità, inclusi i congedi parentali, che tutela la genitorialità e il diritto alla cura familiare;
- i congedi straordinari per assistenza ai disabili, che rappresentano uno strumento di protezione dei lavoratori caregiver;
- l’indennità antitubercolari, come l’indennità giornaliera, l’assegno di cura e sostentamento e l’assegno natalizio.
Sono tutte prestazioni che hanno una finalità essenzialmente sociale, volta a tutelare la salute e la vita familiare e, per questo motivo, non possono essere aggredite dai creditori in quanto il legislatore riconosce la prevalenza del diritto alla sopravvivenza e alla dignità del debitore rispetto alle esigenze di soddisfazione del credito.
Assegni familiari e assegno per il nucleo familiare
Una disciplina particolare riguarda gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare (ANF): l’articolo 22 del D.P.R. n. 797/1955 stabilisce infatti che tali prestazioni non possono essere sequestrate, pignorate o cedute, salvo che per crediti di natura alimentare in favore dei soggetti per i quali l’assegno è corrisposto.
Gli assegni familiari sono dunque tutelati in modo rafforzato, salvo nei casi in cui siano destinati direttamente a garantire il mantenimento delle persone a cui spettano.
Eccezioni: recupero di indebiti verso Inps
La circolare specifica tuttavia un’importante eccezione: in virtù dell’articolo 69 della legge n. 153/1969, le prestazioni considerate impignorabili possono comunque essere oggetto di cessione, sequestro o pignoramento entro il limite di un quinto del loro ammontare, esclusivamente per il recupero di indebiti nei confronti dell’Inps o per omissioni contributive. In questo caso, prevale infatti l’interesse pubblico dell’Istituto a recuperare somme erogate senza titolo o contributi non versati, rispetto al divieto generale di pignoramento.
Impignorabilità parziale
Diversamente da quella assoluta, l’impignorabilità parziale si applica a quelle prestazioni che, pur avendo finalità di sostegno al reddito, assumono natura assimilabile a una retribuzione da lavoro.
In questi casi, il legislatore infatti consente il pignoramento entro determinati limiti per bilanciare l’interesse del creditore con il diritto del debitore a disporre di risorse sufficienti per condurre una vita dignitosa.
Prestazioni sostitutive della retribuzione
Secondo la circolare, le regole previste per il pignoramento delle retribuzioni si estendono anche alle seguenti prestazioni previdenziali sostitutive del reddito da lavoro.
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).
- NASpI.
- Indennità di mobilità, laddove ancora applicabile.
- Altre forme di disoccupazione, come DIS-COLL per i collaboratori, o ISCRO per i lavoratori autonomi.
La regola generale prevede che tali somme siano pignorabili:
- fino a un quinto del loro importo netto per crediti ordinari o tributari;
- in misura variabile, definita dal giudice, per i crediti di natura alimentare.
Crediti alimentari
Un’attenzione particolare riguarda i crediti alimentari, che godono di una tutela rafforzata in quanto legati a esigenze di sostentamento di familiari o ex coniugi: in questi casi, il pignoramento è possibile solo previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato.
La giurisprudenza ha contribuito a chiarire il regime applicabile.
In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 32914/2022 ha stabilito che l’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato o divorziato ha natura “latamente alimentare”, e quindi deve essere trattato come credito alimentare; ne deriva che l’assegno di mantenimento non è pignorabile se non nei limiti previsti per i crediti alimentari e con le relative garanzie processuali.
Questo orientamento ha eliminato i contrasti giurisprudenziali che in passato avevano distinto l’assegno alimentare vero e proprio dall’assegno di mantenimento, consolidando una linea più protettiva per i soggetti beneficiari.
Anticipazione NASpI
Un caso particolare riguarda l’anticipazione NASpI, vale a dire la possibilità, riconosciuta al beneficiario della disoccupazione, di richiedere in un’unica soluzione l’intero importo residuo spettante da utilizzare come incentivo per avviare un’attività autonoma o per partecipare a una cooperativa.
La circolare evidenzia che, secondo la giurisprudenza più recente, l’anticipazione NASpI non può essere assimilata a una prestazione previdenziale sostitutiva del reddito da lavoro in quanto la sua natura è quella di un contributo finanziario a sostegno dell’imprenditorialità.
Per questo motivo, non si applicano i limiti di pignorabilità stabiliti dall’articolo 545 c.p.c.: l’anticipazione NASpI è considerata pignorabile senza limiti, fino alla concorrenza dell’intero credito.
La Corte costituzionale (sent. n. 194/2021) e la Cassazione (sent. n. 7470/2020 e n. 24951/2021) hanno confermato questa interpretazione, chiarendo che la finalità della misura non è il sostegno al reddito in caso di disoccupazione, bensì l’incentivo all’autoimpiego.
Procedure di trattenuta e pagamento
La circolare Inps n. 130 del 30 settembre 2025 dedica ampio spazio alle procedure di trattenuta e pagamento sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche oggetto di pignoramento.
La regola generale riguarda il calcolo della trattenuta da pignoramento: secondo quanto indicato dall’Inps, la trattenuta deve essere operata sulla prestazione netta spettante al debitore, ossia dopo che sono state applicate tutte le ritenute fiscali previste dalla normativa tributaria, impostazione coerente con l’articolo 545 del codice di procedura civile che disciplina i limiti di pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti assimilati.
Dunque, il pignoramento deve riguardare l’importo realmente percepito dal debitore e non quello lordo, che include somme destinate al pagamento delle imposte e che, pertanto, non rappresentano reddito disponibile.
Eccezione: assegni periodici al coniuge
La circolare introduce però una deroga a questa regola generale: quando si tratta di assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato, la trattenuta deve essere effettuata sull’importo lordo della prestazione, e non sul netto.
Il motivo di questa eccezione risiede nella particolare natura degli assegni di mantenimento al coniuge: ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR, infatti, tali assegni costituiscono oneri deducibili per il debitore e, parallelamente, reddito assimilato a lavoro dipendente per il coniuge beneficiario (articolo 50, comma 1, lettera i) del TUIR).
Di conseguenza, la prestazione corrisposta dall’Inps a titolo di assegno di mantenimento non subisce trattenute fiscali in capo al debitore, ma diventa oggetto di imposizione in capo al coniuge che la percepisce. In questo caso, la trattenuta da pignoramento deve quindi essere effettuata sul lordo, prima delle deduzioni fiscali, per garantire la corretta applicazione del regime tributario.
Pagamento diretto dell’assegno di mantenimento
Un’altra importante novità riguarda la possibilità del pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte di un terzo introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (riforma Cartabia).
Secondo questa norma, il creditore (ossia il coniuge o l’ex coniuge a favore del quale è stato disposto l’assegno) può agire direttamente nei confronti dei terzi debitori del soggetto obbligato, ossia quei soggetti che devono corrispondere periodicamente somme di denaro al debitore inadempiente.
Condizioni di applicazione
Il creditore può avvalersi di questa procedura nei seguenti casi.
- Costituzione in mora del debitore: l’obbligato deve risultare inadempiente per almeno 30 giorni rispetto al pagamento dell’assegno di mantenimento.
- Notifica del provvedimento: il creditore deve notificare al terzo debitore il provvedimento giudiziale (o l’accordo di negoziazione assistita) che stabilisce la misura dell’assegno.
- Richiesta di pagamento diretto: insieme alla notifica, il creditore deve chiedere formalmente al terzo di versare direttamente a lui le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Obblighi del terzo debitore
Il terzo debitore - che può essere, ad esempio, l’Inps nel caso di prestazioni previdenziali - è tenuto a versare direttamente le somme dovute al creditore a partire dal mese successivo alla notifica.
Nel caso in cui il terzo non adempia, il creditore ha la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del terzo stesso, senza dover tornare ad agire contro il debitore principale. In pratica, il terzo diventa responsabile in prima persona del pagamento, assumendo un ruolo fondamentale nell’attuazione della misura di mantenimento.
Concorso di pignoramenti e più gravami
Uno dei temi più complessi affrontati dalla circolare Inps n. 130 del 30 settembre 2025 riguarda il concorso di pignoramenti e la gestione di più gravami sulla stessa prestazione previdenziale, situazioni frequenti nella pratica quando un medesimo debitore è soggetto a più procedure esecutive contemporanee o successive, promosse da diversi creditori.
Gestione di più ordinanze di assegnazione
Quando sulla stessa prestazione previdenziale insistono più ordinanze di assegnazione, l’Inps - in qualità di terzo pignorato - deve applicare i limiti previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. In caso di concorso, la quota pignorabile non può mai eccedere i limiti di legge: un quinto del netto, o fino alla metà in caso di concorso simultaneo tra crediti ordinari e alimentari.
L’ordinanza di assegnazione, infatti, non produce un effetto immediatamente satisfattivo, ma vincola il terzo pignorato a eseguire i pagamenti secondo quanto stabilito dal giudice fino all’integrale soddisfazione del credito. Ciò significa che, se sopraggiunge una nuova ordinanza, questa deve coordinarsi con le precedenti, rispettando la capienza residua della quota pignorabile.
Regole di priorità tra diversi creditori
La circolare chiarisce che, salvo diversa disposizione giudiziale, ha priorità l’ordinanza di assegnazione notificata per prima: solo una volta soddisfatto integralmente il primo creditore, dunque, il pignoramento successivo può essere eseguito.
Se i pignoramenti sono stati notificati nella stessa data, o se nell’ambito di un unico procedimento concorrono più creditori, l’importo complessivo trattenuto deve rientrare nei limiti di legge e ripartito proporzionalmente o, in mancanza di indicazioni specifiche, in parti uguali tra i creditori concorrenti.
Cessione del quinto
Un aspetto delicato riguarda il rapporto tra il pignoramento e la cessione del quinto dello stipendio o della prestazione previdenziale: su questo punto la circolare precisa che i pignoramenti hanno priorità rispetto alle trattenute derivanti da contratti di cessione del quinto stipulati dal debitore con istituti finanziari.
Il principio si fonda sulla natura pubblicistica del pignoramento, volto a garantire la soddisfazione coattiva dei creditori tramite provvedimento giudiziario. In caso di coesistenza di una trattenuta per cessione del quinto e di un pignoramento, l’Inps deve quindi dare precedenza a quest’ultimo, rispettando i limiti massimi di legge e sospendendo temporaneamente o riducendo la quota destinata alla cessione volontaria.
Verifiche fiscali e obblighi di legge
Accanto alle regole di gestione dei pignoramenti, la circolare Inps n. 130/2025 dedica una sezione alle verifiche fiscali e agli obblighi che gravano sul terzo pignorato in qualità di sostituto d’imposta.
Verifica ex articolo 48 bis DPR 602/1973
L’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 impone che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a una certa soglia, verifichino se il beneficiario sia inadempiente rispetto a cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Attualmente la soglia è pari a 5.000 euro, ma a decorrere dal 1° gennaio 2026 sarà ridotta a 2.500 euro per stipendi, salari e prestazioni assimilate, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2025.
La circolare precisa che la soglia deve essere calcolata al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché di eventuali trattenute già operate a titolo di pignoramento o gravami.
NOTA BENE: le prestazioni qualificate come impignorabili (malattia, maternità, assegni familiari, indennità antitubercolari, ecc.) non sono soggette alla verifica di cui all’articolo 48 bis, esclusione coerente con la funzione assistenziale di tali prestazioni e con il principio secondo cui non possono essere distolte dal loro scopo sociale.
Pignoramenti da parte dell’agente della riscossione
Un regime particolare si applica quando il pignoramento è eseguito dall’agente della riscossione: in questi casi non si applicano i limiti generali dell’articolo 545 c.p.c., ma le disposizioni speciali contenute nell’articolo 72 ter del D.P.R. n. 602/1973.
Le regole prevedono quote di pignorabilità differenziate in base all’importo netto della prestazione:
- un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
- un quinto per importi superiori a 5.000 euro.
Queste misure hanno carattere speciale e prevalgono sulla disciplina generale, ma non si applicano alle prestazioni espressamente escluse dal pignoramento (impignorabilità assoluta).
La circolare ricorda inoltre che in caso di concorso di più gravami, anche i pignoramenti dell’Agente della Riscossione devono rispettare i limiti complessivi di legge e coordinarsi con eventuali altri pignoramenti già in essere.
Obblighi fiscali del sostituto d’imposta
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, ha obblighi specifici con riferimento agli importi trattenuti a titolo di pignoramento. In particolare, deve applicare una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto Irpef sugli importi pignorati e riversati al creditore pignoratizio.
Differenze tra assegni al coniuge e ai figli
Il trattamento fiscale varia in base alla natura della somma pignorata.
- Gli assegni di mantenimento al coniuge sono assimilati a redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti a ritenuta.
- Gli assegni destinati ai figli, invece, non costituiscono reddito imponibile e non devono essere assoggettati a ritenuta, come stabilito dall’articolo 3 del TUIR.
In caso di provvedimento giudiziale che non distingua la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, il sostituto d’imposta non può applicare la ritenuta in via presuntiva. In tal caso, l’Inps si limita a certificare le somme erogate senza operare trattenute fiscali.
Novità dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 33/2025, che coordina le regole in materia di ritenute alla fonte con i pagamenti eseguiti mediante pignoramento presso terzi.
La novità più rilevante è che, in presenza di pignoramenti eseguiti tramite ordinanza di assegnazione, i terzi debitori (come l’Inps) dovranno sempre applicare la ritenuta del 20%, qualora le somme erogate siano qualificabili come redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Recupero crediti Inps e trattenute interne
La circolare dedica una parte specifica al tema del recupero dei crediti dell’Istituto e delle trattenute interne sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche, materia particolarmente delicata poiché riguarda la possibilità per l’Inps di compensare direttamente, sulle prestazioni in pagamento, gli importi indebitamente erogati o i contributi non versati dal beneficiario.
Il principio generale trova fondamento nell’articolo 69 della legge n. 153 del 1969, che rappresenta la normativa di riferimento, a norma del quale le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte dall’Istituto possono essere cedute, sequestrate o pignorate nei limiti di un quinto del loro ammontare quando il debitore è tenuto a restituire somme indebitamente percepite o a coprire omissioni contributive. L’unica esclusione riguarda gli interessi e le sanzioni amministrative, che non rientrano nell’ambito del recupero diretto tramite trattenuta.
Questa norma, qualificata come lex specialis, prevale sull’articolo 545 del codice di procedura civile, che disciplina i limiti generali di pignorabilità dei crediti da lavoro e assimilati. Di conseguenza, nel caso in cui l’Inps debba recuperare somme indebitamente erogate, si applica la regola specifica dell’articolo 69, che consente di effettuare la compensazione anche su prestazioni che in via ordinaria sarebbero considerate impignorabili.
Prestazioni soggette a compensazione
La circolare elenca in modo dettagliato le prestazioni non pensionistiche sulle quali l’Inps può operare le trattenute interne per il recupero dei propri crediti.
- Indennità di disoccupazione: comprese le vecchie forme (disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, agricola, per rimpatriati o frontalieri), le forme speciali (indennità edile, indennità di mobilità) e quelle attualmente in vigore (NASpI, DIS-COLL, ALAS/IDIS).
- Prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà, come l’assegno emergenziale o le integrazioni della durata e misura delle indennità di disoccupazione.
- ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
- Trattamenti economici di malattia, sia per lavoratori dipendenti che parasubordinati, inclusi i lavoratori dello spettacolo e i marittimi.
- Indennità antitubercolari, nelle diverse forme (indennità giornaliera, post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio).
- Indennità di maternità e paternità, comprensive di congedo di maternità, congedo di paternità e congedi parentali per lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti iscritti alle gestioni Inps.
- Prestazioni del Fondo di garanzia TFR, comprese le somme a copertura dei crediti di lavoro non corrisposti a causa di insolvenza del datore.
- Trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria (CIGO) che straordinaria (CIGS), incluse le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale) e la CISOA per gli operai agricoli.
- Prestazioni integrative delle integrazioni salariali riconosciute dai fondi di solidarietà.
Il limite massimo di trattenuta è fissato in un quinto dell’importo spettante al beneficiario, calcolato al netto delle ritenute fiscali. Questo limite si applica indipendentemente dalla natura della prestazione (disoccupazione, malattia, maternità, CIG, ecc.), e costituisce un bilanciamento tra l’interesse pubblico al recupero delle somme e la necessità di garantire al beneficiario un minimo di reddito per vivere.
La particolarità è che, a differenza delle regole generali sulla pignorabilità contenute nell’articolo 545 c.p.c., l’articolo 69 della legge n. 153/1969 consente all’Inps di operare la trattenuta anche su prestazioni che, in condizioni ordinarie, sarebbero considerate impignorabili (come le indennità di maternità o malattia). In questo modo, la legge attribuisce all’Istituto un potere di recupero più ampio, giustificato dalla natura pubblica delle somme erogate.
Assegni familiari
Un trattamento differenziato è previsto per gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare (ANF): l’articolo 24 del D.P.R. n. 797/1955 stabilisce infatti che tali assegni, in caso di indebita percezione, possono essere recuperati solo sugli stessi assegni da corrispondere successivamente o su altri crediti derivanti dal rapporto di lavoro, ma non indiscriminatamente su tutte le prestazioni.
Dunque, gli assegni familiari possono subire una trattenuta fino a un quinto soltanto per il recupero di indebiti della stessa natura; se invece l’Inps deve recuperare un importo relativo ad altre prestazioni indebite, non può farlo sugli assegni familiari ma deve rivalersi su altre indennità o trattamenti a cui il beneficiario ha diritto.
In breve
Recupero crediti Inps e trattenute interne
|
Categoria di prestazione |
Esempi inclusi |
Regola di trattenuta |
Eccezioni |
|---|---|---|---|
|
Disoccupazione |
NASpI, DIS-COLL, ALAS/IDIS, mobilità, disoccupazione agricola |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna, salvo assegni familiari |
|
Prestazioni integrative della disoccupazione |
Assegno emergenziale, integrazioni da fondi di solidarietà |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
ISCRO |
Indennità straordinaria per autonomi |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Malattia |
Indennità per dipendenti, parasubordinati, marittimi, spettacolo |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Maternità e paternità |
Congedo di maternità, congedo di paternità, congedi parentali |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Indennità antitubercolari |
Giornaliera, post-sanatoriale, assegno di cura, assegno natalizio |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Fondo di garanzia TFR |
Trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Integrazioni salariali |
CIGO, CIGS, assegno ordinario, assegno integrazione salariale, CISOA |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Prestazioni integrative CIG |
Interventi da fondi di solidarietà |
Trattenuta fino a 1/5 dell’importo netto |
Nessuna |
|
Assegni familiari / ANF |
Assegni familiari e assegno per il nucleo familiare |
Recuperabili solo su assegni della stessa natura |
Non utilizzabili per altri indebiti |
Tipologie di pignorabilità delle prestazioni Inps non pensionistiche
|
Categoria di prestazione |
Esempi inclusi |
Regime di pignorabilità |
Note / Eccezioni |
|---|---|---|---|
|
Impignorabilità assoluta |
Malattia, maternità, paternità, congedi parentali e straordinari, indennità antitubercolari |
Non pignorabili |
Possono essere trattenute fino a 1/5 solo per recupero indebiti verso Inps (art. 69 L. 153/1969) |
|
Assegni familiari / ANF |
Assegno per il nucleo familiare, assegni familiari |
Non pignorabili, salvo crediti alimentari |
Recupero di indebiti possibile solo su assegni della stessa natura (art. 24 DPR 797/1955) |
|
Impignorabilità parziale – Prestazioni sostitutive della retribuzione |
NASpI, DIS-COLL, mobilità, ISCRO, cassa integrazione (CIGO, CIGS, CISOA), assegno ordinario fondi di solidarietà |
Pignorabili fino a 1/5 del netto per crediti ordinari o tributari |
Per crediti alimentari pignorabili nella misura autorizzata dal giudice; fino a 1/2 in caso di concorso di crediti |
|
Impignorabilità parziale – Assegni di mantenimento |
Assegno a favore del coniuge separato o divorziato |
Pignorabili solo con autorizzazione del giudice |
Cass. Sezioni Unite n. 32914/2022: assegno di mantenimento assimilato a credito alimentare |
|
Anticipazione NASpI |
Liquidazione anticipata in unica soluzione per attività autonoma o quota di cooperativa |
Pignorabile senza limiti |
Natura di contributo finanziario e non di sostegno al reddito (Corte Cost. n. 194/2021; Cass. n. 7470/2020) |
|
Pignoramenti da parte dell’Agente della Riscossione |
Tutte le prestazioni pignorabili (stipendi, salari, indennità assimilate) |
Quote differenziate: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € |
Regime speciale art. 72-ter DPR 602/1973, prevalente su art. 545 c.p.c. |
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