Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?
Pubblicato il 21 ottobre 2025
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Anche le imprese non appartenenti al settore edile, in caso di lavori edili svolti all’interno di un appalto, devono richiedere il Durc di congruità, senza che ciò implichi però l’iscrizione alla Cassa edile o all’Edilcassa.
Questo il contenuto dell’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, in cui ministero del lavoro chiarisce questo aspetto di grande rilevanza per il sistema degli appalti pubblici e privati.
La richiesta, avanzata dalla federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (Anie), riguardava l’applicabilità o meno del Durc di congruità alle imprese che non appartengono al comparto edile ma che, nell’ambito della propria attività, realizzano opere che includono interventi di natura edilizia.
Entriamo nel dettaglio della questione.
Finalità del Durc di congruità
Si tratta di uno strumento di verifica volto a garantire la corretta incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili in rapporto al valore complessivo dell’opera, che nasce con l’intento di contrastare fenomeni di evasione contributiva e di lavoro sommerso, assicurando nel contempo la tutela dei lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese del settore.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge n. 76 del 2020, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di subordinare l’erogazione dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione di lavori pubblici o privati alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera rispetto all’importo complessivo dell’opera.
A livello attuativo, la disciplina è stata poi definita con il decreto del ministro del lavoro del 25 giugno 2021, n. 143, che ha fissato le modalità operative per la verifica e il rilascio del Durc di congruità, assicurando un’applicazione uniforme sul territorio nazionale attraverso la definizione di parametri oggettivi per valutare la proporzionalità tra manodopera impiegata e valore dell’opera.
In particolare, il D.M. n. 143/2021 ha individuato specifici indici di congruità basati sulle tipologie di lavori edili e sui contratti collettivi applicabili, da utilizzarsi come riferimento nella fase di verifica.
La ratio della norma è dunque duplice.
- Prevenire e contrastare l’utilizzo di manodopera irregolare o sottopagata, attraverso il controllo dei costi del lavoro dichiarati in relazione al valore dell’appalto.
- Promuovere la trasparenza e la correttezza nei rapporti contrattuali, evitando pratiche di concorrenza sleale e fenomeni di dumping contrattuale, frequenti soprattutto negli appalti pubblici.
La verifica di congruità assume, pertanto, una funzione strategica nel sistema di prevenzione del lavoro irregolare, non limitandosi ad una mera valutazione formale della regolarità contributiva ma consentendo di verificare l’effettiva proporzionalità tra il numero di lavoratori, i versamenti contributivi effettuati e l’entità del lavoro svolto.
Ambito di applicazione
Il decreto ministeriale n. 143/2021 stabilisce, all’articolo 2 comma 1, che la verifica della congruità “si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Tale disposizione delimita dunque con chiarezza l’ambito di applicazione della verifica, circoscrivendolo alle attività rientranti nel settore edile; non ogni intervento di tipo tecnico, ingegneristico o impiantistico è peraltro automaticamente soggetto alla verifica di congruità, in quanto questa riguarda esclusivamente le opere che, per natura e finalità, rientrano tra i lavori edili propriamente detti.
Il decreto distingue dunque due concetti fondamentali:
- il valore complessivo dell’opera, che comprende l’insieme delle attività e dei costi (materiali, forniture, opere edili e non edili);
- il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, parametro sul quale si basa la verifica di congruità.
Questa distinzione è essenziale per comprendere che la verifica non riguarda l’intero progetto o appalto, ma solo la parte edilizia dell’intervento.
In un’opera complessa, quale ad esempio l’installazione di un impianto industriale o elettrico, possono coesistere infatti fasi puramente tecniche e fasi di tipo edilizio (come la costruzione di basi, canaline o strutture di supporto). Ebbene, in tali casi, il Durc di congruità si applica esclusivamente alle opere edili, indipendentemente dal settore contrattuale di appartenenza dell’impresa esecutrice.
La norma, dunque, non lega la verifica di congruità all’inquadramento dell’impresa nel settore edile, bensì alla natura del lavoro eseguito: ciò significa che anche un’impresa metalmeccanica, impiantistica o elettronica, qualora realizzi opere di tipo edile nell’ambito di un appalto, è soggetta alla verifica di congruità per la parte di lavori edili effettivamente eseguiti.
L’importanza della distinzione tra opere edili e non edili
Il principio cardine espresso dal D.M. 143/2021, e ribadito dal ministero del lavoro nell’Interpello n. 4/2025, è quindi la separazione concettuale e contabile tra opere edili e opere non edili.
Tale distinzione consente di:
- evitare che vengano incluse nella verifica attività non riconducibili all’edilizia, come la mera fornitura di materiali o apparecchiature;
- garantire che la congruità sia calcolata su un ambito coerente con la finalità della norma, ossia il controllo della manodopera nei cantieri edili.
La corretta individuazione delle fasi edilizie di un intervento diventa quindi essenziale per determinare quando sussiste l’obbligo di ottenere il Durc di congruità.
Le imprese affidatarie sono tenute a dichiarare alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente le informazioni relative al valore dell’opera, alla quota di lavori edili, ai subappalti e ai lavoratori coinvolti, al fine di consentire il calcolo e la successiva attestazione di congruità.
Il quesito proposto da Anie
Entrando nel vivo dell’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, il ministero del lavoro risponde ad un quesito sollevato dall’Anie, che ha chiesto di sapere se la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera debba essere applicata anche alle imprese non appartenenti al comparto edile che realizzano opere edili in modo accessorio o marginale nell’ambito di un appalto complesso e se, per tale ragione, sorga anche l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile o Edilcassa.
Il dubbio interpretativo nasceva da un possibile conflitto tra:
- la normativa sulla verifica della congruità, che sembrava riferirsi genericamente a tutti gli appalti che comprendono lavori edili;
- e la disciplina contrattuale di settore, secondo la quale l’iscrizione alle Casse Edili è un obbligo previsto solo per le imprese inquadrate nel comparto edilizio.
La questione è particolarmente rilevante nella pratica, poiché molte imprese dei settori tecnologici e industriali partecipano a commesse complesse - come la costruzione di impianti energetici, infrastrutture elettriche o sistemi di automazione - che includono lavori edili preparatori o complementari.
L’analisi e la risposta del ministero
Il ministero, dopo aver acquisito il parere dell’ufficio legislativo, ha fornito un’analisi articolata e chiarito che la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera deve riferirsi esclusivamente alle attività effettivamente edili svolte all’interno del cantiere, e non a tutte le attività comprese nell’appalto.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 143/2021, che specifica come la verifica riguardi “lo specifico intervento realizzato nel settore edile”: il ministero sottolinea che tale limitazione non è casuale in quanto il Durc di congruità è stato concepito come strumento di controllo specifico per i lavori edili finalizzato a garantire la correttezza del rapporto tra valore dell’opera e quantità di manodopera impiegata.
Di conseguenza:
- le attività di mera fornitura o montaggio, che non comportano esecuzione diretta di opere edili in cantiere, non rientrano nel calcolo della congruità;
- viceversa, le lavorazioni edili complementari o accessorie (come la posa di canaline, la costruzione di basi in cemento, la realizzazione di strutture di supporto o opere murarie funzionali all’impianto) devono essere considerate ai fini della verifica della congruità.
Il ministero precisa inoltre che la verifica si effettua “nell’ambito del singolo cantiere”, e dunque non dipende dall’attività prevalente dell’impresa ma dalla natura del lavoro effettivamente svolto in quella specifica commessa.
Quindi, anche un’impresa che opera nel settore metalmeccanico, elettronico o impiantistico può essere tenuta a ottenere il Durc di congruità, ma solo per le attività di tipo edilizio svolte nel cantiere.
Il ministero ribadisce infatti che la verifica della congruità non ha lo scopo di estendere gli obblighi del settore edile a tutte le imprese, bensì di assicurare regolarità e trasparenza nei soli lavori che rientrano oggettivamente nell’edilizia.
Obblighi distinti per imprese edili e non edili
A seguito dell’analisi condotta, l’Interpello n. 4/2025 distingue chiaramente gli obblighi operativi a seconda che l’impresa appartenga o meno al settore edile.
Il documento ministeriale chiarisce infatti che le Casse edili e le Edilcasse territorialmente competenti devono rilasciare il Durc di congruità anche alle imprese non iscritte, purché queste sostengano gli eventuali costi del servizio, senza imporre un obbligo generalizzato di iscrizione.
Imprese edili
Per le imprese che svolgono in modo prevalente attività edilizia, rimangono fermi gli obblighi ordinari previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di settore.
- Obbligo di iscrizione alla Cassa edile o Edilcassa, in quanto soggetti che operano stabilmente nel comparto delle costruzioni e applicano il CCNL Edilizia.
- Obbligo di richiedere il rilascio del Durc di congruità per ogni lavoro edile eseguito, sia in ambito pubblico che privato, al fine di ottenere la regolarità contributiva necessaria per la liquidazione degli stati di avanzamento lavori e dei corrispettivi contrattuali.
Il ministero richiama anche precedenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/2008 e negli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012, nei quali era già stato affermato che l’iscrizione alla Cassa edile costituisce un vero e proprio onere per le aziende inquadrate nel settore edile, poiché l’istituto nasce e opera all’interno della contrattazione collettiva di settore.
Imprese non edili
Diversa è la posizione per le imprese che svolgono attività non edilizia in via prevalente, ma che eseguono opere edili accessorie o marginali nell’ambito di un appalto complesso.
Per tali imprese:
- non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile o all’Edilcassa, poiché l’obbligo contributivo è strettamente connesso al contratto collettivo applicato e all’attività prevalente dell’azienda;
- permane tuttavia l’obbligo di ottenere il Durc di congruità, ma solo per i lavori di natura edilizia effettivamente realizzati nel cantiere.
Il ministero chiarisce dunque che il rilascio del Durc di congruità, in questi casi, deve avvenire senza imporre l’iscrizione alla Cassa edile; tuttavia, le Casse edili o le Edilcasse possono richiedere alle imprese non iscritte il pagamento dei costi del servizio di verifica e certificazione, come corrispettivo per l’attività amministrativa svolta.
Obblighi per imprese edili e non edili, in breve
|
Tipologia di impresa |
Attività svolta |
Obbligo di iscrizione a Cassa edile/Edilcassa |
Obbligo di Durc di congruità |
Ambito di applicazione della congruità |
Costi aggiuntivi previsti |
|---|---|---|---|---|---|
|
Impresa edile |
Attività prevalentemente edilizia |
Sì. Obbligo pieno di iscrizione e versamento contributi |
Sì, per tutti i lavori edili pubblici e privati |
Tutte le opere edili eseguite dall’impresa |
Nessuno oltre ai contributi dovuti |
|
Impresa non edile (es. metalmeccanica, elettronica, impiantistica) |
Attività principale non edilizia, ma con opere edili accessorie |
No. Nessun obbligo di iscrizione |
Sì, solo per la parte di lavori edili |
Limitatamente alle opere edili effettivamente eseguite nel cantiere |
Sì, pagamento dei costi del servizio di rilascio Durc |
|
Lavoratore autonomo |
Esegue direttamente opere edili |
No (se non rientra nel CCNL Edilizia) |
Sì, se partecipa a lavori edili soggetti a congruità |
Opere edili svolte direttamente |
Possibile costo del servizio di verifica |
|
Impresa di sola fornitura |
Fornisce materiali o beni senza esecuzione di lavori edili |
No |
No, esclusa dal campo di applicazione |
Attività di fornitura o installazione non edile |
Nessuno |
Fonte: ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025; D.M. 25 giugno 2021, n. 143.
FAQ
1. Che cosa chiarisce l’Interpello n. 4/2025 del ministero del lavoro?
L’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 chiarisce che il Durc di congruità deve essere richiesto anche dalle imprese non appartenenti al settore edile quando, nell’ambito di un appalto, realizzano opere di natura edilizia, anche se accessorie. Tuttavia, queste imprese non sono obbligate a iscriversi alla Cassa edile, salvo il pagamento dei costi di verifica del servizio.
2. Che cos’è il Durc di congruità e a cosa serve?
Il Durc di congruità è una certificazione introdotta dal D.M. n. 143/2021 che verifica la corretta incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in rapporto al valore dell’opera.
Serve per contrastare il lavoro irregolare e assicurare che i contributi previdenziali e assicurativi siano correttamente versati. È necessario per ottenere la regolarità contributiva (Durc online) e per la liquidazione dei corrispettivi negli appalti pubblici e privati.
3. Le imprese non edili devono richiedere il Durc di congruità?
Sì, ma solo se eseguono opere di natura edilizia all’interno di un cantiere.
Ad esempio, un’impresa metalmeccanica che realizza una struttura in cemento o installa canaline in muratura deve richiedere il Durc di congruità per quella parte di lavori.
Se invece l’attività è puramente di fornitura o installazione tecnica (senza opere edili), non è richiesto alcun Durc di congruità.
4. Le imprese non edili devono iscriversi alla Cassa edile?
No. L’obbligo di iscrizione alla Cassa edile/Edilcassa riguarda solo le imprese inquadrate nel settore edile e che applicano il CCNL Edilizia.
Le imprese non edili possono ottenere il Durc di congruità senza iscriversi, ma sono tenute a corrispondere eventuali costi amministrativi per il rilascio della certificazione da parte della Cassa Edile competente.
5. Come si calcola la congruità della manodopera per le imprese non edili?
La congruità si calcola solo sulle opere edili effettivamente eseguite nel cantiere, escludendo le attività di natura diversa (come la progettazione, la fornitura o la posa in opera di componenti non edili).
La Cassa Edile valuta la congruità sulla base del valore dei lavori edili dichiarato dall’impresa affidataria e degli indici di riferimento stabiliti dal D.M. n. 143/2021.
6. Chi rilascia il Durc di congruità per le imprese non edili?
Il Durc di congruità viene rilasciato dalla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente.
Anche se l’impresa non è iscritta alla Cassa, può richiedere la certificazione limitata alle opere edili eseguite, sostenendo unicamente i costi del servizio di verifica.
7. Quali conseguenze si hanno in caso di mancato Durc di congruità?
In assenza di Durc di congruità regolare:
- l’impresa non può ottenere il Durc online, necessario per partecipare ad appalti pubblici o privati;
- il committente o l’appaltatore non può procedere alla liquidazione del saldo dei lavori;
- l’irregolarità può comportare sanzioni e sospensioni dei pagamenti previste dalle norme sugli appalti pubblici (Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 36/2023).
8. Qual è la differenza tra Durc ordinario e Durc di congruità?
Il Durc ordinario certifica la regolarità contributiva complessiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.
Il Durc di congruità, invece, è specifico per i cantieri edili e attesta che la manodopera impiegata è congrua rispetto al valore del lavoro edile realizzato.
9. Il Durc di congruità è richiesto anche nei lavori privati?
Sì. Il D.M. n. 143/2021 prevede l’obbligo di congruità anche per i lavori privati il cui importo complessivo superi i 70.000 euro.
In tali casi, l’impresa affidataria deve richiedere alla Cassa Edile l’attestazione di congruità prima della chiusura del cantiere.
10. Quali documenti servono per ottenere il Durc di congruità?
L’impresa deve fornire alla Cassa Edile:
- i dati identificativi del cantiere (committente, località, codice univoco);
- il valore complessivo dell’opera e quello dei lavori edili;
- l’elenco delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori coinvolti;
- la documentazione che attesti i versamenti contributivi e previdenziali effettuati.
La Cassa Edile effettua il calcolo secondo gli indici di congruità previsti e rilascia l’attestazione finale.
11. Cosa succede se il valore della manodopera è inferiore agli indici di congruità?
In caso di incongruità, l’impresa ha la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti entro 15 giorni dalla comunicazione della Cassa Edile.
Se non provvede, la Cassa segnala la non regolarità contributiva, e il Durc non può essere rilasciato, impedendo di fatto la chiusura dell’appalto o il saldo finale del contratto.
12. Quali sono i vantaggi della verifica di congruità per le imprese regolari?
Il Durc di congruità rappresenta una garanzia di correttezza e trasparenza:
- valorizza le imprese che rispettano le regole contributive;
- limita la concorrenza sleale da parte di operatori irregolari;
- migliora la reputazione aziendale e favorisce la partecipazione a gare pubbliche.
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