Disciplina IVIE: regole, calcolo e adempimenti
Pubblicato il 27 marzo 2026
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Con il D.lgs. n. 174/2024, che introduce il Testo unico dei tributi erariali minori, viene ricondotta a sistema anche la disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), già prevista dal D.L. n. 201/2011.
Presupposto e ambito applicativo
L’IVIE si configura come un’imposta patrimoniale che grava sui soggetti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a prescindere dalla destinazione d’uso. Rientrano tra i soggetti obbligati non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali quali usufrutto, uso o abitazione.
L’imposta deve essere calcolata tenendo conto sia della quota di possesso sia della durata dello stesso: il mese si considera per intero se il possesso si protrae per almeno quindici giorni.
Determinazione della base imponibile
La base imponibile è individuata secondo criteri differenziati. In via generale, si assume il costo di acquisto risultante dall’atto; in mancanza, si fa riferimento al valore di mercato nel Paese estero.
Per gli immobili situati in Stati UE o SEE che garantiscono lo scambio di informazioni, si utilizza invece il valore catastale estero, se disponibile, oppure il valore di mercato.
Aliquota e soglia di esenzione
L’imposta si applica con un’aliquota ordinaria dell’1,06% e non è dovuta qualora l’importo complessivo risulti inferiore a 200 euro.
Abitazione principale
L’IVIE non si applica all’abitazione principale, alle relative pertinenze e alla casa coniugale assegnata.
Fanno eccezione gli immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), per i quali:
- si applica un’aliquota ridotta dello 0,4%;
- è riconosciuta una detrazione fino a 200 euro, rapportata alla quota e al periodo di possesso.
Credito per imposte pagate all’estero
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali già versate nello Stato estero.
Per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, il credito può riguardare anche imposte di natura reddituale, purché non già detratte ai fini IRPEF.
Coordinamento con l’IRPEF
Per gli immobili soggetti a IVIE non si applica la tassazione IRPEF sui redditi fondiari esteri nei casi di abitazione principale e di immobili non locati.
Versamento e adempimenti
Sotto il profilo operativo, l’IVIE segue le medesime regole previste per le imposte sui redditi, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione, liquidazione e versamento.
In particolare, il contribuente è tenuto a:
- indicare gli immobili esteri nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini sia del monitoraggio fiscale sia della determinazione dell’imposta dovuta;
- procedere al calcolo dell’IVIE tenendo conto del valore dell’immobile, della quota di possesso e del periodo di detenzione;
- applicare eventuali crediti d’imposta per le imposte patrimoniali estere già versate.
Il pagamento avviene con le stesse scadenze previste per l’IRPEF:
- acconto, generalmente dovuto se l’imposta supera determinate soglie, suddiviso in una o due rate;
- saldo, da versare nell’anno successivo a quello di riferimento.
Il versamento è effettuato tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo, generalmente:
- 4041 - SALDO;
- 4044 - ACCONTO PRIMA RATA.
Controlli e accertamento
Per IVIE trovano applicazione le regole ordinarie in materia di:
- controlli automatizzati e formali della dichiarazione;
- accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base delle informazioni derivanti dallo scambio internazionale di dati fiscali.
Sanzioni
In caso di irregolarità:
- l’omesso o insufficiente versamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi secondo la disciplina delle imposte sui redditi;
- l’omessa o incompleta compilazione del quadro RW può determinare specifiche sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, generalmente più rilevanti.
Rimborsi e contenzioso
Eventuali eccedenze di imposta possono essere:
- chieste a rimborso;
- oppure utilizzate in compensazione.
Le controversie seguono le regole del contenzioso tributario previste per le imposte dirette.
Box riassuntivo
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Voce |
Sintesi |
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Soggetti interessati |
Residenti in Italia con immobili all’estero (proprietà o diritti reali) |
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Aliquota |
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Detrazione |
Fino a 200 euro per immobili di lusso |
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Esenzione |
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Base imponibile |
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Credito d’imposta |
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Dichiarazione |
Obbligo di compilazione del quadro RW |
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Versamento |
Tramite F24, con acconto e saldo (regole IRPEF) |
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Sanzioni |
Per omessi versamenti:
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