Edilizia, costo medio orario provinciale del lavoro
Pubblicato il 27 marzo 2026
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Il decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026 del Ministero del lavoro aggiorna il costo medio orario del lavoro nel settore dell’edilizia e delle attività affini.
Il decreto si fonda su un articolato sistema normativo, tra cui si segnalano:
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza sul lavoro);
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (riduzione IRAP);
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- Leggi di bilancio dal 2015 al 2026.
Elemento centrale nella determinazione del costo del lavoro è rappresentato anche dalla contrattazione collettiva nazionale. Il decreto recepisce infatti gli aggiornamenti derivanti dai rinnovi dei seguenti CCNL del settore edilizia:
- CCNL Edili Industria-Cooperativa (21 febbraio 2025);
- CCNL Edili Piccola Industria (15 aprile 2025);
- CCNL Edili Artigianato (20 maggio 2025).
La rilevanza della contrattazione collettiva si manifesta nella definizione dei minimi tabellari, delle indennità e degli elementi variabili della retribuzione.
Finalità e ambito di applicazione del decreto
Il decreto persegue le seguenti finalità.
- Aggiornare il costo medio orario del lavoro nel settore edilizia;
- Garantire uniformità nei criteri di determinazione del costo del lavoro;
- Supportare le stazioni appaltanti nella verifica della congruità delle offerte;
- Prevenire fenomeni di dumping contrattuale.
Il provvedimento si applica alle imprese operanti nel settore edilizia e attività affini e alle cooperative del medesimo settore, sia per operai che per impiegati, con riferimento a tutte le province italiane.
Struttura del costo medio orario
Il costo medio orario è articolato in diverse componenti:
A) Elementi retributivi
- Minimo contrattuale.
- Indennità di contingenza.
- Elemento distinto della retribuzione (EDR).
- Elemento variabile della retribuzione.
- Indennità di settore.
B) Oneri aggiuntivi
- Retribuzione per festività.
- Riposi annui.
- Accantonamenti presso la Cassa Edile.
- Indennità di trasporto.
- Permessi e formazione.
C) Oneri previdenziali e assistenziali
- Contributi INPS.
- Premi INAIL.
- Contributi Cassa edile.
- Maggiorazioni contributive.
D) Altri elementi
- Trattamento di fine rapporto.
- Rivalutazione TFR.
- Indennità sostitutiva di mensa.
- Oneri vari (trasferte, previdenza complementare, indennità di disagio).
- Fondo sanitario (Sanedil).
Modalità di determinazione
Il decreto prevede una determinazione del costo del lavoro a livello provinciale ed il calcolo si basa su:
- ore annue teoriche: 2.088;
- ore non lavorate: 545;
- ore effettivamente lavorate: 1.543.
Decorrenza e aggiornamento
Il decreto stabilisce che l’aggiornamento decorre dalla data di emanazione (26 marzo 2026) e che i valori retributivi sono adeguati ai minimi tabellari in vigore da maggio 2025.
Il costo del lavoro è peraltro soggetto a revisioni periodiche, in relazione ai rinnovi contrattuali, alle variazioni normative ed agli aggiornamenti contributivi.
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