CU 2026, estesa la sperimentazione su base massiva

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L’Agenzia delle Entrate compie un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del contenuto informativo del cassetto fiscale e, soprattutto, nell’evoluzione dei servizi digitali destinati agli intermediari.

Il nuovo provvedimento del 20 aprile 2026, prot. n. 121321, dispone infatti l’estensione del periodo sperimentale già previsto dal provvedimento del 20 ottobre 2025, prot. n. 390142, includendo ora anche la richiesta e l’acquisizione, pure in modalità massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche 2026, riferite all’anno d’imposta 2025.

La novità non si esaurisce in un aggiornamento formale. Al contrario, si inserisce in una linea di riforma ben precisa: quella avviata dall’articolo 23 del Dlgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che ha previsto l’ampliamento del patrimonio informativo consultabile nel cassetto fiscale e ha riconosciuto agli intermediari delegati la possibilità di acquisire i dati dei contribuenti anche tramite servizi di trasferimento massivo.

Il provvedimento del 2026, dunque, non introduce un sistema completamente nuovo, ma allarga il test operativo di una piattaforma già definita sotto il profilo tecnico e amministrativo dal provvedimento dell’ottobre 2025.

Cosa aveva previsto il provvedimento del 20 ottobre 2025

Per comprendere la portata dell’intervento del 2026 è necessario partire dal provvedimento del 20 ottobre 2025, richiamato espressamente nel nuovo testo. Con quell’atto, l’Agenzia aveva dato attuazione alle disposizioni del Dlgs. n. 1/2024, definendo le regole tecniche e amministrative che consentono agli intermediari abilitati - CAF, professionisti e altri incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni - di richiedere e acquisire anche massivamente i dati delle Certificazioni Uniche dei contribuenti che abbiano conferito loro la delega alla consultazione del cassetto fiscale.

Il punto centrale era proprio l’avvio di una fase sperimentale. In prima battuta, la sperimentazione era stata circoscritta alle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024. Il modello delineato dall’Agenzia era quindi già impostato: utilizzo riservato agli intermediari muniti di regolare delega, canale telematico strutturato, possibilità di acquisizioni su larga scala e definizione di specifiche tecniche dedicate.

Il provvedimento del 2026 non modifica quell’impianto, ma ne estende la validità temporale e operativa al flusso successivo, quello delle CU 2026.

In altri termini, l’Agenzia prosegue sulla strada già tracciata nell’autunno 2025, confermando che il sistema di acquisizione massiva delle CU non è stato pensato come misura episodica, bensì come strumento destinato a consolidarsi nel rapporto tra amministrazione finanziaria e intermediari.

2026: estensione del periodo sperimentale

Il cuore del nuovo provvedimento prot. n. 121321/2026 è contenuto nel paragrafo dedicato all’estensione del periodo sperimentale.

L’Agenzia stabilisce che la fase sperimentale prevista dal sottoparagrafo 2.2 del provvedimento del 20 ottobre 2025 viene ora estesa alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, riferite all’anno d’imposta 2025.

L’intervento, quindi, ha una finalità molto concreta: consentire agli intermediari già ammessi al sistema di utilizzare lo stesso schema operativo anche per il nuovo ciclo dichiarativo.

In parallelo, il provvedimento precisa che le specifiche tecniche per la richiesta massiva e per la successiva acquisizione dei dati sono contenute negli allegati A e B. Si tratta di un passaggio rilevante, perché conferma che l’estensione non è soltanto teorica, ma è accompagnata da un aggiornamento degli strumenti tecnici necessari per la gestione dei flussi informativi.

Resta inoltre fermo tutto ciò che era già stato disciplinato dal provvedimento del 2025. Il testo chiarisce infatti che restano confermate le altre disposizioni contenute nel precedente atto. Questo significa che la cornice regolatoria, i presupposti soggettivi, il ruolo della delega e le regole di funzionamento del servizio non vengono riscritti, ma semplicemente proiettati sul nuovo set di certificazioni.

Nessuna partenza automatica: servirà un apposito avviso dell’Agenzia

Un elemento operativo da non trascurare riguarda la decorrenza effettiva del servizio. Il provvedimento del 20 aprile 2026 non fissa direttamente il giorno dal quale le CU 2026 potranno essere richieste e acquisite.

L’Agenzia rinvia infatti a un successivo avviso, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, la comunicazione della data a partire dalla quale il servizio sarà concretamente disponibile.

Questo aspetto merita attenzione pratica. La scelta dell’Agenzia conferma che il sistema, pur essendo normativamente esteso, resta subordinato a una messa in esercizio formalmente annunciata, probabilmente per consentire l’allineamento dei canali telematici, delle procedure informatiche e delle componenti organizzative connesse alla gestione dei flussi. Per gli intermediari, dunque, il messaggio è chiaro: il quadro giuridico è già stato ampliato, ma l’operatività dipenderà dall’avviso che renderà nota la data di avvio.

Perché la misura è importante per CAF e professionisti

Dal punto di vista degli operatori, l’estensione della sperimentazione ha una ricaduta immediata sull’organizzazione del lavoro. Le Certificazioni Uniche rappresentano infatti una base informativa essenziale per la predisposizione delle dichiarazioni, per i controlli preliminari sui dati reddituali e per l’assistenza fiscale prestata a contribuenti dipendenti, pensionati e percettori di altri redditi certificati.

La possibilità di acquisire questi dati anche in modalità massiva produce un vantaggio evidente in termini di efficienza operativa. Non si tratta soltanto di velocizzare l’accesso ai documenti, ma di rendere più lineare la gestione di elevati volumi di posizioni, riducendo i tempi tecnici di reperimento delle informazioni e favorendo una più rapida verifica della documentazione fiscale disponibile. Per i CAF e per gli studi professionali con un numero consistente di assistiti, questa evoluzione può incidere in modo significativo sull’organizzazione della campagna dichiarativa.

Naturalmente, il beneficio operativo resta strettamente collegato al rispetto delle deleghe e delle condizioni di accesso già definite dal quadro normativo di riferimento. Il sistema, infatti, non crea un diritto generalizzato all’acquisizione dei dati, ma si muove entro un perimetro ben delimitato: quello dei contribuenti che abbiano validamente conferito la delega all’intermediario per la consultazione del cassetto fiscale. Anche sotto questo profilo, il provvedimento del 2026 si pone in linea di continuità con quello del 2025.

Una misura coerente con il rafforzamento del cassetto fiscale

La ratio dell’intervento emerge con chiarezza nella parte motiva del provvedimento. L’Agenzia richiama espressamente l’articolo 23 del d.lgs. n. 1/2024, evidenziando che la norma ha previsto, al comma 2, che l’acquisizione dei dati gestiti dall’amministrazione e riferiti ai contribuenti deleganti possa avvenire anche mediante servizi di trasferimento massivo. È proprio questo il fondamento normativo della soluzione adottata.

In tale prospettiva, l’estensione alle CU 2026 appare come il naturale sviluppo di una strategia più ampia: quella di un’amministrazione finanziaria che punta a rendere il cassetto fiscale non solo più ricco sotto il profilo informativo, ma anche più utilizzabile in chiave professionale dagli intermediari autorizzati. Il rafforzamento del contenuto conoscitivo, infatti, non avrebbe reale efficacia senza strumenti di accesso adeguati alla mole di dati da trattare e alle esigenze operative di chi presta assistenza ai contribuenti.

Il passaggio alla modalità massiva, proprio per questo, non è un mero dettaglio tecnico. Esso rappresenta una delle leve attraverso cui l’Agenzia cerca di coniugare digitalizzazione, semplificazione e gestione ordinata dei flussi documentali. In questa chiave, la prosecuzione della sperimentazione sulle CU del nuovo anno costituisce anche un banco di prova per valutare la tenuta del sistema e la sua possibile evoluzione futura.

Il presidio normativo sulla protezione dei dati resta centrale

Non meno importante è il quadro dei riferimenti normativi richiamati nel provvedimento. Oltre alle disposizioni fiscali e organizzative, il testo richiama espressamente il Codice in materia di protezione dei dati personali, il Codice dell’amministrazione digitale, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e i precedenti provvedimenti dell’Agenzia in materia di consultazione del cassetto fiscale delegato e di adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante.

Questo apparato di riferimenti conferma che l’acquisizione massiva delle CU, pur finalizzata alla semplificazione, si inserisce in un contesto nel quale il trattamento dei dati resta fortemente presidiato. Del resto, le Certificazioni Uniche contengono informazioni fiscali e reddituali particolarmente sensibili sotto il profilo della riservatezza. L’evoluzione dei servizi digitali, quindi, non attenua ma anzi rafforza l’esigenza di garantire tracciabilità, corretto utilizzo delle deleghe, sicurezza dei canali e conformità alle regole sul trattamento dei dati personali.

Per gli intermediari, ciò comporta una responsabilità organizzativa ulteriore: l’innovazione tecnologica offerta dall’Agenzia deve essere accompagnata da procedure interne adeguate, da un’attenta gestione delle deleghe e da un utilizzo dei dati coerente con le finalità consentite dall’ordinamento.

In definitiva, con il provvedimento del 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate non fa che confermare e sviluppare la traiettoria già avviata con l’atto del 20 ottobre 2025:

  • più dati accessibili agli intermediari delegati,
  • più canali digitali per la loro acquisizione,
  • più integrazione tra cassetto fiscale e attività professionale,

pur nel rispetto del perimetro normativo e delle garanzie poste a tutela della riservatezza. Un’evoluzione che, pur ancora collocata nella sperimentazione, mostra con chiarezza la direzione intrapresa dal sistema fiscale digitale.

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