Controlli su Enti Terzo settore: regole
Pubblicato il 16 settembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Stabilite le regole per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 è stato diffuso il decreto del Ministero del Lavoro, datato 7 agosto 2025, con cui vengono applicate le disposizioni degli articoli 93 e 96 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS). Il provvedimento disciplina le modalità di svolgimento dei controlli ordinari e straordinari sugli enti registrati nel RUNTS.
Il decreto acquista efficacia il 16 settembre 2025.
Controlli degli Enti del Terzo Settore
Il decreto del dicastero del Lavoro del 7 agosto 2025 richiama l’articolo 93 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), che attribuisce agli Uffici del RUNTS territorialmente competenti il compito di svolgere attività di controllo sugli enti del Terzo settore aventi sede legale nel proprio territorio.
Tali controlli servono ad accertare:
- la permanenza dei requisiti di iscrizione,
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale,
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione stessa.
Per svolgere queste funzioni, il Ministero del Lavoro può autorizzare reti associative e Centri di servizio per il volontariato (CSV) in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie.
Inoltre, l’articolo 96 del D.lgs. 117/2017 prevede che, con decreto del Ministro del Lavoro, siano stabilite le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio. Lo stesso articolo disciplina anche il raccordo con le altre amministrazioni competenti, gli schemi delle relazioni annuali e i criteri per autorizzare Reti associative e CSV allo svolgimento dei controlli, definendo anche la vigilanza del Ministero su tali soggetti e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie necessarie
Ambito del provvedimento
Il decreto del 7 agosto 2025 riguarda:
- la definizione delle modalità operative, dei contenuti, delle tempistiche e delle procedure attraverso cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) esercitano le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sul sistema di iscrizione e di verifica degli Enti del Terzo settore (ETS;
- la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per concedere l’autorizzazione a svolgere controlli alle Reti associative nazionali (RAN) e ai Centri di servizio per il volontariato (CSV). Sono inoltre stabilite le forme di vigilanza del Ministero su questi soggetti e i criteri per l’eventuale attribuzione delle relative risorse finanziarie.
Restano ferme le competenze:
- dell’Ispettorato nazionale del lavoro in materia di vigilanza sul lavoro e sulla legislazione sociale;
- dell’Amministrazione finanziaria, che effettua i controlli previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo n. 117/2017 e trasmette ai RUNTS gli elementi utili per valutare l’eventuale cancellazione di un ETS dal Registro.
Enti sottoposti e non sottoposti ai controlli
I controlli si applicheranno a:
- associazioni di promozione sociale,
- organizzazioni di volontariato,
- enti del Terzo settore senza qualifiche specifiche,
- enti filantropici,
- reti associative.
Restano invece esclusi:
- le imprese sociali, che rimangono sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro,
- le società di mutuo soccorso, sottoposte al controllo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tipologie di controlli
I controlli previsti si distinguono in ordinari e straordinari.
- Controlli ordinari: sono quelli programmati, come stabilito dall’articolo 51 del D.lgs. 117/2017 e dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 15 settembre 2020, n. 106. Essi vengono effettuati ogni tre anni su tutti gli ETS sopra, seguendo le modalità definite dalla normativa.
- Controlli straordinari: sono quelli avviati dal RUNTS quando emergono particolari esigenze di verifica, ad esempio a seguito dei risultati dei controlli ordinari o quando si ritenga necessario intervenire in qualunque momento, anche in base a segnalazioni provenienti da altre amministrazioni.
Soggetti competenti
I controlli sugli enti del Terzo settore non sono svolti solo dagli Uffici del RUNTS, ma anche da altri soggetti che possono essere autorizzati dal Ministero, come le Reti associative nazionali (RAN) e i Centri di servizio per il volontariato (CSV).
Per ottenere l’autorizzazione, questi enti devono presentare una richiesta formale al Ministero, dimostrando di avere una struttura organizzativa adeguata e le risorse necessarie per svolgere le verifiche in maniera efficace.
Una volta riconosciuti idonei, le RAN e i CSV autorizzati vengono inseriti in un elenco pubblico, consultabile da chiunque, così da garantire trasparenza e chiarezza su chi è effettivamente abilitato a svolgere i controlli.
Controlli ordinari: funzionamento
Ogni Ente del Terzo settore (ETS), tra quelli indicati, deve essere sottoposto a un controllo di tipo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Il calcolo del triennio parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ente si è iscritto al RUNTS.
Tuttavia, nella fase iniziale di applicazione, tale termine decorre dalla data stabilita con un apposito decreto emanato dall’Ufficio dirigenziale generale del Ministero, presso cui è istituito l’ufficio statale del RUNTS. Tale data viene fissata tenendo conto anche del livello di attivazione della sezione del sistema informativo dedicata ai controlli e dopo aver consultato le province autonome.
Il programma dei controlli viene predisposto entro il 31 marzo di ogni anno dai soggetti responsabili (RUNTS o enti autorizzati) e riguarda il triennio successivo. Questo piano deve essere caricato sulla piattaforma informatica del Registro.
Il controllo ordinario ha l’obiettivo di verificare che l’ente rispetti la normativa e gli obblighi legati all’iscrizione nel RUNTS. In particolare, vengono accertati aspetti come:
- la corretta denominazione e forma giuridica dell’ente;
- la presenza dei requisiti richiesti dalla legge;
- la conformità dello statuto e degli organi sociali;
- lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale;
- il rispetto dei vincoli economici, contabili e statutari (bilanci, bilancio sociale, libri sociali, assicurazione dei volontari ecc.);
- l’assenza di distribuzione di utili;
- l’adempimento delle comunicazioni e dei depositi obbligatori al RUNTS.
Se l’ente ha la forma di fondazione, il controllo riguarda anche la validità dello scopo, la legittimità delle decisioni adottate e la condotta degli amministratori rispetto a statuto e legge.
NOTA BENE: Gli enti con entrate modeste (non oltre 60.000 euro annui) sono soggetti a controlli più semplificati, limitati ad alcuni requisiti fondamentali.
Il procedimento inizia con una comunicazione via PEC all’ente e si svolge principalmente tramite l’analisi della documentazione depositata nel RUNTS o richiesta all’organizzazione. Se necessario, possono essere svolte verifiche in loco, alla presenza del rappresentante legale, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Gli esiti possono essere diversi:
- se non emergono irregolarità, viene rilasciata un’attestazione positiva;
- se ci sono problemi sanabili, l’ente viene invitato a correggerli entro un termine tra i 30 e i 90 giorni;
- se invece le irregolarità non possono essere risolte o non vengono sanate nei tempi previsti, il verbale viene trasmesso al RUNTS per l’adozione dei provvedimenti (fino alla cancellazione dal registro).
Il controllo ordinario deve concludersi entro 90 giorni dall’avvio. Alcuni atti, come la richiesta di integrazioni documentali o l’invito a regolarizzare, sospendono temporaneamente i termini.
ATTENZIONE: Se il controllo non può essere eseguito perché l’ente risulta non rintracciabile, la persona incaricata della verifica segnala la situazione all’Ufficio RUNTS competente, proponendo l’avvio del procedimento per la cancellazione dell’ente dal Registro.
Controlli straordinari: modalità
Quando un Ufficio del RUNTS decide di avviare un controllo straordinario, deve indicare in maniera esplicita le ragioni che lo motivano e gli aspetti oggetto della verifica.
Questo tipo di controllo può avere carattere generale oppure concentrarsi solo su specifici punti previsti dall’articolo 11 del decreto del 7 agosto 2025, oppure ancora verificare il corretto utilizzo del Social Bonus.
L’attivazione di un controllo straordinario non modifica le scadenze ordinarie: l’ente sarà comunque sottoposto al controllo triennale previsto, salvo diversa decisione dell’Ufficio RUNTS che ha disposto l’intervento.
Lo svolgimento segue, in parte, le stesse modalità dei controlli ordinari:
- inizia con un’analisi documentale basata sui dati presenti nel RUNTS e su ulteriori atti richiesti all’ente;
- tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite PEC;
- se necessario, possono essere effettuate ispezioni presso la sede legale o altri luoghi di attività dell’ente, anche con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni;
- durante queste verifiche l’ente è tenuto a mostrare registri, libri sociali e documenti, oltre a fornire chiarimenti e informazioni richieste.
Il soggetto incaricato del controllo può, se indispensabile, acquisire e trattenere la documentazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della verifica. Può inoltre convocare e ascoltare i responsabili dell’ente o altre persone coinvolte nelle sue attività, raccogliendo le loro dichiarazioni in un verbale ufficiale o in forma scritta sottoscritta dagli interessati.
Disposizione transitoria
Durante i primi tre anni di applicazione del decreto, i controlli ordinari dovranno interessare almeno il 55% degli enti iscritti nelle sezioni del RUNTS.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: