Congedi parentali 2025, a chi spetta il terzo mese all’80%

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Recepite le modifiche sull’indennità spettante per il terzo mese di congedo parentale. Con la pubblicazione della circolare 26 maggio 2025, n. 95, l’Istituto previdenziale ha chiarito l’ambito di applicazione delle previsioni contenute nei commi 217 e 218, art. 1, legge di Bilancio 2025, e ha fornito le istruzioni operative per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

Potranno accedere alla novella esclusivamente i genitori, lavoratori dipendenti, che abbiano concluso il periodo di congedo di maternità o, alternativamente, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024. Contrariamente, quindi, alle prime interpretazioni delle modifiche intervenute con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, il terzo mese indennizzato all’80% della retribuzione non sarà fruibile per coloro che abbiano concluso il predetto periodo di maternità o paternità obbligatoria successivamente 31 dicembre 2023.

Congedo parentale e periodi richiedibili

Per comprendere appieno la portata del congedo parentale è, a parere di chi scrive, necessario distinguere, tra le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le previsioni contenute nell’art. 32 e nell’art. 34, rispettivamente aventi ad oggetto il periodo massimo richiedibile dai genitori e l’indennità correlata al periodo di astensione per congedo parentale o facoltativo.

Stando alle previsioni dell’art. 32, per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di dieci mesi, secondo le seguenti modalità:

  • alla madre, è riconosciuto, trascorso il periodo inerente al congedo di maternità obbligatorio, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre, è riconosciuto, dalla nascita del figlio, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora lo stesso richieda un periodo di almeno tre mesi (alla fruizione del terzo mese il limite complessivo di entrambi i genitori è elevato a undici mesi);
  • al genitore solo, è riconosciuto un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi (lo status di genitore solo è correlato ai casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, ovvero alle ipotesi di abbandono o di mancato riconoscimento del minore, così come nei casi in cui sia stato disposto, con provvedimento giudiziario, l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’art. 337-quater, Codice Civile).

Conseguentemente, con riferimento al periodo richiedibile dovranno assumersi i seguenti limiti:

  • entrambi i genitori possono fruire di un periodo di astensione dal lavoro per congedo parentale pari a massimo dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui il padre abbia richiesto almeno tre mesi di congedo parentale continuativo o frazionato, entro i dodici anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso del minore in famiglia;
  • ciascun genitore può fruire di un periodo di astensione dal lavoro per congedo parentale pari a sei mesi, elevabile a sette per il padre-lavoratore, entro i dodici anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso del minore in famiglia;
  • il genitore solo può fruire di un periodo di astensione dal lavoro per congedo parentale per massimo undici mesi, entro i dodici anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso del minore in famiglia.
Nota Bene
Per i genitori adottivi, affidatari/collocatari, il congedo parentale può essere richiesto entro i dodici anni dell’ingresso del minore in famiglia, sempreché quest’ultimo non abbia compiuto la maggiore età.

Congedo parentale e indennità spettante

Le modifiche operate dal comma 217, art. 1, legge di Bilancio 2025, attengono specificatamente al trattamento economico spettante durante il periodo di fruizione del congedo parentale e, dunque, agiscono specificatamente sul testo dell’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, rispetto ai complessivi periodi previsti dall’art. 32, spetta:

  • alla madre, un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibile all’altro genitore;
  • al padre, un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibile all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori, alternativamente, un periodo indennizzabile di tre mesi.

Pertanto, dei dieci/undici mesi complessivi richiedibili, il periodo oggetto di indennizzo, per la coppia, non potrà superare i nove mesi, fatta eccezione per l’ipotesi contemplata dal comma 3, del medesimo art. 34, secondo cui l’indennità è dovuta per tutto il periodo laddove il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Negli ultimi anni, il quantum dell’indennità spettante – dapprima fissato, per l’intero periodo richiedibile, nella misura del 30% della retribuzione – è stato oggetto di molteplici interventi del legislatore:

  • dal 1° gennaio 2023, con l’art. 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto per il primo mese di congedo parentale del periodo non trasferibile all’altro genitore, richiesto per i figli fino al sesto anno di vita ovvero dall’ingresso in famiglia del minore (adozione o affidamento), l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione  (al riguardo, la maggiore indennità era concessa esclusivamente ai lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2022);
  • dal 1° gennaio 2024, l’art. 1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% al 60% anche per il secondo mese di congedo parentale richiesto del periodo non trasferibile all’altro genitore, sempreché il figlio abbia un’età inferiore a sei anni. La modifica, di carattere strutturale, è stata derogata per il solo anno 2024, consentendo, per il suddetto secondo mese, il riconoscimento di un’indennità pari all’80% della retribuzione (al riguardo, la maggiore indennità era concessa esclusivamente ai lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023);
  • dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, comma 217, legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% all’80% per i tre mesi di congedo parentale del periodo non trasferibile all’altro genitore, sempreché il figlio abbia un’età inferiore ai sei anni. La modifica ha carattere strutturale, consentendo il riconoscimento dell’indennità pari all’80% ai genitori, lavoratori dipendenti, che abbiano terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2024.

A regime, dunque, le modifiche operate dalla legge di Bilancio 2025 portano, per entrambi i genitori ovvero per il genitore solo, al seguente trattamento economico del congedo parentale fruito:

  • un mese all’80% della retribuzione, sempreché richiesto entro i sei anni di vita del figlio ovvero entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore (già previsto dalla legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese all’80% della retribuzione, sempreché richiesto entro i sei anni di vita del figlio ovvero entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore (già previsto dalla legge di Bilancio 2024, in via eccezionale, e dalla legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese all’80% della retribuzione, sempreché richiesto entro i sei anni di vita del figlio ovvero entro i sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore (previsto dalla legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi indennizzati al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • gli ultimi due mesi, non indennizzati, fatta eccezione per le ipotesi in cui insista la situazione reddituale prevista dall’art. 34, comma 3, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Come confermato dall’Istituto previdenziale, la relazione tra maggiore indennità e decorrenza delle disposizioni normative dell’ultimo triennio, fermo restando il requisito anagrafico del figlio (sei anni) o il periodo di ingresso del minore in famiglia, è sintetizzabile come di seguito:

Periodo di vigenza

Evento

Maggiore indennità (80%)

Ante 01/01/2023

Congedo parentale – 9 mesi di coppia.

Nessuna

Anno 2023

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2023;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2022.

1 mese

Anno 2024

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2024;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2023.

2 mesi

Anno 2025

  • Minore nato, adottato, affidato o collocato dal 1° gennaio 2025;
  • Genitori che abbiano concluso il congedo di maternità/paternità post 31/12/2024.

3 mesi

Congedo parentale e flussi Uniemens 2025

La circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, ha previsto, retroattivamente dal 1° gennaio 2025, l’abolizione dei codici evento PG0, PG1, PG2 e PG3, e l’istituzione, per i datori di lavoro del settore privato, dei nuovi <CodiceEvento>:

  • PG4”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”;
  • PG5”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”.

In particolare, è stato altresì precisato che i periodi di congedo parentale indennizzati nella misura dell’80%, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dovranno essere esposti esclusivamente con i codici evento PG4 e PG5, anche se eventualmente relativi a periodi residuali di precedenti periodi di congedo richiesti ante 1° gennaio 2025.

Nota Bene
Si rammenta che nell’elemento dovrà essere valorizzato l’ulteriore elemento \ con il codice fiscale del figlio dante causa al congedo stesso, valorizzando con il valore “CF”.

Nella ricostruzione del DM2013, i codici evento PG4 e PG5 saranno legati al codice di conguaglio di nuova istituzione “L331” che potrà essere utilizzato a partire dal mese di competenza gennaio 2025.

Attenzione
Laddove si dovesse procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi di competenza precedenti al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro saranno tenuti ad utilizzare i “vecchi” codici di conguaglio/evento.
Per gli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e codici di conguaglio in vigore al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno procedere, eventualmente, alla restituzione, nelle denunce di competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante, utilizzando il codice in uso “M047”, avente il significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”, esponendo contestualmente il conguaglio della prestazione in misura pari all’80%, utilizzando il nuovo codice di conguaglio L331. Resta inteso che i datori di lavoro dovranno comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l’utilizzo dell’elemento ovvero tramite l’invio di flussi di variazione delle denunce individuali.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

INPS - Circolare 26 maggio 2025, n. 95

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