Checklist ASSIREVI per bilanci 2025
Pubblicato il 03 febbraio 2026
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Come ogni anno, ASSIREVI – Associazione Italiana delle Società di Revisione, ha pubblicato le liste di controllo (checklist) a supporto della redazione e revisione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati.
Per i bilanci 2025, le checklist assumono una rilevanza particolare, poiché recepiscono gli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati l’8 dicembre 2025, destinati a diventare obbligatori dal 2026 ma applicabili anticipatamente già agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.
Finalità e limiti delle checklist ASSIREVI
Le checklist ASSIREVI hanno l’obiettivo di fornire supporto operativo e metodologico a imprese, redattori del bilancio e revisori legali.
Si tratta di strumenti di ausilio che:
- non sostituiscono il giudizio professionale;
- hanno carattere generale ed esemplificativo;
- devono essere adattati al singolo incarico.
L’utilizzo corretto richiede una valutazione puntuale di diversi fattori, tra cui:
- dimensioni aziendali;
- natura dell’attività svolta;
- livello di rischio di revisione;
- eventuali modifiche normative, regolamentari o contabili intervenute.
Checklist ASSIREVI bilanci 2025: ambito di applicazione
Le liste di controllo pubblicate nella sezione “Check list” del sito ASSIREVI sono riferite alle società di capitali che redigono il bilancio secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.
Le checklist sono rese disponibili anche in formato Word, scaricabile e compilabile, per agevolarne l’utilizzo operativo durante le fasi di redazione e revisione del bilancio.
Emendamenti OIC 2025: le aree di bilancio interessate
Gli aggiornamenti ai principi contabili OIC recepiti da ASSIREVI incidono su alcune aree chiave del bilancio d’esercizio, con effetti significativi rispetto ai bilanci 2024:
- rimanenze di magazzino;
- immobilizzazioni materiali;
- immobilizzazioni immateriali;
- imposte sul reddito;
- fondi per rischi e oneri.
Di seguito, le principali novità operative.
Acquisti con opzione di rivendita: il criterio della “ragionevole certezza”
Una delle modifiche più rilevanti riguarda gli acquisti con opzione o obbligo di rivendita (buy-back).
Il bene può essere iscritto in bilancio dall’acquirente solo se esiste la ragionevole certezza che l’opzione di rivendita non sarà esercitata. In caso contrario, l’operazione assume natura finanziaria e non configura un acquisto di rimanenze.
Le conseguenze operative sono significative e possono incidere su:
- valore del magazzino;
- Posizione Finanziaria Netta (PFN);
- principali indicatori di performance aziendale.
La stessa logica si applica anche alle immobilizzazioni materiali quando l’operazione presenta analoghe caratteristiche contrattuali.
Immobilizzazioni immateriali: limiti all’ammortamento basato sui ricavi
Per le immobilizzazioni immateriali, gli emendamenti OIC restringono l’utilizzo dei ricavi come base di calcolo delle quote di ammortamento.
Tale criterio è ammesso esclusivamente se:
- l’impresa adotta un metodo di ammortamento a quote decrescenti;
- i ricavi rappresentano una misura attendibile dello sfruttamento economico dell’attività immateriale.
Affrancamento delle riserve: rilevazione dell’imposta sostitutiva
Sul fronte delle imposte sul reddito, l’emendamento chiarisce che il debito per imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta deve essere rilevato:
- nello stato patrimoniale;
- in contropartita a una riserva di patrimonio netto.
Qualora siano state precedentemente stanziate imposte differite sulle riserve affrancate, tali imposte devono essere riversate. Gli interessi dovuti in caso di rateazione seguono invece il principio della competenza economica.
Fondi oneri attualizzati: nuova voce nel conto economico
Per i fondi rischi e oneri attualizzati, inclusi i fondi per smantellamento e ripristino, gli effetti:
- del trascorrere del tempo;
- della revisione del tasso di attualizzazione;
se rilevanti, devono essere iscritti in una voce dedicata del conto economico, all’interno della classe C:
- C.17-ter – Effetti di attualizzazione dei fondi oneri
L’obiettivo è migliorare la leggibilità del costo finanziario implicito associato ai fondi.
Decorrenza delle modifiche e adozione anticipata
Gli emendamenti ai principi contabili OIC si applicano:
- obbligatoriamente ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026;
- facoltativamente, in via di adozione anticipata, ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.
Gli effetti contabili devono essere rilevati secondo le regole dell’OIC 29, in via generale con applicazione retroattiva, salvo i casi in cui sia ammessa l’applicazione prospettica.
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