Decontribuzione Sud PMI nel 2026: nuove misure di sgravio
Pubblicato il 03 febbraio 2026
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La Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (commi da 406 a 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207), prosegue anche per l’anno 2026 con una riduzione della misura dell’esonero contributivo, secondo il meccanismo di progressiva decrescenza previsto dal legislatore.
La misura agevolativa conserva il suo impianto originario, illustrato dall’INPS con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025: è riservata alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Parallelamente, la legge di Bilancio 2025 ha previsto una distinta Decontribuzione Sud per le grandi imprese, che tuttavia non risulta ancora operativa, in quanto subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea e alle conseguenti istruzioni applicative dell’INPS.
Ambito soggettivo e requisiti invariati nel 2026
Per l’anno 2026 la platea dei beneficiari della c.d. Decontribuzione Sud PMI non muta.
L’esonero contributivo è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 e che pertanto hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti e che presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Resta fermo che:
- il limite dimensionale e quello economico si riferiscono all’impresa nel suo complesso;
- la verifica della forza lavoro è effettuata su base mensile tramite le denunce Uniemens, come annunciato dall’INPS con messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli studi professionali e le imprese operanti nei settori bancario e assicurativo (codice Ateco gruppo K).
Restano invece esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, il lavoro domestico e gli enti pubblici economici e gli altri soggetti ad essi equiparati.
Rapporti di lavoro agevolabili nel 2026
Anche nel 2026, l’agevolazione:
- spetta esclusivamente per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- riguarda i lavoratori già instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
Pertanto, per l’anno 2026, l’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.
La Decontribuzione Sud PMI si applica anche ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025, poiché rileva esclusivamente che il rapporto risulti a tempo indeterminato alla data di riferimento.
Sono confermate le esclusioni, tra cui i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Misura dell’esonero nel 2026: riduzione percentuale e massimale
La principale novità per il 2026 riguarda la misura dello sgravio, che risulta inferiore rispetto al 2025.
Per l’anno 2026, l’incentivo è infatti riconosciuto:
- nella misura del 20% (era del 25% nel 2025) dei contributi effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro;
- nel limite massimo di 125 euro mensili (era di 145 euro nel 2025), per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto (vale a dire, con sede di lavoro) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna alla data del 31 dicembre 2025 (lo sgravio spetta anche ai datori con sede legale fuori dalle regioni ammesse, purché la sede di lavoro sia in una delle regioni ammesse è nel Mezzogiorno e previa attribuzione del codice INPS “0L”).
Resta invariata la durata massima di erogazione dello sgravio, pari a 12 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
Sono comunque dovuti in misura piena i premi e i contributi INAIL.
Si conferma inoltre che:
- il massimale mensile non è riparametrato in caso di part-time o cessazione del rapporto in corso di mese;
- le mensilità aggiuntive non rientrano nella base di computo, salvo corresponsione mensile mediante ratei.
Regime degli aiuti di Stato e cumulabilità nel 2026
La Decontribuzione Sud PMI continua ad applicarsi nel rispetto del regime “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
Sono pertanto esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti “de minimis” per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco del triennio di riferimento.
In materia di cumulabilità:
- l’esonero non è cumulabile con Bonus Giovani, Bonus donne e Bonus ZES Unica;
- resta applicabile la regola della cumulabilità residuale con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta e dei massimali mensili previsti per la Decontribuzione Sud PMI.
Fruizione in Uniemens
La fruizione dell’esonero contributiva è consentita mediante il flusso Uniemens
Decontribuzione Sud grandi imprese
Accanto alla misura per le PMI, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto la Decontribuzione Sud Grandi imprese, rivolta ai datori di lavoro con più di 250 dipendenti.
Tuttavia l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e alle indicazioni operative dell’INPS.
Decontribuzione Sud: misure a confronto
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Decontribuzione Sud PMI |
Decontribuzione Sud grandi imprese |
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Datori di lavoro che possono accedere all’esonero |
Micro, piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). |
Datori di lavoro privati non rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651 e che pertanto hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti. |
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Lavoratori agevolati |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. |
Lavoratori assunti a tempo indeterminato o stabilizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. |
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Rapporti di lavoro agevolati |
I rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). |
I rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura, con sede di lavoro in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). |
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Rapporti di lavoro non agevolati |
Settore agricolo, contratti di apprendistato, lavoro domestico. |
Settore agricolo, contratti di apprendistato, lavoro domestico. |
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Misura e durata |
Percentuale variabile dal 25% al 15% sui contributi previdenziali, con massimali mensili, per un periodo di 12 mesi per ogni annualità fino al 2029, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni ammesse. |
Percentuale variabile dal 25% al 15% sui contributi previdenziali, con massimali mensili, per un periodo di 12 mesi per ogni annualità fino al 2029, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni ammesse. |
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Condizioni di spettanza dell’esonero |
Si applicano i principi generali in materia di incentivi all’assunzione. |
L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. |
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Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato |
Concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis. Massimale di 300.000 euro in tre anni. |
L'agevolazione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. |
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Adempimenti del datore di lavoro |
Esposizione dei dati del beneficio nel flusso Uniemens. |
Per l’operatività dell’incentivo si attendono la preventiva autorizzazione della Commissione europea e le indicazioni operative dell’INPS. |
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