Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

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Il Centro Operativo di Pescara è titolare esclusivamente di funzioni istruttorie e di controllo, mentre la potestà impositiva e l’adozione degli atti di accertamento restano riservate all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Questo ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Avvisi di accertamento e Centro operativo di Pescara: competenza esclusa

Con ordinanza n. 34444 del 28 dicembre 2025, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, è tornata a pronunciarsi sul tema della competenza del Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo in modo netto i limiti dei poteri attribuiti a tale struttura.

La decisione riveste particolare rilievo operativo in quanto ribadisce che il Centro Operativo di Pescara è privo di potestà impositiva, con la conseguenza che gli avvisi di accertamento emessi direttamente da tale organo devono ritenersi nulli se adottati in violazione del criterio del domicilio fiscale del contribuente.

Il caso esaminato dalla Corte di cassazione  

L’avviso di accertamento impugnato  

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a un periodo d’imposta antecedente, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla rettifica del reddito del contribuente.

L’atto impositivo era stato emesso direttamente dal Centro Operativo di Pescara, circostanza che aveva indotto il contribuente a eccepire la nullità dell’avviso per incompetenza territoriale, in quanto il domicilio fiscale risultava ubicato in un Comune ricadente sotto la competenza di un diverso ufficio territoriale dell’Agenzia.

Il giudizio di primo grado  

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, deducendo l’illegittimità dell’atto per violazione delle regole sulla competenza.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che l’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, consentisse all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso articolazioni diverse dagli uffici territoriali, di svolgere le attività di controllo e accertamento oggetto di contestazione.

Il giudizio di appello  

Il contribuente proponeva appello, ribadendo l’eccezione di incompetenza del Centro Operativo di Pescara.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione di primo grado, valorizzando un’interpretazione estensiva dell’articolo 28, comma 2, del DL 78/2010 e ritenendo legittima l’attribuzione al Centro Operativo di Pescara di attività di controllo automatizzate su ambito territoriale esteso.

Il ricorso per cassazione  

Il motivo di ricorso proposto  

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del DPR n. 600/1973, e dell’articolo 28, comma 2, del DL 78/2010, in relazione agli articoli 360 del codice di procedura civile e 62 del DLgs. n. 546/1992.

In particolare, veniva contestata l’interpretazione secondo cui il Centro Operativo di Pescara sarebbe dotato di un autonomo potere impositivo, anche in deroga al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente.

Le difese dell’Agenzia delle Entrate  

L’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso, sostenendo la correttezza dell’operato del Centro Operativo di Pescara e richiamando il quadro normativo e organizzativo interno dell’Agenzia delle Entrate, come interpretato dalla giurisprudenza di merito.

La decisione della Corte di cassazione  

I limiti delle competenze del Centro Operativo di Pescara  

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza.

In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato precedenti pronunce secondo cui il Centro Operativo di Pescara non è titolare di potestà impositiva, ma è dotato esclusivamente di poteri istruttori, di controllo e di supporto tecnico alle articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

In tal senso, la Corte ha ricordato che, già con riferimento al diniego del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, era stato affermato che il Centro Operativo di Pescara dispone di funzioni istruttorie ed eventualmente attributive del beneficio, mentre la legittimazione processuale e la potestà impositiva spettano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate individuato in base al domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 23003/2010).

Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l’ente impositore resta in ogni caso l’Agenzia delle Entrate, che può avvalersi della competenza tecnica del Centro Operativo, senza che ciò comporti una deroga al criterio ordinario del domicilio fiscale, a tutela del diritto di difesa del contribuente (Cass. n. 5100/2024).

La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui occorre distinguere tra i provvedimenti di disconoscimento del beneficio fiscale, attratti nella sfera funzionale del Centro Operativo, e gli atti di recupero e riscossione, per i quali la competenza territoriale resta radicata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 12662/2012).

Il principio di diritto affermato  

La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’adozione degli atti impositivi".

L’errore della Corte di merito  

Alla luce di tali premesse, la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse fatto errata applicazione della normativa, avendo considerato legittimamente emesso un avviso di accertamento da parte di un organo privo del relativo potere.

Gli effetti della pronuncia sul caso concreto  

La cassazione della sentenza impugnata  

Accertata la fondatezza del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

La nullità dell’avviso di accertamento  

Decidendo nel merito, quindi, gli Ermellini hanno accolto il ricorso originariamente proposto dal contribuente e ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto emesso da un organo privo di competenza impositiva.

Il regime delle spese di giudizio  

Quanto alle spese processuali, la Corte ha disposto:

  • la compensazione delle spese dei giudizi di merito, in considerazione della particolarità della questione e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza;
  • la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate secondo i criteri ordinari.

Rilievi conclusivi e impatto operativo della pronuncia  

L’ordinanza n. 34444/2025 conferma in modo chiaro la distinzione tra funzioni di controllo e potere impositivo, riaffermando la centralità del criterio del domicilio fiscale del contribuente.

La decisione assume rilievo operativo significativo, in quanto rende suscettibili di annullamento gli avvisi di accertamento emessi direttamente dal Centro Operativo di Pescara in assenza dell’intervento dell’ufficio territorialmente competente, con possibili ricadute su un numero rilevante di atti adottati nell’ambito di procedure automatizzate.

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Un avviso di accertamento relativo a un periodo d’imposta antecedente è stato emesso direttamente dal Centro Operativo di Pescara nei confronti di un contribuente con domicilio fiscale situato in altra circoscrizione territoriale. Il contribuente ha contestato la legittimità dell’atto per incompetenza dell’organo emittente.
Questione dibattuta Stabilire se, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il Centro Operativo di Pescara sia titolare di potestà impositiva e possa legittimamente emettere avvisi di accertamento, anche in deroga al criterio del domicilio fiscale del contribuente.
Soluzione della Corte di cassazione La Corte ha escluso che il Centro Operativo di Pescara disponga di potestà impositiva, riconoscendogli esclusivamente funzioni istruttorie e di controllo. L’adozione degli atti impositivi spetta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’avviso di accertamento è stato pertanto dichiarato nullo per incompetenza dell’organo emittente.
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