Transizione 5.0: codice tributo per il credito d’imposta

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Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il codice tributo “7079”, necessario per consentire alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito del piano Transizione 5.0.

La novità si inserisce nel quadro delle misure emergenziali adottate per garantire, seppur in forma ridotta, un sostegno alle imprese che hanno già completato l’iter di accesso all’agevolazione, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti interessati

Per comprendere la portata della misura, è necessario richiamare quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 38/2026, che ha introdotto, limitatamente all’anno 2026, un credito d’imposta a favore delle imprese già coinvolte nel programma Transizione 5.0.

In particolare, il beneficio è destinato ai soggetti che:

  • hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del Dl n. 19/2024;
  • hanno ottenuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) la certificazione di ammissibilità tecnica degli investimenti;
  • sono stati informati dell’esaurimento delle risorse originariamente stanziate.

Il credito riconosciuto è pari al 89,77% dell’importo richiesto e riguarda:

  • investimenti in beni strumentali inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016;
  • spese di formazione del personale connesse alla transizione digitale ed energetica.

Credito “ridotto” per esaurimento fondi

La scelta di riconoscere un credito in misura non integrale è direttamente collegata all’insufficienza delle risorse disponibili. Il legislatore ha infatti optato per una soluzione che consentisse di salvaguardare, almeno in parte, gli investimenti già effettuati e validati, evitando che le imprese restassero completamente escluse dal beneficio.

Si tratta, quindi, di una misura di natura compensativa, volta a redistribuire le risorse residue tra i soggetti che avevano già completato il percorso autorizzativo.

Modalità di utilizzo del credito

L’articolo 8 del Dl n. 38/2026 stabilisce che il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997;
  • deve essere fruito tramite modello F24;
  • può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026.

Un aspetto rilevante riguarda le modalità di presentazione del modello: l’F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione.

Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili – in quanto compatibili – le disposizioni contenute:

  • nell’articolo 38 del Dl n. 19/2024;
  • nel decreto attuativo del 24 luglio 2024.

Il ruolo del GSE e la fruizione del credito

Un ruolo centrale nel processo è svolto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che:

  • trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie;
  • comunica l’importo del credito spettante;
  • segnala eventuali variazioni successive.

Sulla base di tali dati, l’Agenzia rende disponibile a ciascun contribuente l’importo fruibile attraverso il cassetto fiscale, consultabile nell’area riservata del proprio profilo.

Codice tributo “7079”: istruzioni per la compilazione

Per l’utilizzo in compensazione del credito, la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026 istituisce il codice tributo:

  • “7079” – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

In sede di compilazione del modello F24:

  • il codice va indicato nella sezione “Erario”;
  • l’importo deve essere riportato:
    • nella colonna “importi a credito compensati”, in caso di utilizzo del credito;
    • nella colonna “importi a debito versati”, in caso di riversamento;
  • il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, come risultante dal cassetto fiscale.

Controlli

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli, verificando che:

  • il contribuente sia incluso nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE;
  • l’importo utilizzato in compensazione non superi quello autorizzato.

Qualora tali condizioni non risultino rispettate, il modello F24 viene scartato. I controlli tengono conto anche di eventuali aggiornamenti o rettifiche comunicate successivamente dal GSE.

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