APE sociale: proroga, riapertura delle domande e nuove risorse dalla legge di Bilancio
Pubblicato il 15 gennaio 2026
In questo articolo:
- La legge di Bilancio 2026 e le modifiche all’APE sociale
- Estensione del periodo di sperimentazione: cosa cambia rispetto alla normativa precedente
- APE sociale 2026: requisiti di accesso
- Categorie di beneficiari ammessi
- Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso
- Chi può presentare l’istanza nel 2026
- Quando presentare la domanda
- Come presentare la domanda
- Tutela dei ratei
- RIassumendo
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La legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sulla disciplina dell’APE sociale, prorogando il termine finale del periodo di sperimentazione e confermando la misura quale strumento di accompagnamento alla pensione per specifiche categorie di lavoratori in condizioni di particolare fragilità.
L’intervento normativo si colloca in un contesto di continuità rispetto agli anni precedenti, ma introduce elementi rilevanti sotto il profilo temporale e finanziario, con effetti diretti sulla platea dei potenziali beneficiari e sulle modalità di accesso alla prestazione.
Vediamo nei particolari quanto illustrato dall'Inps con il messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026.
La legge di Bilancio 2026 e le modifiche all’APE sociale
La proroga dell’APE sociale è prevista dall’articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disposizione che estende l’applicazione delle norme contenute nei commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che disciplinano l’istituto dell’anticipo pensionistico sociale.
In particolare, il legislatore stabilisce che l’APE sociale continui a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2026 nei confronti dei soggetti che si trovano in una delle condizioni soggettive previste dalla normativa di riferimento e che raggiungono l’età anagrafica richiesta, fissata a sessantatré anni e cinque mesi. Contestualmente, viene confermata l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di decorrenza e di salvaguardia dei diritti, anche per coloro che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2026.
Accanto alla proroga temporale, la legge di Bilancio 2026 prevede un notevole incremento delle risorse finanziarie destinate alla misura. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 viene aumentata con stanziamenti pluriennali, a conferma della volontà di garantire la sostenibilità dell’APE sociale nel medio periodo e di assicurare la copertura delle domande che saranno presentate in conseguenza dell’estensione del periodo di sperimentazione.
Estensione del periodo di sperimentazione: cosa cambia rispetto alla normativa precedente
Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025, la principale novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 consiste nello slittamento in avanti del termine finale di operatività dell’APE sociale. In assenza di tale intervento, la misura avrebbe cessato infatti di produrre effetti, con l’esclusione di una quota rilevante di lavoratori prossimi al pensionamento ma non ancora in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
La proroga al 31 dicembre 2026 consente invece di mantenere in vigore l’istituto per un ulteriore anno, garantendo continuità a un meccanismo di tutela che, sin dalla sua introduzione, è stato oggetto di rinnovi successivi. Dal punto di vista operativo, l’estensione comporta la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso e la possibilità, per i soggetti interessati, di pianificare l’uscita anticipata dal mercato del lavoro in un quadro normativo definito.
Non vengono introdotte modifiche strutturali ai requisiti di base dell’APE sociale, che restano ancorati alla normativa originaria, come successivamente integrata. Tuttavia, l’aggiornamento temporale assume rilievo anche in relazione ai termini di presentazione delle istanze e alla gestione delle risorse disponibili, aspetti che incidono direttamente sulla tempistica di accesso al beneficio.
APE sociale 2026: requisiti di accesso
L’APE sociale si conferma una prestazione assistenziale a carico dello Stato rivolta a lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà e che non sono ancora in grado di accedere a un trattamento pensionistico ordinario. La proroga al 2026 rende nuovamente attuali i requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi che delimitano la platea dei beneficiari, rendendo necessario un attento esame delle condizioni previste dalla legge.
Requisiti anagrafici e contributivi
L’accesso all’APE sociale è subordinato al possesso congiunto di requisiti anagrafici e contributivi, che devono essere verificati al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
Età minima richiesta
Per l’anno 2026, l’età anagrafica minima richiesta per l’APE sociale è pari a sessantatré anni e cinque mesi. Tale requisito deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2026 e rappresenta una soglia uniforme per tutte le categorie di beneficiari. Il raggiungimento dell’età anagrafica costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente, dovendo essere accompagnato dal possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Condizioni soggettive previste dall’articolo 1, comma 179, legge n. 232/2016
Oltre all’età anagrafica, l’APE sociale è riservata ai soggetti che si trovano in una delle condizioni indicate dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016. Tali condizioni definiscono in modo puntuale le situazioni di disagio o di particolare onerosità lavorativa che giustificano l’accesso anticipato alla prestazione.
La norma individua quattro macro-categorie di beneficiari, ciascuna caratterizzata da requisiti specifici, sia in termini contributivi sia in relazione alla situazione personale o lavorativa del richiedente. Il rispetto di tali condizioni deve essere oggetto di apposita verifica da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), mediante la procedura di riconoscimento prevista.
Categorie di beneficiari ammessi
Le categorie di beneficiari dell’APE sociale, confermate anche per il 2026, rispondono all’esigenza di tutelare soggetti che, per ragioni oggettive, incontrano maggiori difficoltà a proseguire l’attività lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari.
Disoccupati
Rientrano tra i beneficiari dell’APE sociale i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. È richiesto che il soggetto abbia esaurito integralmente la prestazione di disoccupazione spettante e che presenti un’anzianità contributiva minima, generalmente pari ad almeno trenta anni. La condizione di disoccupazione deve essere adeguatamente documentata e deve sussistere al momento della domanda di riconoscimento.
Caregiver
Un’ulteriore categoria ammessa è rappresentata dai caregiver, ossia dai soggetti che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In alcuni casi, la normativa estende la tutela anche ai parenti o affini di secondo grado, al ricorrere di specifiche condizioni. Anche per i caregiver è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima, generalmente non inferiore a trenta anni.
Invalidi civili
Possono accedere all’APE sociale i lavoratori in possesso di un’invalidità civile riconosciuta in misura pari o superiore al 74%. La percentuale di invalidità deve risultare da verbale rilasciato dalle competenti commissioni mediche e deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Per questa categoria, il requisito contributivo minimo è anch’esso fissato, di regola, in trenta anni di contribuzione.
Addetti a mansioni gravose
L’APE sociale è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno svolto attività rientranti tra le mansioni gravose individuate dalla normativa. Si tratta di professioni caratterizzate da un elevato impegno fisico o da condizioni lavorative particolarmente onerose. Per tali soggetti, il requisito contributivo minimo è generalmente più elevato, pari ad almeno trentasei anni, salvo specifiche riduzioni previste per alcune categorie. L’attività gravosa deve essere stata svolta per un periodo minimo definito dalla legge, anche non continuativo, nel corso della vita lavorativa.
Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso
Con la proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, il legislatore ha disposto dunque la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla prestazione. Tale passaggio riveste un ruolo centrale nel procedimento di accesso all’APE sociale, in quanto consente all’IInps di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi, anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente. La riapertura delle istanze rappresenta quindi il presupposto necessario per la successiva presentazione della domanda di APE sociale e per l’effettiva erogazione del beneficio.
La domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale è l’istanza con cui il soggetto interessato richiede all’Inps l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificata. Tale domanda non coincide con la domanda di APE sociale vera e propria, ma costituisce una fase preliminare e obbligatoria del procedimento amministrativo.
Attraverso questa istanza, l’Inps verifica:
- il requisito anagrafico richiesto per l’anno 2026;
- il requisito contributivo minimo, differenziato in base alla categoria di appartenenza;
- la sussistenza della condizione soggettiva dichiarata dal richiedente, come lo stato di disoccupazione, la condizione di caregiver, l’invalidità civile o lo svolgimento di mansioni gravose.
Solo in caso di esito positivo della verifica, il soggetto potrà accedere alla fase successiva e presentare la domanda di APE sociale, nei termini e con le modalità previste. La domanda di riconoscimento assume quindi una funzione di filtro, volta a garantire un utilizzo corretto delle risorse stanziate e a ridurre il rischio di contenzioso.
Chi può presentare l’istanza nel 2026
Possono presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale tutti i soggetti che nel corso dell’anno 2026 si trovano in una delle condizioni soggettive previste dalla normativa e che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, sempre entro il 31 dicembre 2026. La platea dei potenziali richiedenti comprende quindi lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata, purché rientranti nelle categorie tutelate.
In particolare, l’istanza può essere presentata da coloro che, nel 2026:
- maturano l’età anagrafica minima richiesta;
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- svolgono attività di assistenza continuativa nei confronti di familiari con handicap grave;
- sono titolari di un’invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
- hanno svolto, per il periodo minimo richiesto, attività lavorative rientranti tra le mansioni gravose individuate dalla legge.
NOTA BENE: è fondamentale che la condizione dichiarata sussista al momento della presentazione della domanda di riconoscimento e che sia adeguatamente documentata, in quanto l’Inps procede a controlli puntuali sulla base delle informazioni fornite dal richiedente.
Domande presentabili anche da chi ha maturato i requisiti negli anni precedenti
La normativa prevede espressamente la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso anche da parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti negli anni precedenti al 2026, ma che non hanno provveduto a inoltrare l’istanza nei termini previsti o che non hanno mai presentato domanda. Tale previsione risponde all’esigenza di non penalizzare coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti, non hanno usufruito tempestivamente della misura.
In questi casi, il presupposto essenziale è il permanere dei requisiti, sia sotto il profilo anagrafico sia sotto quello contributivo e soggettivo. L’Inps procede comunque alla verifica delle condizioni dichiarate, accertando che la situazione che legittima l’accesso all’APE sociale sia ancora sussistente. La riapertura delle domande assume quindi un valore di recupero, consentendo l’accesso alla tutela anche a soggetti che, per ragioni diverse, erano rimasti esclusi nei precedenti periodi di applicazione della misura.
Quando presentare la domanda
Per l’anno 2026, la normativa individua tre distinte finestre temporali per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Prima scadenza: 31 marzo 2026
La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026. Le istanze presentate entro tale data sono oggetto di priorità nell’istruttoria e consentono, in caso di esito positivo, una più rapida programmazione dell’accesso alla prestazione. Questa finestra temporale è particolarmente rilevante per i soggetti che hanno già maturato tutti i requisiti all’inizio dell’anno.
Seconda scadenza: 15 luglio 2026
La seconda scadenza è fissata al 15 luglio 2026. Le domande presentate entro tale termine vengono esaminate dall’Inps sulla base delle risorse residue, una volta soddisfatte le istanze pervenute entro la prima scadenza. Anche in questo caso, il rispetto del termine consente di mantenere una posizione utile ai fini dell’accesso all’APE sociale nel corso dell’anno.
Termine ultimo: 30 novembre 2026
Il 30 novembre 2026 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale. Le istanze presentate oltre tale data non sono prese in considerazione. È pertanto essenziale che i soggetti interessati monitorino attentamente le scadenze e presentino la domanda entro i termini previsti, al fine di non perdere la possibilità di accesso al beneficio.
Come presentare la domanda
La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale può essere presentata attraverso diverse modalità, tutte finalizzate a garantire l’accessibilità del servizio e la tracciabilità dell’istanza.
Presentazione tramite il sito Inps
La modalità ordinaria di presentazione della domanda è rappresentata dall’accesso diretto al sito istituzionale dell’Inps. Il servizio è disponibile nell’area dedicata alle prestazioni pensionistiche e consente al richiedente di inoltrare l’istanza in autonomia, seguendo una procedura guidata.
Per accedere ai servizi online dell’Inps è necessario essere in possesso di una delle credenziali di identità digitale riconosciute. In particolare, l’accesso è consentito tramite:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2;
- CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- credenziali eIDAS per i cittadini dell’Unione europea.
L’utilizzo di credenziali personali garantisce la sicurezza dell’accesso e l’identificazione certa del richiedente.
Una volta effettuato l’accesso, il richiedente deve seguire il percorso guidato disponibile nell’area “Pensione e Previdenza”, selezionando la sezione dedicata alle certificazioni e all’APE sociale. Il sistema accompagna l’utente nella compilazione della domanda, richiedendo l’inserimento dei dati anagrafici, contributivi e delle informazioni relative alla condizione soggettiva dichiarata.
Presentazione tramite patronati
In alternativa alla presentazione autonoma, la domanda può essere inoltrata tramite gli istituti di patronato riconosciuti dalla legge. I patronati svolgono un ruolo di assistenza e consulenza, supportando il cittadino nella verifica dei requisiti, nella compilazione dell’istanza e nella gestione dei rapporti con l’Inps. Questa modalità è particolarmente utile per i soggetti che presentano situazioni contributive complesse.
Presentazione tramite Contact Center Inps
È inoltre possibile presentare la domanda contattando il Contact Center multicanale Inps, attraverso il numero verde 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile. Gli operatori forniscono supporto informativo e assistono il richiedente nell’inoltro dell’istanza, nel rispetto delle procedure previste.
Tutela dei ratei
Nel procedimento di accesso all’APE sociale, un aspetto di particolare rilievo riguarda la corretta gestione delle domande e la tutela dei ratei del trattamento. La normativa vigente, come richiamata nei chiarimenti forniti dall’Inps, impone specifici obblighi procedurali ai soggetti che risultano già in possesso di tutti i requisiti al momento della presentazione dell’istanza di verifica. Il rispetto di tali obblighi è determinante per evitare effetti pregiudizievoli sul piano economico.
Obbligo di presentazione contestuale della domanda di APE sociale
I soggetti che, al momento della presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso, risultano già in possesso di tutti i requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi previsti per l’APE sociale devono prestare particolare attenzione alla tempistica delle istanze. In tali casi, la normativa e le indicazioni operative dell’Inps prevedono l’obbligo di presentazione contestuale anche della domanda di APE sociale.
Ciò significa che, qualora il richiedente abbia già maturato l’età anagrafica richiesta, il requisito contributivo minimo previsto per la propria categoria di appartenenza e la condizione soggettiva che legittima l’accesso alla misura, non deve limitarsi a presentare la sola domanda di riconoscimento delle condizioni ma deve inoltrare, nello stesso momento, anche la domanda di APE sociale vera e propria. Questa doppia presentazione consente all’Inps di procedere senza soluzione di continuità all’istruttoria e, in caso di esito positivo, di avviare tempestivamente l’erogazione del trattamento.
L’obbligo di presentazione contestuale risponde a una finalità di tutela del richiedente, in quanto evita ritardi nell’erogazione della prestazione e garantisce la piena salvaguardia dei ratei maturati. Si tratta, pertanto, di un adempimento procedurale che assume rilevanza sostanziale e che deve essere attentamente valutato, anche con il supporto di intermediari qualificati.
La mancata presentazione contestuale della domanda di APE sociale, nei casi in cui il soggetto sia già in possesso di tutti i requisiti, può comportare conseguenze economiche rilevanti. In particolare, una presentazione tardiva della domanda di APE sociale rispetto alla domanda di verifica delle condizioni può determinare la perdita dei ratei di trattamento maturati nel periodo intercorrente.
La normativa, infatti, non prevede il riconoscimento automatico degli arretrati qualora il ritardo sia imputabile al richiedente. Di conseguenza, l’erogazione dell’APE sociale decorre dalla data di presentazione della domanda specifica e non dal momento in cui i requisiti risultavano già perfezionati.
RIassumendo
|
Misura |
Anticipo Pensionistico Sociale (APE sociale) |
|
Periodo di validità |
Fino al 31 dicembre 2026 |
|
Normativa di riferimento |
legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 |
|
Età minima richiesta |
63 anni e 5 mesi |
|
Categorie beneficiarie |
Disoccupati, caregiver, invalidi civili ≥ 74%, addetti a mansioni gravose |
|
Domanda preliminare |
Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale |
|
Scadenze domande 2026 |
31 marzo 2026 – 15 luglio 2026 – 30 novembre 2026 |
|
Obbligo di domanda contestuale |
Sì, se i requisiti sono già perfezionati |
|
Rischio in caso di ritardo |
Perdita dei ratei di trattamento |
|
Modalità di presentazione |
Sito Inps, patronati, Contact Center Inps |
|
Credenziali richieste |
SPID livello 2, CIE 3.0, CNS, eIDAS |
|
Risorse finanziarie |
Incrementate per gli anni 2026–2031 |
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