Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

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Con il messaggio n. 323 del 30 gennaio 2026, l’Inps fornisce importanti chiarimenti in merito alla proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, estendendo l’ambito temporale di applicazione dell’esonero contributivo anche al periodo di imposta 2026.

L’intervento si inserisce nel quadro delle misure straordinarie adottate a sostegno delle imprese operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’obiettivo principale della disciplina agevolativa è quello di favorire la ripresa economica e occupazionale delle aree interessate, riducendo il carico contributivo gravante sui datori di lavoro.

Quadro normativo

La Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia è stata istituita nell’ambito delle misure emergenziali adottate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. La finalità dell’istituto è quella di sostenere il tessuto produttivo locale attraverso una serie di agevolazioni fiscali e contributive destinate alle imprese localizzate nei Comuni maggiormente colpiti.

La disciplina dell’esonero contributivo trova il proprio fondamento nell’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tale disposizione ha previsto:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • l’esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’applicazione dell’agevolazione a carico dei datori di lavoro operanti nei territori rientranti nella Zona Franca Urbana.

Ambito territoriale di applicazione

L’agevolazione contributiva si applica ai datori di lavoro con sedi operative ubicate nei Comuni delle seguenti Regioni:

  • Abruzzo;
  • Lazio;
  • Marche;
  • Umbria.

I Comuni interessati sono quelli individuati dalla normativa emergenziale come colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e successivi.

Evoluzione temporale delle agevolazioni contributive

In base alla formulazione originaria dell’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017, l’esonero contributivo era limitato ai periodi di imposta 2017 e 2018.

Nel corso degli anni, il legislatore è intervenuto più volte per prorogare la durata dell’agevolazione, sempre:

  • nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
  • nel rispetto del regime “de minimis” in materia di aiuti di Stato.

Le proroghe hanno esteso l’applicazione dell’esonero ai seguenti periodi di imposta:

  • 2019;
  • 2020;
  • 2021;
  • 2022;
  • 2023;
  • 2024;
  • 2025.

Tali estensioni sono state accompagnate da specifici chiarimenti di prassi, tra cui:

  • la circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2019;
  • i messaggi INPS n. 3674 del 12 ottobre 2020;
  • il messaggio INPS n. 389 del 25 gennaio 2023;
  • il messaggio INPS n. 927 del 4 marzo 2024;
  • il messaggio INPS n. 2399 del 30 luglio 2025.

La proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2026

Con l’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), il legislatore ha disposto un’ulteriore estensione dell’agevolazione, prevedendo l’applicazione dell’esonero contributivo anche al periodo di imposta 2026.

La norma stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all’anno 2026.

L’INPS precisa che, per effetto della novella normativa, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto anche per il periodo di imposta 2026, a condizione che:

  • siano presenti i presupposti di legge;
  • siano rispettati i limiti di spesa previsti;
  • non venga superato l’importo complessivo dell’agevolazione concessa.

Datori di lavoro interessati

I beneficiari dell’esonero contributivo sono i datori di lavoro che:

  • esercitano un’attività economica;
  • sono localizzati nei territori rientranti nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
  • risultano destinatari di un provvedimento di concessione dell’agevolazione.

Il messaggio INPS ribadisce che l’Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Limiti e condizioni di applicazione dell’esonero

Rispetto del regime de minimis

L’agevolazione contributiva rientra tra gli aiuti di Stato concessi in regime de minimis. Ciò comporta che:

  • l’importo complessivo degli aiuti concessi a una stessa impresa non può superare i limiti previsti dalla normativa europea;
  • il beneficiario è tenuto a monitorare il cumulo degli aiuti ricevuti.

Limiti di spesa e plafond agevolativo

L’esonero è riconosciuto:

  • fino al raggiungimento dell’importo complessivo dell’agevolazione concessa;
  • nei limiti delle risorse stanziate dalla normativa vigente.

Una volta esaurito il plafond assegnato, il datore di lavoro non può beneficiare di ulteriori riduzioni contributive.

Modalità di fruizione dell’agevolazione contributiva

Utilizzo del credito verso l’erario

I destinatari dei provvedimenti di concessione possono utilizzare il credito verso l’erario per il versamento dei contributi obbligatori dovuti all’INPS.

L’utilizzo del credito è consentito:

  • per i periodi di imposta ammissibili;
  • dal 2017 al 2026, in base alle proroghe succedutesi nel tempo.

Compensazione tramite modello F24

Le agevolazioni contributive possono essere fruite esclusivamente tramite:

  • riduzione dei versamenti contributivi;
  • utilizzo del modello di pagamento F24;
  • presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I canali ammessi sono:

  • ENTRATEL;
  • FISCONLINE.

Codici tributo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo.

Alla data del messaggio INPS n. 323/2026, risultano utilizzabili i seguenti codici:

  • Z148;
  • Z149;
  • Z150;
  • Z162;
  • Z164;
  • Z165;
  • Z166.

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