Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile
Pubblicato il 25 marzo 2026
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Con l’avviso pubblicato il 24 marzo 2026, l’ANAC ha avviato una procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’iscrizione in un elenco dedicato agli Enti del Terzo Settore (ETS) che intendono fornire supporto ai soggetti segnalanti, comunemente definiti whistleblower. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità, rafforzando gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento nazionale ed europeo.
La finalità dell’avviso ANAC consiste, in particolare, nell’individuare enti qualificati in grado di offrire misure di sostegno a titolo gratuito, tra cui attività di informazione, assistenza e consulenza sulle modalità di segnalazione e sulle tutele riconosciute ai segnalanti. Tali misure rivestono un ruolo strategico, in quanto contribuiscono a rendere effettivo il sistema di protezione del whistleblower, riducendo il rischio di ritorsioni e favorendo l’emersione di illeciti.
Sotto il profilo operativo, l’avviso presenta una rilevanza significativa per gli Enti del Terzo Settore chiamati a valutare attentamente la propria struttura organizzativa, le competenze interne e l’esperienza maturata nel campo della promozione della legalità e della tutela dei diritti. L’iscrizione nell’elenco ANAC non comporta l’attribuzione di vantaggi economici diretti, ma rappresenta un riconoscimento istituzionale della capacità dell’ente di operare in un ambito particolarmente sensibile e regolato.
Il collegamento normativo principale è rappresentato dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1937, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. In tale contesto, l’articolo 18, comma 1, del decreto attribuisce agli enti del Terzo Settore un ruolo specifico nel sistema di supporto ai segnalanti, prevedendo la possibilità di istituire un elenco dedicato presso ANAC .
In attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. 24/2023, l’ANAC ha previsto l’istituzione di un apposito elenco degli Enti del Terzo Settore che offrono servizi di supporto ai whistleblower. L’obiettivo principale dell’elenco è quello di garantire un sistema strutturato e trasparente di soggetti qualificati, in grado di assicurare assistenza competente e gratuita.
È opportuno evidenziare che l’elenco non ha natura selettiva. L’avviso, infatti, non configura una procedura concorsuale né prevede la formazione di graduatorie di merito. La funzione dell’elenco è esclusivamente ricognitiva, finalizzata a individuare gli enti in possesso dei requisiti normativi richiesti e disponibili a svolgere le attività previste.
Gli enti iscritti nell’elenco saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC, con valore di notizia legale. Tale pubblicazione consente:
- ai segnalanti di individuare facilmente soggetti affidabili cui rivolgersi;
- all’Autorità di garantire trasparenza e tracciabilità del sistema;
- agli enti stessi di operare in un contesto formalmente riconosciuto.
Natura e caratteristiche dell’elenco degli enti del Terzo Settore
Una delle principali caratteristiche dell’elenco ANAC è la propria natura non selettiva. L’avviso pubblicato dall’Autorità non configura una procedura comparativa, né prevede la formazione di graduatorie di merito. Tale impostazione distingue nettamente l’elenco da strumenti tipici dell’evidenza pubblica, quali bandi di gara o avvisi competitivi.
In particolare:
- non viene attribuito alcun punteggio agli enti partecipanti;
- non esiste una graduatoria finale;
- tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti possono essere iscritti.
La funzione dell’elenco è quindi meramente ricognitiva. L’ANAC si limita a verificare la sussistenza dei requisiti normativi e organizzativi richiesti, senza operare valutazioni comparative tra i soggetti candidati. Questo approccio consente di ampliare la platea degli enti disponibili a supportare i whistleblower, favorendo una maggiore diffusione territoriale dei servizi.
Dal punto di vista operativo, ciò implica che l’iscrizione nell’elenco costituisce un riconoscimento formale di idoneità, ma non comporta l’attribuzione di incarichi o finanziamenti pubblici.
Attività richieste agli enti iscritti
Gli enti iscritti nell’elenco ANAC sono chiamati a svolgere un insieme articolato di attività a favore dei segnalanti, tutte caratterizzate dalla gratuità delle prestazioni e dalla finalità di tutela dei diritti.
Le principali attività richieste includono.
- Informazione ai segnalanti. Gli enti devono fornire informazioni chiare e aggiornate in merito al quadro normativo del whistleblowing, ai diritti riconosciuti e alle modalità di accesso alle tutele previste.
- Assistenza e consulenza gratuita. L’attività di assistenza si concretizza nel supporto operativo al segnalante, anche nella fase preliminare alla segnalazione, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti e le modalità più appropriate di intervento.
- Supporto sulle modalità di segnalazione. Gli enti devono orientare il segnalante nella scelta del canale più idoneo (interno, esterno o divulgazione pubblica), nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.
- Protezione dalle ritorsioni. Un aspetto centrale riguarda l’assistenza nella comprensione e nell’attivazione delle misure di protezione contro eventuali ritorsioni, incluse le tutele lavoristiche e amministrative.
- Accesso al patrocinio a spese dello Stato. Gli enti forniscono indicazioni sulle condizioni e sulle modalità per accedere al patrocinio gratuito, ove previsto.
Tali attività richiedono competenze multidisciplinari, che spaziano dal diritto del lavoro al diritto amministrativo, fino alla normativa anticorruzione.
Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione nell’elenco ANAC è subordinata al possesso di specifici requisiti, distinti tra obbligatori e preferenziali. Questa distinzione consente all’Autorità di garantire un livello minimo di qualità, valorizzando al contempo l’esperienza e la struttura degli enti.
Requisiti obbligatori
I requisiti obbligatori costituiscono condizioni essenziali per l’ammissibilità della domanda. In particolare, gli enti devono:
- essere iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- operare nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- svolgere attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Tra le attività rilevanti rientrano la promozione della cultura della legalità e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
Il possesso di tali requisiti deve essere coerente con le previsioni statutarie dell’ente, che devono essere allegate alla domanda di iscrizione.
Requisiti preferenziali valutati da ANAC
Oltre ai requisiti obbligatori, l’ANAC può valutare positivamente ulteriori elementi qualificanti, che contribuiscono a dimostrare la capacità operativa dell’ente.
Tra questi, l'iscrizione al RUNTS da almeno 3 anni, la presenza di un numero di associati superiore a dodici e la disponibilità di una struttura organizzativa adeguata.
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa rappresenta un elemento fondamentale per l’efficacia delle attività di supporto. In particolare, è richiesto che l’ente disponga di:
- canali di ascolto dedicati, quali indirizzi email specifici, linee telefoniche o sportelli informativi;
- personale competente e imparziale, in grado di gestire le segnalazioni con riservatezza e professionalità;
- capacità formativa, finalizzata alla preparazione continua degli operatori e alla diffusione della cultura del whistleblowing.
Esperienza nel settore anticorruzione
Un ulteriore elemento valutativo riguarda l’esperienza maturata nel settore della prevenzione della corruzione. In particolare, sono valorizzate:
- attività pregresse di supporto ai segnalanti;
- esperienze di consulenza sui diritti e sulle tutele previste dalla normativa vigente.
Obblighi degli enti iscritti
L’iscrizione nell’elenco comporta l’assunzione di specifici obblighi, finalizzati a garantire la qualità e la trasparenza delle attività svolte.
Gratuità delle prestazioni
Un principio fondamentale è quello della gratuità delle prestazioni. Gli enti iscritti non possono richiedere né accettare compensi dai segnalanti per le attività svolte.
La violazione di tale obbligo comporta l’esclusione dall’elenco e la perdita dei requisiti di idoneità.
Obblighi informativi e di aggiornamento
Gli enti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ANAC eventuali variazioni statutarie, modifiche rilevanti nella struttura organizzativa o il venir meno dei requisiti richiesti.
Il mantenimento dei requisiti nel tempo rappresenta una condizione essenziale per la permanenza nell’elenco.
Obbligo di rendicontazione annuale
Gli enti iscritti devono inoltre garantire un adeguato livello di trasparenza attraverso:
- la pubblicazione annuale delle attività svolte;
- la diffusione degli esiti sui propri siti istituzionali.
Tale obbligo consente di monitorare l’efficacia del sistema e di fornire informazioni utili agli stakeholder.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito ANAC. Le domande pervenute oltre tale termine non sono escluse, ma vengono inserite in occasione del primo aggiornamento utile dell’elenco.
Per la presentazione della domanda è necessario predisporre:
- il modello A, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- lo statuto dell’ente, per la verifica delle attività svolte;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
La completezza della documentazione è essenziale ai fini dell’ammissibilità.
Modalità di invio
La domanda può essere trasmessa attraverso diverse modalità:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo ANAC;
- invio tramite raccomandata.
Formazione e aggiornamento dell’elenco
L’intero processo si articola in tre fasi principali: istruttoria delle domande, approvazione e pubblicazione dell’elenco, nonché gestione della durata e degli aggiornamenti periodici.
Istruttoria delle domande
La fase istruttoria rappresenta il primo livello di verifica delle istanze presentate dagli enti interessati. Tale attività è affidata all’Ufficio Relazioni esterne, attività consultiva e vigilanza collaborativa (URAV) dell’ANAC, struttura competente per la gestione operativa dell’elenco.
Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio URAV procede a:
- verificare la completezza della domanda, accertando la presenza di tutta la documentazione richiesta, inclusi il Modello A, lo statuto dell’ente e il documento di identità del legale rappresentante;
- controllare la correttezza formale delle dichiarazioni rese dall’ente;
- valutare la sussistenza dei requisiti normativi.
L’attività istruttoria non ha natura comparativa, ma è finalizzata esclusivamente a verificare l’idoneità del singolo ente rispetto ai requisiti previsti. In caso di carenze documentali o elementi non chiari, l’ANAC può richiedere integrazioni, al fine di completare la valutazione.
Approvazione e pubblicazione
A conclusione dell’istruttoria, l’elenco degli enti ritenuti idonei viene sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’ANAC, organo collegiale con funzioni decisionali.
L’approvazione rappresenta un passaggio formale essenziale, che conferisce validità istituzionale all’elenco. Successivamente, l’elenco viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC e reso accessibile a tutti i soggetti interessati, inclusi i potenziali segnalanti.
La pubblicazione assume valore di notizia legale, producendo effetti nei confronti di terzi. Ciò significa che l’inclusione nell’elenco è ufficialmente riconosciuta e può essere utilizzata dagli enti come elemento qualificante della propria attività.
Durata e aggiornamenti
L’elenco ANAC presenta una validità annuale, decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. Tuttavia, al fine di mantenere l’elenco costantemente aggiornato e aderente alla realtà operativa degli enti, sono previsti meccanismi di aggiornamento periodico.
In particolare:
- l’elenco viene aggiornato con cadenza trimestrale, per includere eventuali variazioni relative agli enti già iscritti o nuove iscrizioni istruite nel frattempo;
- le domande presentate oltre il termine iniziale vengono inserite in occasione degli aggiornamenti successivi, con una logica di gestione continuativa delle istanze.
Inoltre, l’avviso prevede una distinzione temporale rilevante:
- le domande presentate entro il termine dei 20 giorni dalla pubblicazione concorrono alla formazione dell’elenco iniziale;
- le domande tardive vengono comunque considerate valide, ma inserite con effetto differito, generalmente nell’ambito degli aggiornamenti periodici (indicati con cadenza semestrale per la gestione delle nuove istanze).
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