Via libera al conto Termico 3.0

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Con la pubblicazione del Decreto MASE del 7.08.2025, contenente la disciplina del cd. "Conto Termico 3.0", si aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici.  A tal fine, le risorse stanziate ammontano a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore delle Pubbliche amministrazioni e € 500 milioni a favore dei privati. Fermo restando il limite complessivo, con apposito decreto della direzione generale del Ministero, i valori limite di spesa annua potranno essere “rimodulati” per tener conto dell’effettivo impegno di spesa e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto, in generale, individua 2 macro-categorie di interventi agevolabili, quali:

  • incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione;
  • produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad alta efficienza e sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

Soggetti interessati

Sul piano soggettivo, sono ammessi ai benefici previsti, per uno o più interventi ammissibili:

  • le Amministrazioni Pubbliche (PA), comprese le scuole e le strutture sanitarie;
  • i soggetti privati, intesi come soggetti “diversi “dalla PA. La platea include in questi termini:
    • le imprese per interventi di efficientamento energetico nei propri edifici;
    • i contribuenti privati, persone fisiche, non titolari di partita IVA;
    • i condomini, per miglioramenti energetici delle parti comuni.

Secondo quanto previsto dalla norma sono assimilati alle Amministrazioni Pubbliche “gli enti del terzo settore di cui alla lett. r) dell’articolo 2, del presente decreto” che non svolgono attività economica, vale a dire tutti gli enti di cui all’art. 4 del D.Lgs.n.117/2017 che risultano anche iscritti al RUNTS.

I soggetti privati, ivi inclusi gli enti del terzo settore non assimilati alle PA, possono realizzare:

  • in ambito residenziale, solo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
  • in ambito non residenziale, interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario.

Per i soggetti privati, la definizione del settore in cui viene realizzato l’intervento - residenziale o terziario - avviene sulla base della categoria catastale dell’immobile oggetto di intervento:

Incremento efficienza energetica edifici

Interventi su edifici appartenenti all'ambito terziario (edifici o unità immobiliari categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C esclusi C/6 e C/7, gruppo D escluso D/9, gruppo E esclusi E/2, E/4 e E/6).

Produzione energia termica da fonti rinnovabili

interventi su edifici appartenenti all'ambito terziario e su edifici appartenenti all'ambito residenziale (edifici o unità immobiliari categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).

Attenzione
I soggetti ammessi accedono ai benefici direttamente o tramite le ESCO (enti specializzati in opere di efficientamento e reperimento di incentivi). Le PA possono accedere agli incentivi anche per il tramite di altri soggetti pubblici deputati alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, quali ad esempio, l’Agenzia del Demanio, i provveditorati alle opere pubbliche o gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, e tali soggetti agiscono in qualità di soggetto responsabile.

Restano “esclusi” dall’accesso all’incentivo i soggetti per i quali:

  • ricorre una causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, D.Lgs. 36/2023 (ad esempio, delitti a fine mafioso, false comunicazioni sociali, frode, ecc.);
  • ricorre una causa di esclusione “non automatica” di cui all'art. 95, D.Lgs. 36/2023 (ad esempio, situazione di conflitto di interesse, distorsione della concorrenza, ecc.);
  • opera una causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. 159/2011.

Interventi di incremento efficienza energetica

Sono agevolabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

d) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero";

e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Gli interventi sono incentivabili alle condizioni e modalità di cui agli allegati I e II al decreto.  Nello specifico, sono agevolabili le seguenti spese (comprensive di Iva se non detratta).

Riduzione trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili (porte, finestre, ecc.)

  • Fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
  • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
  • smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;

Riduzione trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie

  • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  • demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
  • installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal Decreto MISE 26.6.2015;

Riduzione irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo

  • fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
  • eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;

Trasformazione edifici a energia quasi zero

  • fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di "edifici a energia quasi zero";
  • demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
  • demolizione e ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
  • eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;

Sostituzione sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

  • fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'Allegato I al Decreto in esame;
  • adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
  • eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;

Installazione tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici

  • fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'Allegato I al Decreto in esame;
  • adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;

Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

  • fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;

Installazione elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica

  • fornitura e messa in opera dei punti di ricarica;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla Direttiva UE n. 2018/844;
  • contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo.
Nota Bene
Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

L'articolo 8 del Decreto stabilisce che sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Gli interventi per i quali è incentivata anche l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici. Inoltre, sono agevolabili gli interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine / centri benessere. Per gli interventi incentivabili, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a)

Per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:

 i. lo smontaggio e la dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale;

 ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d’impianto;

b)

per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:

 i. lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;

 ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria  preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto  d’impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi,  oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi  di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.

c)

prestazioni professionali connesse alla realizzazione dei suddetti interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica..

 Condizioni di ammissibilità

I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Gli interventi di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica sono riconosciuti soltanto se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti al 25.12.2025. Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e, ciascun generatore preesistente, deve essere compatibile con le condizioni previste dagli Allegati I e II al Decreto. Gli interventi di efficienza energetica o  produzione di energia termica in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono riconosciuti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici;
  • gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile;
  • nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni dell’Allegato I.

Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

Sono, inoltre, ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso alle agevolazioni durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, inclusi i potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o unità immobiliare e relative pertinenze o  fabbricato rurale o serra e relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.

Erogazione e durata degli incentivi

Nel rispetto dei principi di cumulabilità, viene disposto che l'ammontare massimo dell'incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

Tuttavia, è possibile è prevista la possibilità di innalzare l’agevolazione fino al 100% delle spese ammissibili in alcuni casi specifici, quali:

  • interventi su edifici pubblici situati in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
  • interventi su scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
  • interventi su ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza e ricovero inserite nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti per 2 o 5 anni, come di seguito evidenziato.

Tipologia di intervento

Durata (anni)

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

5

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

5

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

5

Trasformazione "edifici a energia quasi zero"

5

Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti

5

Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

5

Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche

Come intervento abbinato

Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche

Come intervento abbinato

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o pari a 35 kW

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o pari a 2.000 kW

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o pari a 35 kW

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o pari a 2.000 kW

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o pari a 35 kW

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o pari a 2.000 kW

5

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o pari a 50 mq

2

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 mq e inferiore o pari a 2.500 mq

5

Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

5

Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili

5

Domanda di accesso ai benefici

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare una apposita domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda; in quest’ultima occorre riportare, tra gli altri, il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. I dati inseriti nella scheda-domanda sono sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi e di congruità dei costi dell’intervento. Per gli apparecchi ricompresi nel catalogo, la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti si intende superata positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta e il GSE dà comunicazione del motivato respingimento al soggetto responsabile.

L'accesso agli incentivi avviene tramite 2 modalità alternative:

  • accesso diretto;
  • prenotazione (solo per le Amministrazioni pubbliche).

Per quanto riguarda l’accesso diretto, la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.   

La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a 120 giorni ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dei predetti interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi. Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

Cumulabilità

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente per gli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi in esame sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.  Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Disposizioni specifiche per le imprese

Nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, sono agevolabili gli interventi di efficienza energetica in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Nota Bene
Restano escluse dal beneficio le imprese:
- in difficoltà, secondo la definizione riportata nella "Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", pubblicata nella G.U. UE C 249 del 31.7.2014;
- nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della UE che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (APE), redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Inoltre, non sono ammessi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

  • nome e dimensioni dell’impresa;
  • descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  • ubicazione del progetto;
  • elenco dei costi del progetto;
  • tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro)  e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

I costi ammissibili al beneficio sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili, anche i costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica ante e post-intervento. Il GSE specificherà nell’ambito delle regole applicative l’elenco delle spese ammissibili.

Con riferimento agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, l'intensità degli incentivi non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile. In caso di multi-intervento, l'intensità degli incentivi non supera il 30% dei costi ammissibili.

Le predette percentuali di intensità possono essere aumentate:

  • del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese;
  • del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
  • del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE (Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottocupazione, ecc.) e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE;
  • del 15% se gli interventi determinano un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.

Per gli interventi relativi alla produzione di energia termica, l'intensità degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili. In tal caso l'intensità di aiuto può essere aumentata:

  • del 20% per gli aiuti concessi alle Piccole imprese;
  • del 10% per gli aiuti concessi alle Medie imprese.

Gli incentivi in esame, peraltro, possono essere cumulati:

  • con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  • con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle predette intensità.

Va, infine, evidenziato che:

  • ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta / altro onere;
  • l'IVA non rileva per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili;
  • la spesa degli incentivi erogati non può superare il limite annuo complessivo di € 150 milioni e il limite di € 30 milioni per singola impresa e intervento.

Disciplina transitoria

Il D.M. 7 agosto 2025 entra in vigore il 90 giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (avvenuta il 26 settembre 2025), ossia il 25.12.2025. Il GSE, responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dal 25.12.2025. Come espressamente previsto dall’articolo 30 del decreto le domande per la richiesta degli incentivi presentate “prima” del 25.12.2025 sono soggette alla disciplina prevista dal conto termico 2.0 (di cui al D.M. 16.02.2016).

Le “vecchie” regole operano altresì per:

  • le istanze di prenotazione della PA accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi al 25.12.2025;
  • gli interventi delle PA inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato ante 1° gennaio 2025, a seguito di procedura di gara o mediante altri strumenti, per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro il 25 dicembre 2026.

 

Quadro Normativo

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