Start-up innovative: detrazione anche senza iscrizione immediata al Registro

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Per accedere alla detrazione d’imposta prevista per gli investimenti in start-up innovative, non è necessario che l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese sia già perfezionata al momento dell’investimento. È sufficiente, invece, che la società abbia presentato correttamente e nei termini la relativa domanda di iscrizione.

È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 215/2026 (depositata il 24 gennaio 2026), che interviene su un tema di particolare rilievo: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali nell’ambito delle agevolazioni fiscali.

Il caso: detrazione negata per mancata iscrizione formale

La controversia trae origine dal disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della detrazione del 50% prevista dal D.M. 28 dicembre 2020 per un investimento effettuato nel 2020.

Nel caso concreto:

  • il contribuente aveva investito in una società qualificata come start-up innovativa;
  • l’Amministrazione finanziaria ha negato il beneficio fiscale (pari a 10.000 euro, oltre sanzioni), sostenendo che al momento dell’investimento la società non risultava ancora iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese.

L’iscrizione, infatti, era avvenuta solo nel febbraio 2021, mentre:

  • la domanda era stata presentata il 17 dicembre 2020;
  • l’investimento era stato effettuato nel medesimo periodo d’imposta.

In primo grado, il ricorso del contribuente era stato respinto. Diversamente, la Corte regionale ha ribaltato tale impostazione.

La questione: requisito formale o sostanziale?

Il nodo centrale della controversia riguarda la corretta interpretazione della disciplina agevolativa:

  • l’iscrizione nella sezione speciale è un requisito costitutivo oppure meramente formale?

Secondo l’impostazione dell’Agenzia l’iscrizione costituirebbe un requisito imprescindibile al momento dell’investimento.

Di diverso avviso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 215/2026, che ha adottato una lettura sostanzialistica della normativa, valorizzando il comportamento diligente del contribuente e la tempestiva presentazione dell’istanza.

Natura dell’iscrizione e momento rilevante: prevale la sostanza sulla forma

Uno dei profili più significativi della pronuncia tributaria del 24 gennaio 2026 riguarda la qualificazione giuridica dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e il conseguente impatto sul momento rilevante per l’accesso all’agevolazione.

La Corte chiarisce, in primo luogo, che tale iscrizione non ha natura costitutiva, ma svolge una funzione di pubblicità-notizia. Ciò significa che essa non determina la nascita dello status di start-up innovativa, ma si limita a renderlo conoscibile ai terzi. Il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, pertanto, non dipende dall’iscrizione in sé, ma dalla loro effettiva sussistenza sul piano sostanziale.

Muovendo da tale premessa, il Collegio sviluppa un passaggio logico decisivo:

  • se l’iscrizione non è costitutiva, non può nemmeno rappresentare il momento determinante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

In questa prospettiva, la Corte di secondo grado della Lombardia individua nel deposito della domanda di iscrizione il vero snodo temporale rilevante. È in tale momento, infatti, che:

  • la società manifesta la volontà di qualificarsi come start-up innovativa;
  • vengono attivati i controlli amministrativi;
  • il contribuente esaurisce la propria sfera di controllo sugli adempimenti richiesti.

Nel caso esaminato, la domanda era stata presentata il 17 dicembre 2020, quindi entro il periodo d’imposta di riferimento, mentre l’iscrizione è intervenuta solo nel febbraio 2021. Tale scarto temporale, evidenzia la Corte, è imputabile esclusivamente ai tempi tecnici dell’amministrazione e, come tale, non può pregiudicare il diritto alla detrazione.

L’integrazione tra i due profili – natura non costitutiva dell’iscrizione e rilevanza del momento della domanda – consente alla Corte di affermare un principio chiaro:

  • il diritto all’agevolazione si perfeziona quando il contribuente ha tempestivamente posto in essere tutti gli adempimenti richiesti, a prescindere dal momento in cui l’amministrazione conclude il procedimento.

Tale impostazione si pone in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’iscrizione nel registro speciale:

  • non genera una presunzione assoluta del possesso dei requisiti;
  • né può essere considerata elemento esclusivo ai fini della qualificazione giuridica della società.

Ne deriva una lettura coerente anche con l’articolo 2188 del Codice civile, che attribuisce al Registro delle imprese una funzione prevalentemente pubblicitaria, non costitutiva, salvo specifiche deroghe normative.

Sotto il profilo operativo, la pronuncia assume particolare rilievo perché:

  • esclude che ritardi amministrativi possano incidere su diritti già maturati;
  • rafforza un’interpretazione sostanzialistica delle agevolazioni fiscali;
  • riconduce il momento rilevante a quello in cui si realizza l’effettiva volontà e attività del contribuente.

In definitiva, la Corte tributaria costruisce un modello interpretativo in cui:

  • la sostanza economico-giuridica dell’operazione prevale sul dato formale;
  • il procedimento amministrativo non può diventare un fattore ostativo quando il contribuente ha agito correttamente e nei termini previsti dalla legge.

Tutela dell’affidamento e buona fede del contribuente

La decisione n. 215 del 24 gennaio 2026 si inserisce in un orientamento più ampio volto a valorizzare:

  • il principio di affidamento;
  • la buona fede del contribuente, sanciti dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000).

In questa prospettiva:

  • non è ammissibile che inefficienze amministrative (come i ritardi della Camera di commercio), possano incidere negativamente su situazioni giuridiche già perfezionate.

La Corte evidenzia, infatti, che:

  • il contribuente aveva posto in essere tutti gli adempimenti richiesti;
  • l’inerzia dell’amministrazione non può tradursi nella perdita di un beneficio fiscale.

Dunque, si può ricavare, dalla sentenza n. 215/2026, il seguente principio di rilievo pratico:

ai fini della detrazione per investimenti in start-up innovative, è sufficiente la tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese, anche se l’iscrizione avviene successivamente.
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