Sport durante la malattia: quando il licenziamento è illegittimo

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Lo svolgimento di attività sportiva durante un periodo di malattia non integra automaticamente giusta causa di licenziamento.

È necessario accertare, in concreto, la compatibilità tra condotta e patologia, nonché l’eventuale incidenza sul decorso clinico.

In mancanza di elementi che dimostrino la simulazione o l’aggravamento della malattia, l’irrogazione della sanzione espulsiva richiede una verifica rigorosa del principio di proporzionalità, alla luce di una valutazione complessiva dell’incidenza della condotta sul vincolo fiduciario.

Licenziamento per giusta causa e attività sportiva durante la malattia

Inquadramento della decisione  

Con sentenza n. 50 del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – si è occupato della legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un lavoratore che, durante un periodo di malattia per sindrome ansioso-depressiva e sclerosi multipla, aveva svolto attività sportiva amatoriale.

La pronuncia chiarisce i criteri di valutazione della compatibilità tra attività extraprofessionale e stato patologico certificato, nonché i limiti applicativi della giusta causa ex articolo 2119 del codice civile nell’ambito del regime di tutele crescenti di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

I fatti oggetto di contestazione disciplinare  

Il lavoratore, assunto nel 2022 con qualifica di quadro, livello A1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria metalmeccanica, veniva licenziato per giusta causa con comunicazione del 14 marzo 2024.

La società gli contestava l’abbandono del posto di lavoro in data 16 febbraio 2024 e lo svolgimento di attività sportiva, in particolare partite di calcetto disputate in tre occasioni, durante un periodo di malattia certificata.

Veniva inoltre richiamata la recidiva rispetto a un precedente procedimento disciplinare conclusosi nel 2023 con due giorni di sospensione.

Secondo il datore di lavoro, l’attività sportiva risultava incompatibile con lo stato patologico dichiarato, idonea a ritardare la guarigione e contraria ai doveri di correttezza e buona fede gravanti sul dipendente.

Il quadro clinico del lavoratore  

Dagli atti di causa risultava che al lavoratore, nel settembre 2023, era stata diagnosticata una sclerosi multipla, presa in carico dalla struttura neurologica ospedaliera con avvio di terapia immunologica.

Nel periodo di assenza dal lavoro, i certificati medici riportavano una sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico.

Il ricorso del lavoratore

Il lavoratore, ritenendo illegittimo il recesso datoriale, si era rivolto al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento e la conseguente applicazione delle tutele previste dal Decreto Legislativo n. 23/2015, con reintegrazione o, in subordine, con corresponsione dell’indennità risarcitoria.

L’esito della consulenza tecnica d’ufficio  

L’accertamento delle condizioni psicofisiche è stato demandato a una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, le cui conclusioni sono state poste a fondamento della decisione.

La CTU, in particolare, aveva escluso che l’attività sportiva praticata dal lavoratore fosse incompatibile con le patologie diagnosticate o idonea a ritardarne la guarigione, non ravvisando neppure elementi sintomatici di simulazione dello stato di malattia.

Il consulente aveva evidenziato che, in presenza di sclerosi multipla e di sindrome ansioso-depressiva, l’attività fisica regolare e la socialità costituiscono strumenti utili al mantenimento dell’equilibrio psicofisico, con effetti positivi sia sul piano neurologico sia su quello dell’umore.

Tali conclusioni, ritenute logicamente motivate e coerenti con la documentazione clinica, sono state integralmente recepite ai fini della decisione.

La valutazione giuridica del Tribunale  

Attività sportiva in costanza di malattia  

Il giudice del lavoro, nella sua disamina, ha precisato che lo svolgimento di attività extraprofessionale durante la malattia non integra automaticamente un illecito disciplinare.

La condotta assume rilievo solo qualora sia idonea a dimostrare la simulazione dello stato patologico, risulti incompatibile con la malattia certificata o determini un ritardo nella guarigione.

Nel caso esaminato, pur essendo pacifico che il lavoratore avesse partecipato a partite di calcetto, tale comportamento è stato ritenuto privo di antigiuridicità, in quanto non lesivo degli obblighi contrattuali né del vincolo fiduciario.

Abbandono del posto di lavoro  

L'ulteriore addebito dell’allontanamento dal luogo di lavoro, invece, è stato ritenuto sussistente sulla base della documentazione in atti.

Tuttavia, il giudice ha evidenziato che tale condotta si inseriva in un contesto di grave fragilità psicologica, risultando collegata a un crollo emotivo tempestivamente rappresentato al medico curante.

La condotta, valutata nella sua oggettiva tenuità e nel contesto complessivo della vicenda, è stata ritenuta non idonea, neppure congiuntamente agli altri addebiti, a integrare giusta causa di recesso.

Recidiva e principio di proporzionalità  

Con riferimento alla recidiva, il giudice ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 14586/2009), secondo cui la proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento per giusta causa deve essere valutata alla luce di un apprezzamento complessivo della vicenda.

Occorre considerare la gravità oggettiva della condotta, l’intensità dell’elemento intenzionale, le mansioni svolte, i precedenti disciplinari e l’incidenza del comportamento sul vincolo fiduciario.

Anche esaminando unitariamente gli addebiti contestati, il Tribunale ha escluso che la fiducia datoriale risultasse compromessa in modo irreversibile.

Esclusione della natura discriminatoria  

Il Tribunale, infine, ha escluso il carattere discriminatorio del licenziamento, ritenendo che il recesso fosse motivato da specifici addebiti disciplinari e non dalla condizione patologica del lavoratore.

Le conclusioni del Tribunale

Accertata l’illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, il giudice del lavoro ha applicato il regime di tutela previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015.

In particolare, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del 14 marzo 2024 e ha condannato la società al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale retribuzione è stata accertata in euro 6.022,57 lordi mensili. Sulle somme riconosciute sono stati altresì liquidati interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del recesso sino al saldo.

Principi operativi per imprese e professionisti  

La sentenza consente di enucleare alcuni criteri applicativi:

  • centralità della valutazione medico-legale: la compatibilità tra attività svolta e patologia deve essere accertata in concreto;
  • assenza di automatismi sanzionatori: l’attività sportiva durante la malattia non giustifica automaticamente il licenziamento;
  • necessità di verifica del nesso causale tra condotta e ritardo nella guarigione;
  • applicazione rigorosa del principio di proporzionalità nella valutazione della giusta causa;
  • distinzione tra illegittimità e discriminazione: l’insussistenza della giusta causa non implica automaticamente natura discriminatoria del recesso.

Attività sportiva in malattia e limiti della giusta causa

La decisione del Tribunale di Bergamo del 22 gennaio 2026 si inserisce nel solco dell’orientamento secondo cui la giusta causa di licenziamento richiede una compromissione grave e irreversibile del vincolo fiduciario, da accertare attraverso una valutazione concreta e sistematica della condotta.

In presenza di patologie di natura neurologica e psichiatrica, l’attività fisica e sociale può rappresentare uno strumento terapeutico e non un indice di simulazione della malattia.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione del Tribunale
Un lavoratore, quadro livello A1 CCNL metalmeccanici, affetto da sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva, viene licenziato per giusta causa per aver svolto attività sportiva durante la malattia e per essersi allontanato dal lavoro. Contestata anche la recidiva disciplinare. Se l’attività sportiva in costanza di malattia, unitamente all’allontanamento dal posto di lavoro e alla recidiva, integri giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., in presenza di patologie neurologiche e psichiatriche. Accertata la compatibilità dell’attività sportiva con lo stato patologico e l’assenza di incidenza sulla guarigione, il giudice esclude la giusta causa per difetto di proporzionalità e condanna il datore al pagamento di 12 mensilità ai sensi del D.Lgs. 23/2015.
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