Sgravio contributivo per CdS difensivi: conguaglio entro il 16 settembre

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Facendo seguito a quanto illustrato con la precedente circolare n. 97 del 15 novembre 2024, in cui l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 per le imprese che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà (CdS) di tipo difensivo accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), l’Istituto comunica con l’allegato al messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025 le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo.

Vediamo come devono procedere le aziende interessate entro il 16 settembre 2025, scadenza fissata per le operazioni di conguaglio.

Sgravio contributivo: quadro normativo di riferimento

Si tratta di un’agevolazione che consente alle imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria, in presenza di contratti di solidarietà, di ottenere una riduzione degli oneri contributivi a proprio carico.

In particolare, tale misura si applica ai contratti di solidarietà di tipo “difensivo”, cioè stipulati al fine di evitare licenziamenti collettivi in presenza di crisi aziendali.

In tali contesti, l’accesso alla CIGS è subordinato dunque alla sottoscrizione di un contratto di solidarietà che prevede la riduzione concordata dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Ebbene, per incentivare l’utilizzo di questo strumento e rendere sostenibile per l’impresa la gestione della riduzione dell’attività lavorativa, è stato introdotto un sistema di sgravio contributivo a favore delle aziende che rispettano determinati requisiti sostanziali e temporali.

Requisiti soggettivi: chi può accedere allo sgravio

Possono accedere allo sgravio contributivo le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).

In particolare, sono ammesse al beneficio le aziende che:

  • abbiano attivato contratti di solidarietà difensivi, stipulati secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, con lo scopo di evitare esuberi strutturali e ridurre temporaneamente l’orario di lavoro in un’ottica di conservazione dell’occupazione;
  • risultino destinatarie di decreti direttoriali del Ministero del lavoro che autorizzino l’accesso alla riduzione contributiva;
  • abbiano concluso i periodi di intervento CIGS entro il 30 novembre 2024.

È essenziale che il periodo di solidarietà risulti integralmente concluso entro il termine indicato, in quanto trattasi di una condizione temporale essenziale per la fruizione del beneficio: la presenza nel decreto direttoriale e la corretta formalizzazione della procedura sono, pertanto, imprescindibili.

Misura dello sgravio

Il beneficio concesso è soggetto a un tetto massimo predeterminato, e gli importi massimi che possono essere portati a conguaglio sono indicati nei decreti direttoriali emessi dal Ministero competente, trasmessi all’INPS e notificati alle imprese interessate.

Tuttavia, tali importi rappresentano il limite massimo teorico della riduzione contributiva; le aziende, infatti, sono tenute a conguagliare esclusivamente le somme effettivamente spettanti, da calcolare sulla base delle ore effettive di riduzione dell’orario di lavoro e secondo le modalità tecniche illustrate nei paragrafi 3 e 4 della circolare INPS n. 97/2024.

L’eventuale differenza tra l’importo autorizzato e quello realmente conguagliato non potrà in alcun caso essere fruita successivamente.

Cosa devono fare le aziende

L’attivazione della procedura per il riconoscimento dello sgravio contributivo avviene su iniziativa del datore di lavoro: non è infatti prevista l’attivazione automatica da parte dell’Istituto, nemmeno in presenza del decreto ministeriale autorizzativo.

Il datore di lavoro deve pertanto:

  1. verificare la propria inclusione nell’Allegato 1 al messaggio operativo INPS.
  2. presentare la documentazione comprovante il diritto alla misura, in particolare:
  • copia del decreto direttoriale di ammissione al beneficio,
  • eventuale documentazione integrativa richiesta dalla struttura territoriale dell’INPS.

Attribuzione del codice autorizzazione “1W”

Una volta verificata la completezza e correttezza della documentazione, la struttura territoriale INPS competente provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Tale codice assume il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Compilazione del flusso Uniemens

Le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva, finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023, devono trasmettere all’Istituto i dati relativi al beneficio attraverso il flusso Uniemens.

Nello specifico, la riduzione contributiva spettante deve essere esposta nella sezione <DenunciaAziendale>, all’interno del sottoelemento <AltrePartiteACredito>.

Questa area del flusso è destinata infatti a segnalare partite a credito arretrate, tra cui rientrano gli importi legati allo sgravio oggetto della misura.

Per valorizzare correttamente il credito spettante, occorre:

  • nell’elemento <CausaleACredito>: inserire il codice causale “L981”, che identifica l’“arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;
  • nell’elemento <SommeACredito>: riportare l’importo effettivamente spettante calcolato secondo i criteri illustrati nella circolare INPS n. 97/2024.

È fondamentale assicurare coerenza tra l'importo inserito e i dati contenuti nel decreto direttoriale, tenendo conto che lo sgravio può essere conguagliato solo nei limiti delle somme effettivamente maturate e non oltre il massimale autorizzato. L’INPS, infatti, può procedere a verifiche di corrispondenza tra i dati esposti e le autorizzazioni ministeriali.

Codice causale “L981”: significato e funzione

Il codice L981, già in uso per altri sgravi contributivi legati ai contratti di solidarietà, consente di distinguere in modo univoco il credito a favore del datore di lavoro nell’ambito delle denunce contributive mensili. L’utilizzo corretto del codice è essenziale per:

  • garantire il riconoscimento del credito da parte dell’Istituto;
  • evitare errori nell’elaborazione del flusso;
  • consentire una corretta imputazione contabile e fiscale dell’agevolazione.

L’attribuzione del codice deve avvenire solo a seguito del riconoscimento formale del diritto allo sgravio da parte dell’INPS, attestato mediante l’assegnazione del codice di autorizzazione “1W” alla posizione contributiva aziendale.

Scadenza per il conguaglio: entro il 16 settembre 2025

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro un termine perentorio: il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio Inps in oggetto, vale a dire entro il 16 settembre 2025.

L’inosservanza del termine comporta la decadenza dal diritto al conguaglio, con conseguente perdita del beneficio.

Aziende che hanno sospeso o cessato l’attività: procedura Uniemens/VIG

Un caso particolare riguarda le aziende che, pur avendone diritto, risultano sospese o cessate al momento della fruizione del beneficio. In tali situazioni, non è possibile infatti procedere al conguaglio ordinario tramite il flusso mensile Uniemens.

Per questi soggetti, l’INPS consente l’utilizzo della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/VIG, che consente di:

  • trasmettere in modo straordinario le partite a credito maturate;
  • esporre correttamente il codice causale L981;
  • ottenere il riconoscimento del beneficio nei limiti autorizzati.

La procedura Uniemens/VIG richiede una specifica istanza di regolarizzazione, corredata dalla documentazione attestante il diritto allo sgravio, inclusi:

  • copia del decreto direttoriale;
  • eventuale dichiarazione sostitutiva o altra documentazione integrativa.

Anche per le aziende cessate o sospese, la scadenza per l’invio della regolarizzazione coincide con il termine ordinario del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio INPS.

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