Riversamento spontaneo crediti R&S 2025: ultimi giorni per aderire

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Ultimi giorni: le imprese che hanno beneficiato indebitamente del credito d’imposta per ricerca e sviluppo sono invitate ad aderire, entro il 3 giugno 2025, alla procedura di restituzione delle somme non spettanti.

L’imminente scadenza sta generando forte tensione tra le imprese, chiamate a compiere delicate valutazioni sull’opportunità di aderire. A tal punto che Confapi, la Confederazione della piccola e media industria italiana, ha sollevato la richiesta di posticipare il termine attualmente previsto.

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di istanza, con le relative istruzioni, fissando il termine per la presentazione al 3 giugno 2025 e aggiornando le scadenze per il pagamento. I versamenti delle somme dovute possono essere effettuati in unica soluzione sempre entro il 3 giugno 2025, oppure in tre rate di pari importo.

La nuova chance offre un'opportunità ai soggetti che non hanno potuto completare la procedura nella finestra precedente, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione ed evitare sanzioni e contenziosi futuri.

Disponibile il software per il riversamento volontario del tax credit R&S

A seguito dell’approvazione ufficiale del modello per il riversamento volontario dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software dedicato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”. Questo strumento consente ai contribuenti di compilare, stampare e inviare telematicamente il modello approvato, permettendo di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il prodotto informatico online dal 21 maggio 2025, come tutti i recenti applicativi, consente all’utenza di servirsi delle applicazioni direttamente dal web, attivandole in maniera semplificata, sicuri di utilizzare sempre l’ultima versione e dribblando le complesse procedure di installazione o di aggiornamento.

Cos'è la procedura di riversamento spontaneo e come è stata modificata

La procedura di riversamento spontaneo è un meccanismo agevolato che consente ai contribuenti di regolarizzare, senza sanzioni né interessi, gli utilizzi indebiti in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S), previsto dall’articolo 3 del Decreto legge n. 145/2013.

Questa procedura è stata introdotta con l’articolo 5, commi da 7 a 12, del Decreto legge n. 146/2021, e riguarda i crediti:

  • maturati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 (ossia, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019),
  • utilizzati indebitamente in compensazione entro il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore dello stesso DL n. 146/2021.

La procedura è riservata ai soggetti che desiderano riversare tali crediti senza incorrere in sanzioni, purché non si tratti di casi già oggetto di provvedimenti definitivi o di frode.

Con il recente Decreto legge n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2025, il legislatore ha riaperto i termini della procedura, modificando l’articolo 5 del DL n. 146/2021, per consentire:

  • la presentazione delle nuove istanze di riversamento e l’adeguamento delle scadenze di pagamento, prevedendo il versamento in unica soluzione oppure una rateizzazione in tre quote.

Il provvedimento n. 224105/2025 dell’Agenzia delle Entrate recepisce queste modifiche, approvando il nuovo modello di istanza e fornendo le relative istruzioni operative per accedere alla procedura.

NOTA BENE: Si tratta di una seconda opportunità per regolarizzare gli indebiti utilizzi del credito R&S, per chi non aveva aderito alla precedente finestra (chiusa il 31 ottobre 2024) o non aveva completato il pagamento entro le scadenze previste.

A chi è destinata la procedura di riversamento spontaneo

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai contribuenti che hanno fruito indebitamente del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, e utilizzato in compensazione entro il 22 ottobre 2021. Possono accedervi sia persone fisiche che società, enti commerciali e non commerciali, studi associati e altri soggetti titolari di partita IVA, purché abbiano erroneamente applicato il credito in contesti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

La procedura è rivolta in particolare a coloro che:

  • non avevano presentato domanda entro il termine del 31 ottobre 2024 nella precedente finestra;
  • avevano già aderito alla procedura ma non avevano perfezionato il riversamento, ad esempio omettendo il versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2024;
  • intendono sostituire una precedente istanza già trasmessa, ad esempio per includere crediti diversi o nuovi atti impositivi non ancora definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Sono esclusi dalla procedura:

  • i contribuenti per i quali il credito sia già stato recuperato con atti impositivi definitivi;
  • i casi connessi a frodi, operazioni simulate, falsi documenti o fatture per operazioni inesistenti;
  • i soggetti privi di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.

L’adesione alla procedura consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni e interessi, purché rispettino le condizioni e le tempistiche stabilite dal provvedimento.

Oggetto della regolarizzazione

La procedura di riversamento spontaneo consente di regolarizzare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzati in modo non corretto. In particolare, riguarda quei casi in cui il credito è stato fruito indebitamente, a causa di errori o interpretazioni non conformi alla normativa.

Tra le situazioni che possono essere sanate rientrano, ad esempio:

  • l’inclusione di attività che non rientrano nella definizione di “ricerca e sviluppo” prevista dalla legge;
  • lo svolgimento di attività espressamente escluse dall’agevolazione fiscale, in base a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’articolo 3 del DL n. 145/2013;
  • l’inserimento nel calcolo del credito di spese non pertinenti o non congrue, cioè non strettamente collegate all’attività agevolabile o di importo non giustificato;
  • errori nella determinazione della media storica dei costi, utilizzata per calcolare correttamente il credito spettante.

Nuovo modello per il riversamento spontaneo: struttura e istruzioni

Il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, è lo strumento ufficiale che i contribuenti devono utilizzare per accedere alla procedura agevolata. Denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, il modello è composto da un frontespizio con l’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, da una sezione dedicata ai dati identificativi del contribuente, dai quadri relativi ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e dalle informazioni tecniche sul credito maturato, fruito e da riversare. Deve, inoltre, contenere l’indicazione dei motivi del riversamento, gli estremi di eventuali atti di recupero o provvedimenti impositivi, nonché dei contenziosi pendenti ai quali il contribuente dichiara di rinunciare.

Il modello si compila indicando i periodi di imposta interessati, selezionabili singolarmente; la selezione consente la compilazione solo della sezione corrispondente all’anno scelto. Per quanto riguarda i dati del contribuente, vanno inseriti:

  • per le persone fisiche, codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici e luogo di nascita;
  • per soggetti diversi, denominazione completa, natura giuridica abbreviata e relativo codice identificativo.
ATTENZIONE: Il modello va presentato una sola volta; tuttavia, in caso di necessità di modifiche, è possibile trasmettere una “istanza sostitutiva” completa in ogni sua parte, selezionando l’apposita casella nel frontespizio, purché entro il termine del 3 giugno 2025.

Il modello, corredato dalle istruzioni ufficiali, è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) ed è anche riproducibile, in stampa monocromatica nera, a condizione che resti conforme per struttura e sequenza all’originale approvato. 

Modalità di presentazione del nuovo modello

Il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti abilitati possono trasmettere direttamente l’istanza tramite Entratel o Fisconline, in base ai requisiti previsti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali (DPR 322/1998), oppure avvalersi di intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti), come previsto dalla normativa vigente.

NOTA BENE: In via eccezionale e temporanea, nelle more dell’attivazione del canale telematico dedicato, è ammessa anche la trasmissione del modello mediante PEC all’indirizzo della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

La presentazione deve avvenire utilizzando l’apposito software denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”, reso disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia. Questo software incorpora gli aggiornamenti alle specifiche tecniche e ai controlli, già approvati con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 259689/2022 e n. 169262/2024), che saranno pubblicati anch’essi sul sito.

Una volta completata la trasmissione:

  • Il soggetto incaricato deve rilasciare al contribuente una copia cartacea del modello trasmesso e dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia;
  • Il modello deve essere sottoscritto sia dal contribuente che dall’intermediario e conservato a cura del contribuente stesso.

Sono escluse tutte le altre modalità di presentazione: non sono ammessi l’invio per posta ordinaria, raccomandata, email semplice o PEC, salvo il caso previsto per l’invio transitorio via PEC fino all’attivazione del canale telematico.

Infine, le istanze già presentate entro il 31 ottobre 2024 restano valide, con efficacia secondo le regole allora vigenti. Tuttavia, il contribuente che intende presentare una nuova istanza per ulteriori crediti non inclusi nella precedente, o per atti non ancora definitivi alla data del 22 ottobre 2021, può farlo secondo le nuove disposizioni del provvedimento del 19 maggio 2025.

Termini per la presentazione dell’istanza e per il versamento

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è fissato al 3 giugno 2025. Entro questa data il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che ne attesterà la ricezione attraverso una ricevuta telematica contenente il codice di autenticazione (per Entratel) o il codice di riscontro (per Fisconline). In alternativa, nei casi di invio via PEC (consentito in via transitoria), la prova di presentazione è costituita dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

Quanto al versamento delle somme dovute, esso deve essere effettuato sempre entro il 3 giugno 2025, in unica soluzione oppure in tre rate di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • 3 giugno 2025 (prima rata),
  • 16 dicembre 2025 (seconda rata),
  • 16 dicembre 2026 (terza rata).
ATTENZIONE: In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi legali a partire dal 4 giugno 2025.

Il pagamento va eseguito tramite modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con risoluzione n. 34/E del 5 luglio 2022, e non è ammessa la compensazione con altri crediti.

Se il credito da riversare è oggetto di un atto di recupero o accertamento già notificato alla data del 22 ottobre 2021 ma non ancora definitivo, il riversamento deve avvenire in unica soluzione.

Al contrario, se l’atto è stato notificato dopo il 22 ottobre 2021 e non è ancora definitivo, è possibile optare per la rateazione.

Per chi aveva già aderito alla precedente finestra (chiusa il 31 ottobre 2024), e aveva versato la prima rata entro il 16 dicembre 2024, i versamenti residui vanno effettuati alle nuove scadenze, con interessi ricalcolati dal 4 giugno 2025.

Coloro che, pur avendo presentato l’istanza, non avevano effettuato alcun versamento entro dicembre 2024, potranno comunque regolarizzare la propria posizione seguendo le condizioni e i termini previsti nel nuovo provvedimento.

Vantaggi della procedura di riversamento spontaneo

Aderire alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo rappresenta un’importante opportunità per i contribuenti che hanno utilizzato indebitamente il beneficio fiscale nei periodi compresi tra il 2015 e il 2019. Questa riapertura consente di regolarizzare la propria posizione in modo volontario e trasparente, evitando l’applicazione di sanzioni e interessi che normalmente conseguirebbero a un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura offre inoltre certezza giuridica e permette di chiudere eventuali contenziosi pendenti mediante rinuncia, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Per chi aveva già aderito alla precedente finestra senza perfezionare i versamenti, è possibile recuperare il beneficio della rateazione secondo le nuove scadenze.

L’adesione, infine, dimostra un comportamento collaborativo e proattivo da parte del contribuente, che può contribuire positivamente nei rapporti futuri con il Fisco, soprattutto in ottica di prevenzione dei conflitti e contenimento del rischio fiscale.

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