Rimborso retribuzioni donatori di sangue: cosa devono fare le aziende

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Con la pubblicazione della  circolare n. 96 del 26 maggio 2025, l’Inps ha aggiornato le istruzioni operative riguardanti il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.  

L’intervento si inserisce in un contesto di consolidamento delle regole vigenti, con l’obiettivo di rendere più chiara e uniforme l’applicazione delle disposizioni da parte dei datori di lavoro e dei consulenti del lavoro, sia nel settore privato che in ambito agricolo e domestico.

La nuova circolare, oltre a riepilogare il quadro normativo, fornisce dettagliate istruzioni operative e contabili per la corretta gestione delle assenze per donazione e inidoneità, specificando le modalità di conguaglio contributivo e di rimborso diretto.

Allo stesso tempo, vengono introdotti nuovi codici e flussi Uniemens da utilizzare a partire da luglio 2025, e si specificano i requisiti di idoneità, la documentazione da conservare e la valorizzazione della contribuzione figurativa.

Normativa di riferimento

La legge 584/1967 e le successive modifiche

La base giuridica del diritto al riposo retribuito per i donatori di sangue risale alla legge 13 luglio 1967, n. 584, che per la prima volta ha riconosciuto il diritto a una giornata di riposo retribuito per ogni donazione di sangue effettuata volontariamente.

La norma stabilisce che il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione della normale retribuzione, indipendentemente dalla categoria o dal settore lavorativo di appartenenza.

Successivamente, con la legge 4 maggio 1990, n. 107 sono stati apportati aggiornamenti alla disciplina originaria, rafforzando le tutele e ampliando la portata applicativa, in linea con l’evoluzione del sistema sanitario nazionale e delle pratiche trasfusionali.

Il decreto legge 663/1979: la nascita del meccanismo di conguaglio

Il sistema di rimborso delle retribuzioni anticipate dai datori di lavoro trova un punto di svolta nel decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33: all’articolo 1, comma secondo, il decreto stabilisce infatti che il datore di lavoro del settore privato può porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte per le assenze dei lavoratori donatori con i contributi dovuti all’Inps.

Questo meccanismo ha introdotto una procedura più efficiente per il recupero delle somme anticipate, evitando la necessità per i datori di lavoro di avviare pratiche complesse di rimborso diretto.

Le istruzioni applicative iniziali sono state rese note con la circolare n. 25 del 5 febbraio 1981, che differenziava i datori di lavoro in base alla possibilità di operare il conguaglio o di richiedere un rimborso diretto.

Il decreto interministeriale 18 novembre 2015: retribuzione anche per l’inidoneità

Arriviamo quindi al decreto interministeriale del 18 novembre 2015, che ha regolamentato i casi di inidoneità alla donazione: il decreto prevede infatti che anche i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, sebbene non abbiano effettuato il prelievo, abbiano comunque diritto alla retribuzione per il tempo necessario all’accertamento dell’idoneità.

L’inidoneità può derivare da motivi sanitari, da mancate decorrenze dei tempi di sospensione tra donazioni, o da valutazioni medico-organizzative che escludono il prelievo.

Anche in questi casi, il datore di lavoro ha diritto a ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, seguendo le procedure e gli adempimenti indicati nella circolare Inps n. 29 del 7 febbraio 2017.

Rimborso: chi ne ha diritto

La circolare Inps n. 96 del 26 maggio 2025 chiarisce con precisione chi ha diritto al rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro per le giornate o ore di riposo concesse a seguito di donazione di sangue o per inidoneità alla donazione.

Donatori effettivi

I lavoratori dipendenti che effettuano una donazione volontaria e gratuita di sangue presso centri autorizzati hanno diritto a una giornata di riposo retribuito; il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria contrattuale (operai, impiegati, quadri, dirigenti) o dal settore di appartenenza (industriale, agricolo, domestico).

Affinché sia riconosciuto il diritto al riposo retribuito, la donazione deve rispettare però alcune condizioni.

  • Il quantitativo minimo donato deve essere pari ad almeno 250 grammi.
  • La donazione deve avvenire presso unità di raccolta autorizzate e accreditate, gestite da ASL, Aziende Ospedaliere o Associazioni/Federazioni di volontariato.
  • Deve essere fornito un certificato medico contenente: data e ora della donazione, quantità donata, dati identificativi del lavoratore, gratuità della donazione e codice fiscale dell’ente o associazione coinvolta.

Lavoratori inidonei alla donazione

Anche i lavoratori che si recano al centro trasfusionale ma risultano inidonei alla donazione hanno diritto a una retribuzione parziale, commisurata alle ore non lavorate per l’accertamento dell’idoneità.

Le cause di inidoneità riconosciute sono:

  • esclusione per motivi sanitari secondo le norme vigenti;
  • mancata decorrenza del tempo minimo tra una donazione e la successiva;
  • mancanza di necessità per il gruppo sanguigno o per motivi organizzativi.

Il medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta deve certificare l’inidoneità, mentre il lavoratore deve allegare tale certificato alla richiesta del datore di lavoro, specificando:

  • giorno e ora di entrata/uscita dal centro;
  • estremi del documento di riconoscimento;
  • codice fiscale del centro trasfusionale.

Datori di lavoro e lavoratori coinvolti

Settore privato

I datori di lavoro del settore privato che anticipano la retribuzione per assenze legate alla donazione di sangue (completa o non riuscita) hanno diritto al rimborso da parte dell’Inps. Tale rimborso può avvenire principalmente tramite conguaglio con i contributi dovuti.

Operai agricoli

Gli operai agricoli a tempo indeterminato sono gestiti con una procedura di conguaglio tramite flusso Uniemens/PosAgri. Quelli a tempo determinato, invece, rientrano tra i casi che beneficiano del rimborso diretto.

Lavoratori domestici

Anche i datori di lavoro dei lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter) possono chiedere il rimborso diretto per le giornate o ore retribuite in caso di donazione sangue o inidoneità.

Come funziona il rimborso

Il rimborso avviene con due modalità operative, a seconda della categoria del datore di lavoro: tramite conguaglio per chi opera con il flusso Uniemens o direttamente per altri casi specifici.

Rimborso tramite conguaglio

I datori di lavoro del settore privato devono indicare nel flusso Uniemens:

  • il codice evento “DON” per la donazione completa;
  • il codice evento “IDS” per l’inidoneità alla donazione.

Questi codici vanno inseriti nei campi relativi alla tipologia di assenza e alla retribuzione persa, usando correttamente i tag <TipoCopertura>, <DiffAccredito>, <CodiceEventoGiorn>, <InfoAggEvento> con il codice fiscale dell’ente presso cui è avvenuto l’evento.

Dal luglio 2025, diventano obbligatori anche i nuovi codici conguaglio:

  • S127 per “Indennità donatori di sangue” (evento DON);
  • S129 per “Inidoneità alla donazione” (evento IDS);
  • S211 per conguagli di differenze (evento DON).

Gestione pubblica

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il datore di lavoro privato deve invece usare il tracciato Uniemens/ListaPosPA. L’evento si indica con il Tipo Servizio 84 (eventi con accredito figurativo) e codice evento “DON” o “IDS”.

Nel campo <PercRetribuzione> devono essere indicati i giorni o le ore retribuite, espressi in millesimi (1 giorno = 1000). Questi dati non vanno confusi con la retribuzione virtuale per fini pensionistici.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per questa categoria, il rimborso si effettua tramite il flusso Uniemens/PosAgri. È necessario valorizzare:

  • il campo <TipoRetribuzione> con “S”;
  • il campo <Retribuzione Persa> (RP);
  • l’importo corrisposto nel campo <Retribuzione>.

Rimborso diretto

Lavoratori domestici e operai agricoli a tempo determinato

I datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio possono richiedere il rimborso in via telematica diretta tramite la piattaforma Inps,entro la fine del mese successivo all’evento.

Per accedere al rimborso diretto, è necessario presentare:

  • per i donatori effettivi:

    • certificato medico della donazione (minimo 250g, gratuità, dati anagrafici e codice fiscale del centro);

    • dichiarazione del lavoratore che confermi la fruizione della giornata retribuita.

  • Per i lavoratori inidonei:

    • certificato medico di inidoneità con ora di ingresso e uscita dal centro trasfusionale, codice fiscale dell’ente, motivo dell’inidoneità.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

La domanda di rimborso deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

La procedura di pagamento prevede la creazione di una collezione di pagamenti denominata “DON.SANGUE.xx”, contenente:

  • Causale: “RIMB. DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI DONATORI DI SANGUE”.
  • Codici contabili: PTP30006 (retribuzione completa) e GAU30230 (retribuzione parziale).

Certificazione medica e dichiarazioni obbligatorie

I datori di lavoro devono conservare per almeno dieci anni:

  • per donatori effettivi:

    • il certificato medico con i dettagli della donazione (data, ora, quantità, dati identificativi);

    • la dichiarazione del lavoratore sulla fruizione del permesso e la gratuità della donazione.

  • Per inidonei:

    • il certificato di inidoneità firmato dal medico autorizzato;

    • la specifica indicazione dell’orario di entrata e uscita dal centro;

    • l’attestazione della causa di inidoneità (sanitaria, organizzativa o normativa).

Retribuzione e contribuzione figurativa

Il rimborso copre la retribuzione corrisposta durante la giornata (o ore) di riposo per donazione sangue o accertamento di inidoneità.

Per i lavoratori retribuiti su base mensile, la retribuzione da rimborsare si calcola dividendo lo stipendio mensile (comprensivo solo delle voci fisse e continuative) per 26.

Per i casi di inidoneità alla donazione, l’importo così ottenuto va ulteriormente diviso per il divisore orario mensile per determinare la retribuzione oraria spettante in base alle ore effettivamente non lavorate.

Per gli operai agricoli, il calcolo avviene sui dati presenti nel flusso Uniemens-PosAgri, utilizzando un divisore orario fisso pari a 6,5 ore, come previsto dal CCNL agricolo.

Per i lavoratori domestici, si può calcolare la retribuzione giornaliera in due modi.

  • Moltiplicando la retribuzione oraria per le ore settimanali, dividendo poi il totale per sei.
  • Dividendo la retribuzione mensile dichiarata per 26.

Cosa rientra nella contribuzione figurativa

Le giornate o ore di assenza per donazione sangue o inidoneità danno diritto alla contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. La contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione teorica persa durante il periodo di assenza, includendo:

  • voci ricorrenti e continuative della busta paga;
  • elementi di retribuzione fissa mensile (escluse indennità straordinarie o variabili).

Tale retribuzione va valorizzata nel flusso Uniemens, nella sezione “<DiffAccredito>” e “<Figurativi>”, secondo le modalità previste per la categoria lavorativa di appartenenza.

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