Regime fiscale per dirigenti calcistici impatriati
Pubblicato il 21 maggio 2025
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L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità di applicare il regime agevolato per lavoratori impatriati ai dirigenti di club calcistici che sottoscrivono contratti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell’Industria.
Caso trattato: lavoratore impatriato con contratto Industria
La risposta n. 138 del 20 maggio 2025 riguarda un interpello presentato da un lavoratore straniero che ha stipulato, il 20 settembre 2022, un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica ("Alfa"). Il contratto è regolato dal CCNL Dirigenti Industria e non dal decreto legislativo specifico per lavoratori sportivi (DL 28 febbraio 2021, n. 36), quindi il lavoratore non è qualificato come "lavoratore sportivo professionista".
L’istante chiede se, pur avendo questo tipo di contratto, può beneficiare del regime speciale fiscale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (comma 1), invece che del regime speciale previsto per i lavoratori sportivi (comma 5-quater dello stesso articolo).
Il lavoratore fa presente:
- di aver trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023 (prima volta in Italia),
- di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei due anni precedenti (2021 e 2022),
- che il contratto non è stato stipulato ai sensi della legge 3 marzo 1981, n. 91 (normativa abrogata dal 1° luglio 2023), ma secondo il CCNL Dirigenti Industria, ricoprendo un ruolo dirigenziale (Chief Football Officer),
- che il ruolo svolto non comporta un’attività sportiva diretta (come la gestione diretta di trattative sportive o allenamenti), ma funzioni di coordinamento e supervisione generale dell’area tecnico-sportiva.
Aspetto normativo: lavoratore impatriato e lavoro sportivo
L'Agenzia delle Entrate inizia analizzando l'art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/2015, il quale prevede che i compensi derivanti da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo generati in Italia da persone che trasferiscono la propria residenza nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 917/1986, contribuiscono alla formazione del reddito complessivo solo per il 30% del loro valore, a condizione che:
- i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due anni fiscali antecedenti al trasferimento e si impegnino a rimanere residenti in Italia per un periodo minimo di due anni;
- l’attività lavorativa venga svolta principalmente all’interno del territorio italiano.
Invece, il comma 5-quater, modificato dall’articolo 12-quater, comma 1, del Dl n. 21/2022, n. 21 (noto come decreto Ucraina-bis), prevede un regime fiscale speciale dedicato ai lavoratori sportivi con contratti regolati da normative specifiche (legge 1981 e decreto legislativo 2021).
Questo regime si applica solo se i redditi provengono da discipline riconosciute dal CONI, con qualificazione professionistica e se il lavoratore ha almeno 20 anni e guadagni più di 1 milione di euro (o 500 mila euro per qualifiche ottenute dopo il 1990). In questi casi, solo il 50% dei redditi concorre alla formazione del reddito complessivo. Alcune disposizioni fiscali ordinarie non si applicano a questi lavoratori.
Dal 29 dicembre 2023 è entrato in vigore un nuovo regime agevolativo (D.lgs. n. 209/2023), che abroga l’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, ma con salvaguardie per chi ha trasferito la residenza o stipulato contratti sportivi entro il 31 dicembre 2023.
Regime fiscale agevolato per lavoratori sportivi
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 138 del 20 maggio 2025, ricorda che la risoluzione n. 38/E/2023 ha chiarito che il regime fiscale agevolato per lavoratori sportivi si applica solo a chi ha un contratto di lavoro sportivo regolato da normative specifiche (legge 1981 o decreto 2021), relativo a discipline riconosciute dal CONI, con federazioni e leghe che hanno ottenuto la qualificazione professionistica. Il lavoratore deve avere almeno 20 anni e un reddito superiore a 1 milione di euro (o 500 mila euro se la qualificazione è stata ottenuta dopo il 1990). Il regime si applica solo ai contratti stipulati entro l’entrata in vigore del decreto legislativo 209/2023.
Qualora non vengano soddisfatti i requisiti specifici richiesti, è comunque possibile, purché si rispettino tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa vigente, usufruire del regime agevolato per lavoratori impatriati previsto:
- dal comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;
- dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, per chi ha spostato la propria residenza dopo tale data.
Applicazione del regime agevolato per lavoratori impatriati
In conclusione, nel caso specifico, dato che il contratto di lavoro non è stato stipulato secondo la legge 3 marzo 1981, n. 91 (abrogata dall’articolo 52 del D.lgs. n. 36/2021, con effetto dal 1° luglio 2023), ma in base al CCNL “Dirigenti Industria”, e considerando che l’istante ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, questi può beneficiare, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, del regime agevolato per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2015.
Poiché non ha presentato alcuna richiesta al datore di lavoro per l’applicazione di tale regime, l’istante potrà comunque usufruire dell’agevolazione, a condizione di possedere i requisiti richiesti, direttamente nella sua dichiarazione dei redditi.
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