Pensione privilegiata: legittima l'esclusione senza cessazione dal servizio
Pubblicato il 24 marzo 2026
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Per la Corte costituzionale non è irragionevole la scelta legislativa di limitare il regime transitorio della pensione privilegiata ai soli casi in cui, alla data di abrogazione dell’istituto, il diritto fosse già maturato o acquisibile.
In assenza della cessazione dal servizio, quale elemento costitutivo del diritto, la posizione dell’interessato integra una mera aspettativa, non tutelabile nell’ambito della disciplina derogatoria.
Pensione privilegiata ed esclusione dal regime transitorio
Con la sentenza n. 37, depositata il 23 marzo 2026, la Consulta è intervenuta in materia di pensione privilegiata, chiarendo i limiti applicativi della disciplina transitoria prevista dall’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
La pronuncia definisce il perimetro delle situazioni tutelate a seguito dell’abrogazione dell’istituto, con particolare riferimento ai casi in cui la cessazione dal servizio sia intervenuta successivamente alla riforma.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata per la generalità dei dipendenti pubblici. Contestualmente, il legislatore ha eliminato anche istituti correlati, tra cui l’equo indennizzo e il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
La medesima disposizione ha tuttavia previsto una disciplina transitoria, volta a limitare gli effetti immediati dell’abrogazione.
In particolare, il terzo periodo dell’articolo 6 ha escluso l’applicazione immediata della nuova disciplina in presenza di specifiche condizioni.
Tale regime di salvaguardia riguarda, in primo luogo, i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono inoltre ricompresi i procedimenti per i quali, alla medesima data, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda. Infine, la disciplina transitoria si applica ai procedimenti instaurabili d’ufficio, purché riferiti a eventi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della riforma.
Il caso esaminato dalla Corte
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a due fattispecie analoghe.
I ricorrenti:
- avevano subito infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio prima del 2011;
- erano stati collocati in quiescenza solo in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma;
- avevano presentato domanda di pensione privilegiata dopo la cessazione dal servizio.
Le istanze erano state rigettate dall’INPS in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’istituto.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha censurato l’art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.L. per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
In particolare, è stata ritenuta irragionevole la mancata inclusione, tra le ipotesi derogatorie, dei procedimenti:
- relativi a eventi lesivi verificatisi prima della riforma;
- per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, il termine per la presentazione della domanda non era ancora iniziato a decorrere, in quanto la cessazione dal servizio non si era ancora verificata.
Secondo il giudice a quo, tale esclusione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni ritenute sostanzialmente analoghe.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, escludendo la denunciata irragionevolezza della disciplina.
Il Collegio ha preliminarmente ribadito un principio consolidato: la pensione privilegiata costituisce un trattamento di quiescenza e presuppone necessariamente la cessazione dal servizio.
Il diritto al trattamento non sorge, quindi, con il solo riconoscimento della causa di servizio, ma richiede il perfezionamento di tutti gli elementi costitutivi, tra cui la cessazione del rapporto di impiego.
Diritti acquisiti e mere aspettative
Elemento centrale della motivazione è la distinzione tra:
- diritti acquisiti o acquisibili, meritevoli di tutela nell’ambito della disciplina transitoria;
- mere aspettative di fatto, non tutelate dal legislatore.
Le ipotesi derogatorie previste dalla norma si riferiscono esclusivamente a situazioni in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la cessazione dal servizio era già intervenuta.
In tali casi, il diritto alla pensione privilegiata risultava già maturato o comunque acquisibile mediante la presentazione della domanda.
Diversamente, nei casi oggetto di giudizio, la cessazione dal servizio è intervenuta successivamente all’abrogazione.
Ne consegue che il diritto non è mai sorto, in quanto il presupposto costitutivo si è perfezionato in un contesto normativo che non prevedeva più l’istituto.
La ragionevolezza della scelta legislativa
Alla luce di tali considerazioni, la Consulta ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitare la disciplina transitoria.
In particolare, è stato evidenziato che:
- l’estensione del regime derogatorio alle situazioni di mera aspettativa avrebbe determinato un ampliamento indefinito della platea dei beneficiari;
- ciò avrebbe compromesso l’esigenza di certezza e la sostenibilità finanziaria dell’intervento riformatore;
- il legislatore ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità, definendo un percorso di transizione graduale verso il nuovo regime.
La sentenza n. 37/2026, in conclusione, conferma l’orientamento secondo cui, in materia previdenziale, il principio di ragionevolezza consente al legislatore di differenziare il trattamento tra situazioni giuridiche non omogenee.
In particolare, la Corte chiarisce che la cessazione dal servizio costituisce elemento essenziale per la nascita del diritto alla pensione privilegiata. In assenza di tale presupposto alla data di abrogazione dell’istituto, non è configurabile un diritto tutelabile, ma soltanto una aspettativa priva di rilevanza giuridica ai fini della disciplina transitoria.
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