Patente a crediti e badge di cantiere: le indicazioni operative dell’INL

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, in via di pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ispettorato, fornisce le prime indicazioni operative in ordine alle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”

Il provvedimento, noto come decreto Sicurezza, interviene in maniera trasversale sul T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), toccando aspetti come la vigilanza negli appalti e subappalti, la disciplina della patente a crediti, il badge di cantiere, la formazione e la sorveglianza sanitaria.

In particolare, la circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottata previo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 1901 del 19 febbraio 2026), delinea criteri uniformi di intervento ispettivo e chiarisce i profili temporali di efficacia delle singole misure.

Attività di vigilanza e priorità nei subappalti: nuova centralità della “Lista di conformità INL”

L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 159/2025 modifica l’art. 29, comma 7, del D.L. n. 19/2024 (conv. L. n. 56/2024), stabilendo che l’Ispettorato nazionale del lavoro orienti prioritariamente l’attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro operanti in regime di subappalto, pubblico o privato.

L’INL, con la circolare n. 1 del 2026, chiarisce che ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione.

In particolare, assumono rilievo le informazioni desumibili dalle notifiche preliminari, le quali – a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 4, lett. c), del D.L. n. 159/2025 – devono ora contenere anche l’indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto.

A tali fonti si affiancano le risultanze delle banche dati settoriali, segnatamente la banca dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies, D.L. n. 63/2024, conv. da L. n. 101/2024) e la banca dati degli appalti nel settore della logistica (art. 1-quater, D.L. n. 73/2025, conv. da L. n. 105/2025).

Badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione: obblighi e sanzioni

L’art. 3 del D.L. n. 159/2025, rubricato “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e patente a crediti”, al comma 2 prevede che le imprese operanti nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato, nonché nei ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato da individuarsi con decreto ministeriale, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dagli artt. 18, comma 1, lett. u), e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 5 della L. n. 136/2010, integrata con un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata quale badge recante gli elementi identificativi del lavoratore, può essere resa disponibile anche in modalità digitale, mediante strumenti interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 5, comma 3, D.L. n. 48/2023, conv. L. n. 85/2023).

La novella, spiega l’INL, non introduce un documento sostitutivo della tessera di riconoscimento, ma incide sul contenuto della tessera già obbligatoria, aggiungendo il requisito del codice univoco anticontraffazione, con finalità di tracciabilità e contrasto alle irregolarità nei contesti di appalto.

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è tuttavia subordinata all’adozione del decreto ministeriale attuativo, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione, delle eventuali misure tecnologiche di controllo e monitoraggio dei flussi di manodopera, nonché delle tipologie di dati trattati.

Una volta emanato il decreto ministeriale, e fatte salve le specifiche tempistiche ivi stabilite, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

L’obbligo sarà inoltre esteso alle imprese operanti negli ulteriori ambiti di attività a rischio elevato individuati con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, ambiti per i quali è prevista anche l’estensione del sistema della patente a crediti (art. 27, D.Lgs. n. 81/2008).

Quanto al regime sanzionatorio, il D.L. n. 159/2025 chiarisce che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 – da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo di tessera di riconoscimento – trova applicazione anche con riferimento ai nuovi ambiti individuati con decreto ministeriale, consolidando l’uniformità del presidio sanzionatorio.

Patente a crediti 

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dedica ampio spazio alle modifiche all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’art. 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 159/2025 interviene in modo significativo sulla disciplina della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, incidendo in particolare sul meccanismo delle decurtazioni connesse all’impiego di lavoro irregolare.

Decurtazioni per lavoro “nero” 

In linea con quanto già anticipato dall’Ispettorato con nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, l’art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), introduce il comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che, per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti consegue alla notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza competenti.

La novella incide contestualmente sull’Allegato I-bis (art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1 e 2), accorpando in un’unica previsione – nuovo punto 21 – le violazioni precedentemente indicate ai punti 21, 22 e 23. La nuova formulazione prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato “in nero”, a prescindere dal numero di giornate di impiego irregolare.

Resta invece sostanzialmente invariato il punto 24 dell’Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore qualora sia contestata anche l’aggravante di cui all’art. 3, comma 3-quater, relativa all’impiego:

  • di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998);
  • di minori in età non lavorativa;
  • di beneficiari del Reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019);
  • di beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro (D.L. n. 48/2023).

Le nuove decurtazioni, ricorda l’INL, si applicano esclusivamente agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per le violazioni anteriori a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, ossia la formulazione originaria del punto 21 e dei punti 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Sanzioni per assenza della patente a crediti o punteggio inferiore a quindici crediti

L’art. 3, comma 4, lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025 modifica l’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, elevando a euro 12.000 la soglia minima della sanzione amministrativa applicabile alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008) in mancanza della patente a crediti, del documento equivalente ovvero con patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti.

Come già chiarito con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, la determinazione della sanzione segue il criterio percentuale del 10% del valore dei lavori; tuttavia, qualora il valore non sia determinabile oppure il 10% risulti inferiore a 12.000 euro, trova applicazione la soglia minima. In concreto, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981, la somma dovuta in misura ridotta è pari a euro 4.000, restando esclusa l’applicazione dell’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

La modifica è efficace dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 e si applica alle violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.

Sospensione cautelare in caso di infortunio grave o mortale

L’art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), del D.L. n. 159/2025 interviene sull’art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla sospensione cautelare della patente nei casi in cui, nei cantieri di cui al comma 1, si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore ovvero un’inabilità permanente, assoluta o parziale.

La novella integra la disposizione prevedendo che le competenti Procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro, salvo quanto disposto dall’art. 329 c.p.p., le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento di sospensione. Quest’ultimo deve essere assunto previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi risultanti dai verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.

Sul piano applicativo, evidenzia l’INL, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che l’accertamento degli elementi rilevanti ai fini della sospensione tenga conto, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei verbali redatti dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

La circolare n. 4/2024 ha inoltre precisato che, pur restando l’accertamento definitivo del reato riservato all’Autorità giudiziaria, l’organo di vigilanza deve verificare la sussistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave secondo il criterio del “più probabile che non”. Qualora, invece, il quadro fattuale presenti profili di incertezza tali da richiedere approfondimenti propri del procedimento penale, la sospensione non può essere adottata.

La durata massima della sospensione resta fissata in dodici mesi, quale misura cautelare funzionale alla tutela immediata della sicurezza nei cantieri.

Esenzione dal pagamento delle spese di giustizia per l’INL

L’art. 13, comma 2, del D.L. n. 159/2025 introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 158 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), stabilendo che l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, ivi compreso il contributo unificato, si applica anche all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori

L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 modifica l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012), precisando l’ambito soggettivo dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale già previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009).

L’obbligo è posto in capo all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

NOTA BENE: Il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.

Per le società già iscritte nel registro delle imprese, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ): nuovi requisiti e cause ostative

L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 159/2025 modifica l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (conv. L. n. 116/2014), sui requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.

Costituisce nuova causa ostativa:

  • l’aver riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di contravvenzioni o sanzioni amministrative, anche non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza.

La causa ostativa non opera qualora il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni. Per le violazioni soggette a prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, è richiesta l’ottemperanza alla prescrizione e il pagamento in sede amministrativa.

Le comunicazioni istruttorie trasmesse alla Cabina di Regia INPS, avverte l’INL, sono state conseguentemente integrate con il richiamo ai nuovi requisiti.

Notifica preliminare nei cantieri: indicazione delle imprese in subappalto

La notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 deve indicare il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.

La disposizione è operativa per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025.

DPI e individuazione degli indumenti di lavoro nel DVR

L’art. 5, comma 1, lett. g), modifica l’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo che l’obbligo di manutenzione e mantenimento in efficienza si estende anche agli indumenti di lavoro che, in esito alla valutazione dei rischi, assumano la natura di DPI.

In sede ispettiva sarà pertanto verificato che il datore di lavoro abbia espressamente individuato nel DVR tali indumenti e disciplinato le relative modalità di gestione.

Scale verticali permanenti: nuovi requisiti di sicurezza

L’art. 5, comma 1, lett. h), riformula l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, riferendosi alle scale verticali permanenti fissate a un supporto, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75 gradi.

Esse devono essere dotate, alternativamente e in base alla valutazione del rischio, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) o di una gabbia di sicurezza.

Con riferimento alle scale verticali permanenti già installate e prive di gabbia, l’attività ispettiva dovrà verificare che il datore di lavoro abbia aggiornato le procedure di utilizzo prevedendo l’impiego di sistemi di protezione individuale contro le cadute e che tali dispositivi siano effettivamente messi a disposizione dei lavoratori (art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). In caso di violazione trova applicazione la sanzione di cui all’art. 159, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

Restano ferme le caratteristiche tecniche della scala: distanza minima di 15 cm tra pioli e parete; distanza massima di 60 cm tra piano dei pioli e parete della gabbia; gabbia dotata di aperture idonee a impedire la caduta verso l’esterno.

Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026 (art. 5, comma 1-bis, D.L. n. 159/2025).

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

L’art. 5, comma 1, lett. i), modifica l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, ribadendo la priorità dei sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali.

I sistemi individuali sono ora distinti in:

a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.

I primi tre hanno priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta. Tutti devono essere composti da dispositivo di presa del corpo e sistema di collegamento.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’art. 6 rinvia a un Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti di accreditamento dei soggetti formatori.

L’art. 5, comma 1, lett. d), estende l’obbligo di aggiornamento periodico agli RLS delle imprese con meno di 15 lavoratori (art. 37, comma 11), demandando alla contrattazione collettiva la disciplina attuativa.

È modificato l’art. 37, comma 14, con sostituzione del riferimento al libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore e il fascicolo sociale e lavorativo, integrati nel SIISL.

Per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi (art. 1-bis, D.L. n. 159/2025), la formazione può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione, in deroga all’art. 37, comma 4.

Modelli di organizzazione e gestione (MOG)

L’art. 10 aggiorna l’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, sostituendo il riferimento alla OHSAS 18001:2007 con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

I modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL (28 settembre 2001) o alla norma ISO citata si presumono conformi ai requisiti esimenti per le parti corrispondenti.

Sorveglianza sanitaria e prevenzione oncologica

L’art. 17 chiarisce che i controlli sanitari obbligatori devono essere computati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi (art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008).

È introdotto l’obbligo per il medico competente di promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA (art. 25).

È introdotta, all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova lett. e-quater), che ricomprende nell’ambito della sorveglianza sanitaria la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che lo stesso si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La visita può essere effettuata prima o durante il turno di lavoro ed è finalizzata a verificare l’assenza di condizioni di alterazione, con riferimento alle attività lavorative a elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 125/2001 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 309/1990, nel rispetto della disciplina vigente in materia di controlli sull’assunzione di alcol e sostanze psicotrope.

La norma subordina espressamente l’attivazione dell’accertamento alla sussistenza di un “ragionevole motivo”, rinviando, per una più puntuale definizione delle condizioni e delle modalità applicative, all’Accordo Stato-Regioni previsto dall’art. 41, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026, volto a ridefinire i criteri per l’accertamento dell’alcol dipendenza e della tossicodipendenza.

Il D.L. n. 159/2025 interviene, inoltre, sull’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il comma 3-quater, che consente agli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità di promuovere iniziative per agevolare l’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 41), anche mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti, in un’ottica di rafforzamento della medicina territoriale e di supporto alle realtà di minori dimensioni.

Organizzazioni di volontariato di protezione civile

Il D.L. n. 159/2025 ha ricondotto direttamente nel D.Lgs. n. 81/2008 la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, introducendo il nuovo art. 3-bis e superando il rinvio al decreto ministeriale (già D.M. 13 aprile 2011).

Conseguentemente, è stato modificato anche l’art. 2, comma 1, lett. a), precisando che i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori nei limiti di quanto previsto dall’art. 3-bis.

La norma definisce le organizzazioni di volontariato di protezione civile, i volontari e il legale rappresentante, individuando in capo a quest’ultimo specifici obblighi: garantire formazione, informazione e addestramento secondo standard nazionali; assicurare controlli medici nei casi previsti; mettere a disposizione attrezzature e DPI idonei, con adeguato addestramento all’uso.

Le organizzazioni devono inoltre individuare i volontari esposti a rischi superiori alle soglie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, al fine di assoggettarli alla necessaria sorveglianza sanitaria (art. 41), secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 e successive modifiche.

È chiarito che, salvo svolgimento di attività lavorativa, le sedi e i luoghi di esercitazione o intervento non sono qualificati come luoghi di lavoro e che l’applicazione della disciplina non può comportare ritardi nelle attività di protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018).

Infine, l’art. 3-bis esclude l’applicazione dell’apparato sanzionatorio ordinario e stabilisce che i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, non sono equiparabili al datore di lavoro, dirigente o preposto (artt. 18 e 19, D.Lgs. n. 81/2008).

Composizione degli organi istituzionali in materia di SSL

Il D.L. n. 159/2025 modifica il Capo II, Titolo I, del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo la presenza di rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro: Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5);

  • nella Commissione consultiva permanente (art. 6);
  • nella Commissione per gli interpelli (art. 12).

La riforma rafforza il ruolo dell’INL nel sistema istituzionale di governance della salute e sicurezza sul lavoro.

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