Opere d’arte: la Consulta sulle norme di circolazione internazionale

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 51 del 14 aprile 2026, è intervenuta sulla disciplina della circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale contenuta nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con specifico riferimento al regime applicabile alle opere d’arte di valore inferiore a euro 13.500.

La decisione esamina due distinti istituti – la certificazione di ingresso dei beni temporaneamente importati e l’acquisto coattivo in sede di esportazione – pervenendo a esiti differenziati: illegittimità costituzionale nel primo caso e non fondatezza nel secondo.

Il caso esaminato  

Il giudizio trae origine da un’ordinanza del TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi su un provvedimento di acquisto coattivo disposto dal Ministero della cultura nei confronti di un dipinto del XVIII secolo, di valore inferiore a euro 13.500, acquistato all’estero e temporaneamente introdotto in Italia per finalità tecniche.

All’atto della riesportazione, l’amministrazione aveva esercitato il potere di acquisto coattivo. Il bene rientrava, tuttavia, nella categoria delle opere “sotto soglia”, ossia non soggette al regime autorizzatorio ordinario di cui all’art. 65, comma 3, lettera a), del Codice.

Contestualmente, la società proprietaria aveva evidenziato l’impossibilità di ottenere la certificazione di ingresso al momento dell’importazione, proprio in ragione del valore inferiore alla soglia normativa.

I motivi di ricorso e le questioni di legittimità  

Il giudice amministrativo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardanti il combinato disposto degli articoli 65, 68, 70 e 72 del Codice dei beni culturali, in relazione a diversi parametri costituzionali.

Le censure si articolano su due profili principali.

Acquisto coattivo (art. 70)

Secondo il TAR Lazio, la disciplina vigente presenta due profili critici:

  • il potere di acquisto coattivo è limitato alle sole opere di valore superiore a euro 13.500;
  • tale potere è escluso per le opere di valore inferiore, anche quando queste presentino un potenziale interesse culturale.

Ad avviso del giudice rimettente, questa limitazione si porrebbe in contrasto con:

  • il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.);
  • la tutela del patrimonio culturale (art. 9 Cost.);
  • il principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

Certificazione di ingresso (art. 72)  

Il secondo profilo riguarda l’impossibilità di ottenere la certificazione di ingresso per le opere sotto soglia.

Secondo il rimettente, tale disciplina determina una disparità di trattamento rispetto ai beni di maggior valore ed impedisce l’accesso al regime di favore previsto per i beni in transito, che include:

  • una procedura semplificata di riesportazione;
  • l’esenzione dagli interventi di tutela durante la permanenza in Italia.

Ne deriverebbe una violazione:

  • degli artt. 3, 41 e 42 Cost.;
  • nonché una compressione irragionevole della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà.

La decisione della Corte costituzionale  

Certificazione di ingresso: illegittimità costituzionale parziale  

La Consulta ha ritenuto fondate le censure relative all’art. 72 del Codice, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede la possibilità di certificare, su domanda dell’interessato, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere di valore inferiore a euro 13.500.

La pronuncia, di tipo additivo, estende quindi l’ambito applicativo della certificazione anche ai beni “sotto soglia”.

La decisione si fonda su due principali argomentazioni:

  • Disparità di trattamento: la distinzione basata sul valore economico non è coerente con la funzione dell’istituto, che è quella di garantire la tracciabilità e la circolazione dei beni temporaneamente importati;
  • Compressione dei diritti economici: l’esclusione dal regime di favore ostacola la circolazione internazionale delle opere, incidendo in modo sproporzionato sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà.

La Corte costituzionale evidenzia inoltre che le opere di minor valore sono, secondo l’id quod plerumque accidit, quelle più frequentemente oggetto di scambi transnazionali e che, pertanto, richiedono procedure più snelle.

La declaratoria è stata estesa, in via consequenziale, anche alle opere di autore vivente o di esecuzione recente.

Acquisto coattivo: questioni non fondate  

La Consulta ha invece ritenuto non fondate le questioni relative all’art. 70 del Codice.

La limitazione del potere di acquisto coattivo ai soli beni di valore superiore a euro 13.500 è stata considerata espressione di un bilanciamento non irragionevole tra:

  • tutela del patrimonio culturale;
  • diritto di proprietà;
  • esigenze di buon andamento dell’amministrazione.

La Corte sottolinea che l’acquisto coattivo costituisce una misura particolarmente incisiva, assimilabile a un meccanismo espropriativo, e che la scelta legislativa di circoscriverne l’ambito applicativo risponde all’esigenza di concentrare le risorse pubbliche sui beni di maggiore rilevanza economica.

La tutela dei beni sotto soglia resta comunque garantita attraverso strumenti alternativi, quali:

  • la dichiarazione di interesse culturale (art. 13 del Codice);
  • l’espropriazione per finalità di valorizzazione (art. 95 del Codice).

Effetti della decisione  

La sentenza n. 51/2026 introduce un correttivo significativo al sistema della circolazione internazionale delle opere d’arte, eliminando una disparità di trattamento nel regime dei beni temporaneamente importati.

L’intervento della Consulta contribuisce a rendere più coerente il sistema, facilitando la gestione dei beni in transito e allineando la disciplina alle esigenze operative del mercato dell’arte, caratterizzato da una dimensione internazionale.

Al contempo, viene confermata la legittimità dell’impianto normativo relativo all’acquisto coattivo, ritenuto compatibile con i principi costituzionali in quanto espressione di un equilibrato bilanciamento tra interessi pubblici e diritti dei privati.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Corte
Una società estera, proprietaria di un dipinto del XVIII secolo di valore inferiore a euro 13.500, introduce temporaneamente l’opera in Italia per finalità tecniche. In sede di riesportazione, il Ministero della cultura dispone l’acquisto coattivo. La società contesta sia la legittimità dell’acquisto sia l’impossibilità di ottenere la certificazione di ingresso. Il TAR Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina del Codice dei beni culturali che, da un lato, limita l’acquisto coattivo alle opere sopra soglia e, dall’altro, esclude la certificazione di ingresso per le opere sotto soglia. Le censure riguardano i principi di uguaglianza, tutela del patrimonio culturale, libertà di iniziativa economica, diritto di proprietà e buon andamento dell’amministrazione. La Corte costituzionale distingue i due istituti. Da un lato, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 nella parte in cui non consente la certificazione di ingresso per le opere sotto soglia, per violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della libertà economica e della proprietà. Dall’altro lato, dichiara non fondate le questioni sull’art. 70, ritenendo legittima la limitazione dell’acquisto coattivo ai beni di maggior valore, in quanto espressione di un bilanciamento non irragionevole tra interessi pubblici e diritti dei privati.
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