Occhiali industria. Rinnovo Ccnl
Pubblicato il 06 febbraio 2026
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Il 30 gennaio 2026 Anfao assistita da Confindustria Moda e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria (Cod. Cnel D271). L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. I singoli istituti, modificati o introdotti dall'accordo, decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza. Vai al testo dell'accordo
Aumenti retributivi
Con l'accordo sono stati definiti i seguenti aumenti retributivi con decorrenza marzo 2026, ottobre 2026, maggio 2027, maggio 2028 e novembre 2028.
| Livelli | marzo 2026 | ottobre 2026 | maggio 2027 | maggio 2028 | novembre 2028 | Totale |
| Q | 58,34 € | 35,01 € | 58,34 € | 52,51 € | 23,34 € | 227,53 € |
| 6 | 56,95 € | 34,17 € | 56,95 € | 51,25 € | 22,78 € | 222,10 € |
| 5S | 55,56 € | 33,34 € | 55,56 € | 50,01 € | 22,23 € | 216,69 € |
| 5 | 54,18 € | 32,51 € | 54,18 € | 48,76 € | 21,67 € | 211,30 € |
| 4S | 51,40 € | 30,84 € | 51,40 € | 46,26 € | 20,56 € | 200,46 € |
| 4 | 50,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 20,00 € | 195,00 € |
| 3S | 48,61 € | 29,17 € | 48,61 € | 43,75 € | 19,45 € | 189,59 € |
| 3 | 47,23 € | 28,34 € | 47,23 € | 42,51 € | 18,89 € | 184,21 € |
| 2 | 44,45 € | 26,67 € | 44,45 € | 40,00 € | 17,78 € | 173,35 € |
| 1 | 39,13 € | 23,48 € | 39,13 € | 35,21 € | 15,65 € | 152,60 € |
Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA)
Viene abrogata la ripartizione in percentuale in relazione agli step professionali.
Trasferta
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
- il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
- il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità;
- il rimborso delle altre eventuali spese sostenute semprechè siano autorizzate e comprovate;
- una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera nel caso di trasferte superiori a 24 ore. In caso di missione fuori sede per periodi superiori ad un mese, con pernottamento fuori dalla sua normale residenza, l’indennità dopo il primo mese sarà pari al 20%.
Tredicesima mensilità e ferie
In caso di sospensione dell’attività lavorativa per cassa integrazione guadagni, il rateo della 13ma mensilità e delle ferie matura per intero se il lavoratore ha prestato la sua attività per almeno 80 ore nel mese di competenza (72 ore per i turni 6x6).
Previdenza e assistenza integrativa
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2028 il contributo a carico dell’azienda (attualmente pari al 2%) sarà elevato al 2,2%.
Assicurazione per decesso e invalidità permanente
Il contributo a carico dell’azienda (aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare) per il finanziamento di un'assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale, viene elevato al 0,24% dell'ERN con decorrenza dal 1° aprile 2025.
Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza dal 1° aprile 2026, il contributo aziendale sarà corrisposto al Fondo anche a copertura dei periodi di aspettativa non retribuita di cui all’art. 52, comma 17, del Ccnl (assenza prolugata oltre il termine di conservazione del posto).
Dal 1° gennaio 2027 il suddetto contributo mensile viene fissato in € 18,00.
Permessi/Congedi/Formazione
Permessi
I permessi retribuiti di 3 giorni lavorativi, nell’arco di un anno, in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado e del convivente sono estesi nei casi di decesso o grave infermità dei figli e nel caso di decesso dei genitori del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente di fatto. Nel caso di esaurimento dei suddetti 3 giorni, il lavoratore potrà richiedere nello stesso anno ulteriori 3 giorni di permesso non retribuito.
Viene inoltra prevista la possibilità di concedere permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, al lavoratore che assume la tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati.
Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce ovvero malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% (o abbiano figli minorenni in tali condizioni) sono riconosciuti ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito, con copertura a carico dell’Inps.
RLSA
I permessi retribuiti per ogni RLSA sono fissati nelle seguenti misure:
- 24 ore annue per aziende fino a 5 dipendenti;
- 48 ore annue per aziende da 6 a 15 lavoratori;
- 72 ore annue per azinede oltre 15 lavoratori.
Congedi parentali
Il preavviso ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali viene fissato in 5 giorni (48 ore per la richiesta oraria).
Formazione continua
Dall’anno 2026 sono previste per ogni lavoratore (in aggiunta agli obblighi di legge) 8 ore di formazione annuali, che diventano strutturali (fruibili anche in un unico programma triennale di 24 ore), di norma da svolgersi durante l’orario di lavoro.
Lavoratori studenti
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi viene elevato da due a 3 per i giorni precedenti.
I permessi retribuiti nella misura massima individuale di 100 ore annue pro - capite (a carico di un monte ore annuale aziendale di 4 ore per ogni dipendente occupato nell’azienda), non potranno più essere concessi agli studenti universitari non fuori corso.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Viene elevata a 9 mesi la durata massima dell'aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere qualora, a seguito di grave evento morboso o di infortunio non sul lavoro o di sottoposizione a terapia salvavita, l’assenza si prolunghi oltre il termine di conservazione del posto.
Contratto a tempo determinato
Con l'accordo le Parti introducono le condizioni in presenza di almeno una delle quali il il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi.
Per maggiori dettagli vai a "RInnovi CCNL"
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