Primo via libera alla legge annuale PMI: part-time agevolato tra costi e benefici

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Nella seduta del 22 ottobre 2025 l'Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese (A.S. 1484, che assorbe e incorpora i disegni di legge S. 37 e S. 565).(A.S. 1484),

Il DDL, che passa all'esame della Camera, si inserisce nel quadro delle misure di sostegno e promozione del sistema produttivo delle PMI italiane, perseguendo obiettivi di competitività, innovazione e sostenibilità, ma anche di rafforzamento del capitale umano e ricambio generazionale.

In quest’ottica, l’articolo 6  introduce una misura sperimentale di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione, volta a favorire l’ingresso di giovani lavoratori nelle imprese di minori dimensioni e a gestire in modo graduale il turnover generazionale.

Part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione: il precedente

L’istituto del part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione non rappresenta certo una novità assoluta nel sistema giuridico italiano.

Una misura analoga per gli iscritti all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima è stata infatti introdotta con il decreto del 7 aprile 2016, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).

Il decreto ministeriale citato disciplinava le modalità operative e i criteri per la concessione di incentivi ai lavoratori del settore privato che, prossimi al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia, concordavano con il datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% (INPS, circolare n. 90/2016).

L’obiettivo, anche allora. era quello di favorire un’uscita graduale dal mercato del lavoro, salvaguardando la posizione previdenziale dei lavoratori interessati.

Part-time agevolato nella legge annuale sulle PMI

L’articolo 6 del disegno di legge annuale per le PMI ridisegna l’impianto del part-time agevolato introdotto nel 2016, introducendo una misura sperimentale per gli anni 2026 e 2027,

La misura, volta anche in questo caso a favorire l’uscita graduale dal mercato del lavoro dei lavoratori prossimi al pensionamento e, al contempo, a promuovere il ricambio generazionale attraverso l’assunzione di giovani lavoratori, incontra tuttavia due limiti stringenti, applicandosi a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori e ai dipendenti di datori di lavoro privati con un organico non superiore a 50 unità.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono accedere al nuovo part-time incentivato i lavoratori:

  • iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme esclusive o sostitutive della medesima e alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995);
  • titolari di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso datori di lavoro privati fino a 50 dipendenti;
  • con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996;
  • che maturino, entro il 1° gennaio 2028, i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, ai sensi dell’art. 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011).

NOTA BENE: Attualmente, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e con un’età anagrafica pari a 67 anni. La pensione anticipata, invece, può essere ottenuta indipendentemente dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Secondo quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2026, tali requisiti subiranno un lieve adeguamento legato all’incremento della speranza di vita: a partire dal 1° gennaio 2027, l’età pensionabile sarà aumentata di un mese e, dal 1° gennaio 2028, di ulteriori due mesi.

Cumulabilità dei periodi contributivi

Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, è riconosciuta la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti presso le gestioni amministrate dall’INPS, ai sensi dell’art. 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228/2012, purché il lavoratore non sia già titolare di trattamento pensionistico in una delle suddette gestioni.

Procedura di accesso

I lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS secondo modalità che saranno definite dall’Istituto stesso, per la verifica dei requisiti pensionistici richiesti.

Trasformazione del rapporto di lavoro

I lavoratori in possesso dei requisiti per il part-time incentivato possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%.

Va sottolineato che la norma non attribuisce il diritto del lavoratore ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo parziale, essendo in tal senso sempre necessario il consenso del datore di lavoro.

La trasformazione deve infatti avvenire mediante accordo scritto e con data certa tra lavoratore e datore di lavoro, che può includere clausole elastiche o flessibili sull’organizzazione dell’orario di lavoro (su base settimanale o mensile).

Benefici per il lavoratore

Esonero contributivo

Al lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a proprio carico, calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l’anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2027.

L’agevolazione è valida dalla data di trasformazione del contratto fino al 31 dicembre 2027 (o fino al pensionamento, se anteriore).

Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, evitando penalizzazioni sull’importo della futura pensione.

Integrazione dei versamenti contributivi

Inoltre, per compensare la riduzione oraria, al lavoratore part-time, oltre alla retribuzione spettante per il tempo parziale lavorato, è riconosciuta, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi (“bonus” da erogare in busta paga, presumibilmente a carico del datore di lavoro) sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.

Contribuzione figurativa

Infine, l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 3,7 milioni euro per il 2026 e a 5 milioni di euro per il 2027

Obbligo di assunzione a tempo indeterminato

L’accesso ai benefici è subordinato alla condizione che il datore di lavoro assuma contestualmente un nuovo lavoratore:

  • con contratto a tempo pieno e indeterminato;
  • di età non superiore a 34 anni.

Il datore di lavoro potrà usufruire delle agevolazioni per le nuove assunzioni previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei relativi requisiti.

Monitoraggio e limiti di spesa

L’INPS gestisce il monitoraggio delle domande e concede i benefici fino al raggiungimento dei limiti numerici e di spesa previsti.

In caso di esaurimento delle risorse, l’Istituto sospende l’esame di ulteriori istanze e comunica tempestivamente il superamento del limite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalle agevolazioni sono stimati in 4,7 milioni di euro per il 2026 e 6,4 milioni di euro per il 2027.

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