Obbligo di istruzione e assegno di inclusione: pubblicato il decreto attuativo

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È stato pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro il decreto del 13 maggio 2025, emanato di concerto con il ministro dell’istruzione, che definisce le modalità operative per verificare il rispetto dell’obbligo di istruzione ai fini dell’accesso all’assegno di inclusione (AdI).

Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis, del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, costituisce un tassello fondamentale nell’integrazione tra politiche educative e misure di contrasto alla povertà.

Il decreto ministeriale si colloca infatti nell’ambito della riforma avviata con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha istituito l’assegno di inclusione come misura nazionale a sostegno delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale.

La norma introduce un meccanismo che condiziona l’erogazione del beneficio alla regolare frequenza scolastica da parte dei minori appartenenti al nucleo familiare richiedente, rafforzando così il ruolo dell’istruzione quale strumento primario di inclusione e sviluppo sociale.

Entriamo nel dettaglio.

Rilevanza dell’ AdI nel contesto delle politiche sociali e del contrasto alla povertà

L’assegno di inclusione è concepito non solo come beneficio economico, ma come intervento integrato a carattere multidimensionale volto a promuovere la partecipazione attiva dei beneficiari alla vita sociale, formativa e lavorativa.

In questo quadro, l’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei minori rappresenta una condizione imprescindibile per l’accesso e il mantenimento del beneficio.

La scelta di subordinare l’accesso all’AdI alla frequenza scolastica è in linea dunque con una strategia di inclusione che punta a interrompere la trasmissione intergenerazionale della povertà, incentivando la partecipazione dei minori al sistema educativo e contrastando fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.

Il decreto del 13 maggio 2025 si inserisce pertanto in un quadro organico di riforme che collegano l’assistenza economica alla responsabilizzazione educativa dei nuclei familiari.

Quadro legislativo di riferimento

Il decreto ministeriale trova il proprio fondamento in una serie di disposizioni normative che hanno progressivamente delineato il sistema dell’assegno di inclusione e l’obbligo di istruzione come leva strategica per l’inclusione sociale.

  • Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito l’Assegno di inclusione prevedendo, all’articolo 2, comma 3 bis, che il beneficio non possa essere riconosciuto qualora non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei componenti minorenni del nucleo familiare. Tale previsione è stata introdotta con l’articolo 12, comma 4, del successivo decreto legge 15 settembre 2023, n. 123.
  • La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, commi 622 e seguenti, ha stabilito che l’obbligo di istruzione decorre dai sei ai sedici anni, prevedendo un complesso di responsabilità in capo ai genitori, alle istituzioni scolastiche e agli enti locali. Questa norma costituisce il punto di riferimento fondamentale per definire l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo.
  • Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, noto come Testo Unico in materia di istruzione, fissa all’articolo 114 le modalità di vigilanza sul rispetto dell’obbligo scolastico, prevedendo un sistema di segnalazioni tra dirigenti scolastici, sindaci e servizi sociali, che trova ora una formalizzazione operativa nel Patto per l’inclusione sociale (PaIS).

Obiettivo principale del decreto è dunque fornire un quadro procedurale chiaro e uniforme per l’attuazione dell’articolo 2, comma 3 bis, del Decreto Lavoro, garantendo che l’accesso all’AdI sia condizionato alla verifica effettiva dell’obbligo di istruzione da parte dei minori appartenenti al nucleo richiedente.

In particolare, il decreto:

  • attribuisce all’operatore sociale la responsabilità della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione sociale (PaIS);
  • stabilisce l’utilizzo della piattaforma GePI, integrata con l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), per la consultazione dei dati relativi alla frequenza scolastica;
  • introduce meccanismi di richiesta documentale alternativa in caso di dati non reperibili attraverso l’ANIST;
  • prevede misure di sospensione e decadenza del beneficio economico in caso di mancato rispetto degli impegni educativi.

Con questa regolamentazione si intende promuovere un’effettiva sinergia tra sistema sociale e sistema educativo, rafforzando il ruolo dei Comuni e dei servizi sociali nell’attività di verifica e accompagnamento delle famiglie.

Verifica dell’obbligo di istruzione per i minorenni nel nucleo familiare: modalità operative e strumenti digitali

Nel contesto delle nuove disposizioni in materia di Assegno di inclusione (AdI), uno degli aspetti centrali introdotti dal decreto riguarda la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione per i minorenni presenti nel nucleo familiare richiedente.

La responsabilità della verifica dell’adempimento dell’obbligo di istruzione è affidata all’operatore sociale incaricato della definizione del PaIS, figura professionale che riveste un ruolo fondamentale nel processo di presa in carico e valutazione del nucleo familiare sia dal punto di vista sociale che educativo.

Nel dettaglio, l’operatore sociale:

  • procede alla valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo, come previsto dall’art. 4, comma 5, del DL 4 maggio 2023, n. 48;
  • verifica preliminarmente, attraverso strumenti informativi ufficiali, se ciascun minore del nucleo risulti regolarmente iscritto e frequentante un percorso di istruzione;
  • in caso di mancata disponibilità dei dati, attiva le procedure per l’acquisizione della documentazione integrativa da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Questa fase è fondamentale dunque per garantire che il beneficio economico dell’AdI venga concesso in conformità con i requisiti previsti dalla legge, evitando irregolarità e assicurando che il supporto statale sia effettivamente orientato al recupero e al consolidamento del diritto all’istruzione.

Strumenti digitali a supporto della verifica

Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Il SIISL, sistema informativo centrale per la gestione dell’AdI istituito ai sensi dell’art. 5 del DL 48/2023, è progettato per coordinare tutte le piattaforme digitali degli enti accreditati al sistema sociale e del lavoro, permettendo l’accesso alle informazioni rilevanti da parte dei Comuni, dei servizi sociali, dell’Inps e degli altri soggetti coinvolti nell’erogazione e nella gestione del beneficio.

Il SIISL consente:

  • l’invio automatico dei dati del nucleo familiare ai servizi sociali competenti;
  • l’interconnessione con le piattaforme locali e nazionali (in particolare GePI, ANIST e PDND);
  • il monitoraggio dei percorsi personalizzati di inclusione.

Piattaforma GePI - Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale

E’ lo strumento operativo utilizzato dai Comuni per la redazione, gestione e monitoraggio dei PaIS, che consente agli operatori sociali di:

  • accedere alle informazioni anagrafiche e scolastiche dei beneficiari;
  • documentare l’intero iter di presa in carico;
  • tracciare gli impegni assunti dai genitori e la frequenza scolastica dei minori;
  • attivare procedure di sospensione o decadenza del beneficio.

L’integrazione di GePI con ANIST e PDND garantisce un flusso automatizzato di dati, evitando duplicazioni e migliorando l’accuratezza delle verifiche.

Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST)

L’ANIST è la banca dati nazionale gestita dal ministero dell’istruzione, contenente le informazioni relative a:

  • iscrizione scolastica;
  • frequenza effettiva;
  • titoli di studio conseguiti;
  • eventuali periodi di sospensione o assenza prolungata.

Dal 16 dicembre 2024, ANIST è disponibile online e accessibile tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e i dati provenienti da ANIST sono utilizzati dai servizi sociali per verificare in modo oggettivo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nei casi previsti dal decreto.

Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND)

La PDND è lo strumento che abilita l’interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Attraverso la PDND:

  • le piattaforme GePI e SIISL possono accedere ai dati di ANIST in tempo reale;
  • si garantisce la standardizzazione delle interfacce e delle procedure di scambio dati;
  • le informazioni sono disponibili per tutte le PA accreditate, senza ulteriori richieste ai cittadini.

Questo sistema favorisce una semplificazione dei procedimenti amministrativi e permette agli operatori comunali di disporre di dati aggiornati, riducendo il rischio di errori o omissioni.

Accesso e consultazione dei dati scolastici da parte dei Comuni

I Comuni possono accedere direttamente ai dati relativi a:

  • titoli di studio già conseguiti (ove presenti);
  • iscrizione in corso presso istituzioni scolastiche o formative;
  • frequenza effettiva dell’anno scolastico in corso.

La consultazione è automatizzata e non richiede l’intervento diretto del cittadino, riducendo significativamente l’onere burocratico e favorendo l’efficienza amministrativa. Tuttavia, qualora non emergano informazioni sufficienti per comprovare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’operatore sociale dovrà richiedere ai genitori la presentazione, entro 10 giorni, di documentazione attestante la regolare frequenza scolastica.

Tra i documenti considerati idonei a comprovare la frequenza si possono annoverare:

  • certificati di iscrizione rilasciati dalla segreteria scolastica;
  • attestazioni della frequenza per attività di istruzione parentale, ove prevista dalla normativa;
  • certificati rilasciati da enti di formazione accreditati, in caso di percorsi alternativi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Dati su iscrizione e frequenza scolastica: contenuto e tracciabilità

I dati ottenuti tramite la piattaforma GePI devono essere aggiornati, tracciabili e utilizzabili esclusivamente per le finalità di verifica e accompagnamento previste dalla normativa. In particolare, il sistema informativo deve rilevare:

  • la data di iscrizione del minore alla scuola o ente di formazione;
  • la classe frequentata e l’anno scolastico di riferimento;
  • eventuali sospensioni o interruzioni della frequenza (ad esempio per motivi di salute, trasferimento o altro);
  • presenze e assenze significative, ove disponibili, al fine di valutare l’effettiva partecipazione al percorso educativo.

Le informazioni così raccolte devono essere trattate nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, garantendo l’accesso selettivo ai dati e l’utilizzo proporzionato alle finalità di inclusione sociale.

Che succede in caso di mancanza di riscontro documentale

Nel sistema delineato dal decreto, uno degli elementi più rilevanti riguarda la gestione dei casi in cui non sia possibile verificare automaticamente l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei minorenni.

Il mancato riscontro nei dati disponibili tramite la piattaforma GePI, integrata con l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), attiva infatti una procedura specifica volta a garantire sia il rispetto della normativa sia l’opportunità per il nucleo familiare di regolarizzare la propria posizione.

Richiesta di documentazione integrativa da parte dell’operatore sociale

Qualora l’operatore sociale, in fase di istruttoria del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), non riesca a riscontrare attraverso le banche dati istituzionali l’iscrizione e la regolare frequenza scolastica di uno o più minorenni presenti nel nucleo familiare, è tenuto a richiedere ai genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) la produzione di documentazione integrativa.

La richiesta deve essere formulata in modo esplicito, tracciabile e conforme alle indicazioni operative fornite dal ministero del lavoro: la comunicazione dell’obbligo di presentazione documentale rappresenta infatti l’avvio formale del procedimento correttivo e costituisce un adempimento essenziale ai fini della verifica del requisito di ammissibilità al beneficio.

Termine per la presentazione della documentazione

Il decreto stabilisce un termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, entro cui il genitore o il tutore legale deve fornire documenti idonei a comprovare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il mancato rispetto di tale scadenza, in assenza di cause giustificative, comporta l’avvio della fase di sospensione del beneficio economico.

Tipologia di documentazione ammessa

La documentazione ritenuta idonea per attestare l’iscrizione e la frequenza scolastica può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo questi documenti.

  • Certificato di iscrizione rilasciato dall’istituto scolastico frequentato.
  • Attestazione di frequenza scolastica per l’anno in corso, sottoscritta dalla segreteria della scuola.
  • Comunicazioni formali dell’istituto scolastico relative alla presenza regolare dell’alunno.
  • Documentazione relativa all’istruzione parentale, se autorizzata ai sensi della normativa vigente.
  • Attestazioni di iscrizione e frequenza a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), riconosciuti dalla Regione o da enti accreditati.

La documentazione deve essere autenticata o accompagnata da autodichiarazione e deve riferirsi all’anno scolastico in corso, in quanto la verifica riguarda l’assolvimento attuale e non pregresso dell’obbligo di istruzione.

Impegni inseriti nel Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS)

Nel caso in cui l’adempimento dell’obbligo di istruzione non sia documentabile entro i termini stabiliti ma vi siano margini per il recupero, l’operatore sociale provvede a inserire nel PaIS uno specifico impegno da parte dei genitori o dei soggetti responsabili volto a garantire la ripresa della frequenza scolastica nel più breve tempo possibile.

L’impegno deve essere formulato in modo chiaro e misurabile, e deve prevedere:

  • l’indicazione della scuola o percorso formativo di iscrizione;
  • il termine previsto per l’effettiva ripresa delle lezioni da parte del minore;
  • l’eventuale coinvolgimento di servizi specialistici in caso di difficoltà educative, psicologiche o relazionali.

Attivazione di servizi di supporto alla genitorialità

Parallelamente, il decreto prevede la possibilità di attivare servizi di sostegno per l’intero nucleo familiare, con l’obiettivo di:

  • rafforzare la consapevolezza del ruolo educativo dei genitori;
  • intervenire in situazioni di disagio familiare o deprivazione socio-educativa;
  • facilitare l’accesso a misure integrative (tutela minorile, mediazione familiare, percorsi formativi per adulti).

Sospensione e decadenza del beneficio economico

Il decreto stabilisce che, decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del Patto per l’Inclusione Sociale senza che sia stata ripresa la frequenza scolastica da parte del minore, il beneficio economico viene sospeso a partire dal mese successivo, sospensione che avviene in modo automatico e viene comunicata all’Inps tramite i sistemi informativi integrati.

In caso di mancato adempimento senza giustificato motivo degli impegni assunti nel PaIS, è poi prevista la decadenza dal diritto all’assegno di inclusione ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera c), del DL 4 maggio 2023, n. 48. La decadenza si verifica nei seguenti casi:

  • mancata iscrizione del minore a un percorso di istruzione o formazione entro i termini concordati;
  • assenze prolungate e non giustificate che configurano elusione dell’obbligo di istruzione;
  • rifiuto ingiustificato di collaborare con i servizi sociali o mancata sottoscrizione del PaIS.

La decadenza comporta l’interruzione definitiva del beneficio e l’impossibilità di presentare una nuova domanda per un periodo minimo, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

Verifica da parte dei servizi sociali e riattivazione del beneficio

Durante il periodo di sospensione, ma anche in caso di esito positivo della ripresa della frequenza, l’operatore sociale è tenuto a effettuare verifiche mensili, volte a monitorare:

  • la continuità della frequenza scolastica del minore;
  • il rispetto degli impegni assunti nel PaIS da parte dei genitori;
  • l’eventuale necessità di ricalibrare il progetto personalizzato di inclusione.

Nel caso in cui venga accertata la ripresa della regolare frequenza scolastica, il decreto prevede che l’assegno di inclusione venga riattivato automaticamente dal mese successivo alla data dell’avvenuto riscontro positivo. Tale accertamento può avvenire attraverso:

  • la consultazione aggiornata dei dati ANIST tramite GePI;
  • la ricezione di documentazione attestante la frequenza;
  • la dichiarazione formale della scuola, nel caso di istruzione parentale o percorsi formativi non registrati.

La riattivazione avviene senza necessità di nuova domanda da parte del nucleo familiare, ma è subordinata alla certificazione del rispetto degli obblighi educativi da parte dei genitori.

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