Nuovo regime impatriati 2025: chiarimenti su attività collaterali e lavoratori BERS

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In data 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte a interpello che offrono importanti chiarimenti in merito al “nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, nell’ambito della più ampia riforma fiscale attuata in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

Le risposte, nn. 263 e 264 del 2025, affrontano questioni di notevole rilievo operativo per i contribuenti e per i datori di lavoro che intendano applicare il nuovo regime.

In particolare:

  • la prima chiarisce l’ambito applicativo del nuovo regime e, in particolare, la possibilità per il lavoratore impatriato di svolgere attività lavorative ulteriori o collaterali rispetto a quella principale oggetto dell’incentivo, nonché le conseguenze di tali attività sul requisito del periodo minimo di residenza all’estero;
  • la seconda analizza la situazione di un lavoratore rientrato in Italia dopo aver prestato servizio presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), istituzione finanziaria internazionale con sede a Londra, chiarendo se in tali circostanze possa applicarsi la preclusione prevista per i funzionari delle istituzioni dell’Unione europea.

Prima di entrare nel merito delle due risposte dell’Agenzia, vale la pena riepilogare le principali novità del nuovo regime impatriati, che segna un netto cambio di passo rispetto alla disciplina storica dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, più volte modificata nel tempo.

Nuovo regime impatriati: quadro normativo e principali novità

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati è oggi regolato dall’articolo 5 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, entrato in vigore il 29 dicembre 2023 e applicabile ai contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986).

L’obiettivo è incentivare il rientro di lavoratori altamente qualificati o specializzati, favorendo il trasferimento stabile della residenza fiscale nel territorio nazionale. Il beneficio si applica a lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi che producono redditi in Italia e rispettano precisi requisiti soggettivi e temporali.

Il beneficio fiscale

La norma stabilisce che i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, entro un limite annuo massimo di 600.000 euro.

Ciò significa che la metà del reddito di lavoro prodotto in Italia non è imponibile, a condizione che il contribuente rispetti le condizioni previste dalla norma.

I principali requisiti

Il comma 1 dell’articolo 5 individua quattro condizioni fondamentali per accedere all’agevolazione:

  1. Residenza fiscale in Italia: il lavoratore deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno quattro periodi d’imposta consecutivi;
  2. Precedente residenza all’estero: non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  3. Svolgimento dell’attività in Italia: l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  4. Alta qualificazione o specializzazione: il lavoratore deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007, che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle competenze specialistiche.

Il rafforzamento del requisito di permanenza all’estero

Una delle principali novità introdotte dal nuovo regime riguarda l’estensione del periodo minimo di residenza all’estero in presenza di rapporti di continuità lavorativa con il datore estero.

In particolare:

  • se il lavoratore, dopo il rientro, presta la propria attività per lo stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta da tre a sei anni;
  • se, invece, prima del trasferimento all’estero era già impiegato in Italia per lo stesso soggetto (o per una società del gruppo), tale requisito sale a sette anni.
NOTA BENE: La disposizione si applica anche ai rapporti di lavoro autonomo o assimilato: dunque, la semplice modifica del contratto o della forma di collaborazione non è sufficiente per eludere la condizione del legame con il precedente datore di lavoro. È questa una differenza sostanziale rispetto al vecchio regime, che in molti casi non prevedeva un vincolo così rigoroso sulla continuità del rapporto lavorativo.

Il concetto di “gruppo” e i controlli

La norma chiarisce che si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti legati da un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, o che sono sottoposti al comune controllo di un altro soggetto. 

Questa definizione ampia implica che anche un rientro presso una società diversa ma controllata (o controllante) del datore estero possa determinare l’applicazione del requisito rafforzato di permanenza all’estero.

Regime più selettivo e focalizzato

Rispetto alla versione precedente della disciplina (art. 16 D.Lgs. 147/2015), il nuovo impianto normativo è più selettivo sotto vari profili:

  • la percentuale di esclusione del reddito imponibile scende dal 70% al 50%;
  • viene introdotto un tetto massimo di reddito agevolabile (600.000 euro);
  • il beneficio è circoscritto a soggetti altamente qualificati;
  • si riduce la platea dei contribuenti potenzialmente ammessi e si rafforzano i controlli su residenza, durata della permanenza all’estero e discontinuità del rapporto di lavoro.

Infine, la normativa richiama anche la disciplina prevista dall’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, secondo cui i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni UE – se trasferiti per motivi di servizio in un altro Stato membro – sono considerati ex lege fiscalmente residenti nello Stato di origine.

Questo principio, già chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, comporta che tali soggetti non possano accedere al regime impatriati, poiché non soddisfano il requisito della residenza estera effettiva.

Attività collaterali e periodo minimo di residenza all’estero

La prima delle due risposte pubblicate il 13 ottobre 2025, la n. 263, affronta un caso concreto di rientro in Italia accompagnato dallo svolgimento di più attività lavorative, tema che ha suscitato numerosi dubbi interpretativi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime impatriati.

Il contribuente, cittadino italiano, aveva trasferito la propria residenza all’estero a partire dal 1° gennaio 2023 per svolgere un’attività di lavoro dipendente presso una società estera. Durante il periodo di permanenza all’estero, tuttavia, aveva continuato a collaborare con un’università italiana, in qualità di docente a contratto, svolgendo attività di insegnamento sia da remoto che con presenza in Italia.

L’interessato ha comunicato l’intenzione di rientrare in Italia nel 2026, per assumere un impiego come dipendente presso una nuova società non collegata né partecipata da quella estera, e di proseguire contestualmente la collaborazione con l’università.

Nei tre periodi d’imposta antecedenti al rientro, egli non risulta fiscalmente residente in Italia e si impegna a mantenere la residenza nel Paese per almeno quattro anni, come richiesto dalla normativa.

La collaborazione con l’università, iniziata nell’anno accademico 2022/2023, si rinnova di anno in anno attraverso nuovi contratti di incarico.
Nella documentazione integrativa presentata all’Agenzia, l’istante ha precisato che tale attività è iniziata prima del trasferimento all’estero, proseguendo senza interruzioni anche durante il periodo di residenza fuori dall’Italia.

Il dubbio interpretativo riguardava dunque la possibilità di applicare il regime impatriati al reddito da lavoro dipendente che sarà prodotto in Italia a partire dal 2026, nonostante la prosecuzione della collaborazione con l’università italiana.

La posizione del contribuente

Nella propria istanza, il lavoratore riteneva di poter beneficiare del nuovo regime impatriati con riferimento esclusivo al reddito da lavoro dipendente che deriverà dal nuovo impiego presso la società italiana, diversa da quella estera.
Riconosceva invece che i redditi derivanti dall’attività di collaborazione universitaria non potessero essere agevolati, trattandosi di un’attività svolta in favore del medesimo soggetto (l’università) per cui aveva già lavorato prima del trasferimento all’estero, e quindi in assenza del requisito di residenza estera di almeno sette periodi d’imposta previsto in tali casi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le condizioni generali del nuovo regime agevolativo di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, ha sostanzialmente confermato la soluzione prospettata dal contribuente, ribadendo alcuni principi fondamentali di interpretazione.

In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che:

  • il contribuente potrà fruire del nuovo regime impatriati limitatamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a partire dal 2026, a condizione che ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla norma (residenza, durata minima, qualificazione, prevalenza dell’attività in Italia);
  • la prosecuzione della collaborazione coordinata e continuativa con l’università italiana non costituisce di per sé una causa ostativa all’applicazione del regime, ma i relativi redditi non potranno beneficiare dell’agevolazione, in quanto l’attività è resa in favore dello stesso soggetto per cui il contribuente aveva già operato prima dell’espatrio;
  • di conseguenza, in assenza del requisito rafforzato di sei o sette anni di residenza all’estero, previsto nei casi di continuità con il datore di lavoro, i compensi percepiti dall’università dovranno essere tassati ordinariamente.

L’Agenzia ha quindi precisato che il nuovo regime non vieta lo svolgimento di attività collaterali o plurime da parte del lavoratore impatriato, ma distingue chiaramente i redditi che possono beneficiare dell’agevolazione da quelli che ne restano esclusi. La discriminante è rappresentata dalla discontinuità del rapporto di lavoro rispetto al periodo di espatrio e dal rispetto del periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma.

Implicazioni operative

La risposta n. 263/2025 assume rilievo perché conferma, in modo esplicito, che il nuovo regime impatriati può coesistere con altre attività lavorative svolte parallelamente dal contribuente, purché le stesse non rientrino tra quelle per cui esiste continuità con i rapporti lavorativi precedenti.
Ciò significa che il contribuente potrà beneficiare della detassazione del 50% dei redditi prodotti con il nuovo impiego in Italia, ma non potrà estendere il beneficio ai compensi derivanti da collaborazioni con soggetti già attivi nei periodi pre-impatrio.

Si tratta di un chiarimento di particolare importanza pratica, soprattutto per accademici, consulenti e professionisti che mantengono rapporti con enti italiani anche durante la permanenza all’estero.
L’Agenzia conferma dunque un principio di flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro al rientro, ma allo stesso tempo ribadisce l’esigenza di coerenza e discontinuità sostanziale per accedere all’agevolazione fiscale.

Lavoratori provenienti da istituzioni internazionali e regime di residenza “ex lege”

La seconda risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 264 sempre del 13 ottobre 2025, affronta una questione di particolare rilievo per i lavoratori italiani impiegati presso istituzioni internazionali o sovranazionali, che intendono rientrare in Italia dopo un periodo di attività all’estero.

Il dubbio principale riguardava la possibile applicazione della preclusione prevista per i funzionari delle istituzioni dell’Unione europea dall’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE, e, in particolare, se tale disciplina potesse essere estesa anche ai lavoratori impiegati presso enti internazionali non appartenenti formalmente all’Unione, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Infatti, l’istante, cittadino italiano residente nel Regno Unito e iscritto all’AIRE dal gennaio 2021, dopo la laurea in Economia e Finanza conseguita in Italia, ha lavorato dapprima presso la Banca europea degli investimenti (BEI) a Lussemburgo, dal gennaio 2021 all’ottobre 2022, e successivamente, dal 17 ottobre 2022, presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), con sede a Londra.

Intendendo rientrare in Italia nell’ottobre 2025 per motivi professionali e personali, chiede se potrà usufruire del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati.
Il dubbio nasce dal fatto che i funzionari delle istituzioni dell’Unione europea sono, per legge, considerati fiscalmente residenti nello Stato d’origine, anche se lavorano all’estero, e pertanto non possono accedere al regime impatriati.

L’interrogativo, quindi, è se questa regola possa valere anche per chi lavora presso istituzioni internazionali “non UE”, come la BERS.

La posizione del contribuente

Il contribuente ha sostenuto di non rientrare tra i soggetti disciplinati dall’articolo 13 del Protocollo n. 7, poiché l’attività svolta presso la BERS non costituisce un impiego “al servizio dell’Unione europea”.
Pertanto, riteneva di poter accedere al nuovo regime impatriati, a condizione di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha condiviso la tesi del contribuente, precisando che la BERS non rientra tra le istituzioni dell’Unione europea e che, di conseguenza, non si applica il regime di residenza “ex lege” previsto dall’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’UE.

Tale disposizione stabilisce che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni europee, quando si trasferiscono per motivi di servizio in uno Stato membro diverso da quello d’origine, continuano a essere considerati residenti fiscali nello Stato di provenienza.
Come chiarito anche dalla circolare n. 33/E del 2020, questa presunzione di residenza impedisce di accedere al regime impatriati, poiché viene meno il requisito della residenza estera effettiva.

Nel caso in esame, però, la BERS è un’organizzazione finanziaria internazionale autonoma, distinta dagli organi dell’Unione. Il lavoratore che vi presta servizio è quindi fiscalmente residente all’estero e, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 209/2023, potrà beneficiare del nuovo regime impatriati a partire dal 2026.

Implicazioni interpretative

La risposta n. 264/2025 assume particolare rilievo perché distingue in modo chiaro le istituzioni dell’Unione europea dagli enti internazionali non appartenenti all’UE, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
L’Agenzia precisa che la preclusione al regime impatriati prevista per i funzionari e gli agenti delle istituzioni comunitarie non può essere automaticamente estesa ai lavoratori di organizzazioni internazionali indipendenti, anche se operano nel contesto europeo o perseguono finalità di interesse pubblico.

Sul piano pratico, il chiarimento consente di affermare che i cittadini italiani impiegati presso enti come la BERS, la Banca Mondiale o altre organizzazioni non UE possono accedere al regime impatriati al momento del rientro, purché rispettino le condizioni previste dal D.Lgs. 209/2023.
Resta invece esclusa l’agevolazione per i funzionari delle istituzioni europee propriamente dette — come Commissione, Parlamento, Consiglio, BEI o BCE — che, in virtù del Protocollo n. 7, sono considerati residenti fiscali in Italia anche durante l’incarico estero.

Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate delimita con precisione l’ambito soggettivo del nuovo regime, coerentemente con la sua finalità: premiare chi ha effettivamente maturato un periodo di residenza fiscale all’estero e sceglie di riportare in Italia la propria competenza professionale, e non chi risulta residente nel Paese solo in virtù di una presunzione giuridica.

Le risposte n. 263 e 264 del 13 ottobre 2025 segnano un momento importante nell’interpretazione del nuovo regime impatriati: l’Agenzia conferma un approccio rigoroso sulla discontinuità lavorativa e la residenza effettiva all’estero, ma apre anche a una maggiore flessibilità per i casi di attività multiple o provenienza da enti internazionali non UE. In entrambi i casi, emerge l’obiettivo di garantire coerenza applicativa e prevenire usi distorti dell’agevolazione.
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