Modello 5/2025 Cassa Forense: scadenze, obblighi e contributi

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Si avvicina, per gli avvocati, la scadenza per l'invio del modello 5/2025, fissata per il 30 settembre 2025.

A questo proposito Cassa Forense ha messo a punto delle "Note illustrative per la compilazione del Modello 5/2025", con indicazioni utili all’adempimento dichiarativo e contributivo relativo all’anno di imposta 2024.

A seguire, una disamina dei chiarimenti forniti dall'Ente di previdenza degli avvocati, al fine di guidare gli iscritti negli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi all’anno d’imposta 2024.

Quadro normativo di riferimento  

Nelle note viene innanzitutto precisato che, sebbene dal 1° gennaio 2025 sia in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti tramite Mod. 5/2025 continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente Regolamento, in quanto i redditi e volumi d’affari dichiarati si riferiscono all’anno 2024.

Tuttavia, alcune novità del nuovo Regolamento producono effetti già dal modello in oggetto, tra cui:

  • lo spostamento del termine per il pagamento della prima rata dei contributi dal 31 luglio al 30 settembre 2025;
  • l’estensione del contributo soggettivo modulare volontario fino al 20% del reddito (fino al limite di € 121.900,00);
  • la possibilità di integrare il contributo soggettivo minimo ridotto entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa.

Obbligo di invio del Modello 5/2025  

Si rammenta che sono obbligati alla compilazione e trasmissione del modello:

  • tutti coloro che nel corso del 2024 risultino iscritti, anche per un solo giorno, alla Cassa Forense e/o ad un Albo forense italiano;
  • anche se privi di partita IVA, reddito, volume d’affari, o se non hanno presentato dichiarazione fiscale;
  • inclusi i praticanti abilitati, gli avvocati esteri iscritti in Italia e coloro che esercitano all’estero ma sono ancora iscritti a un Albo italiano.

Scadenze e modalità operative  

NOTA BENE: Il termine per l’invio del Mod. 5 è fissato al 30 settembre 2025 (che deve avvenire esclusivamente in via telematica).

Versamento dei contributi dovuti:

  • Prima rata: 30 settembre 2025
  • Seconda rata: 31 dicembre 2025
  • Contributo modulare volontario (eventuale): entro il 31 dicembre 2025

I pagamenti potranno essere effettuati tramite modello F24 (anche con compensazione) o tramite PagoPA.

Redditi e contributi: criteri di determinazione  

Le istruzioni operative differenziano le modalità di compilazione in base:

  • alla forma di esercizio dell’attività (individuale, associata, societaria);
  • al regime fiscale adottato (ordinario, forfetario, di vantaggio);
  • allo status previdenziale dell’iscritto (praticante, giovane avvocato, ordinario, pensionato, esonerato).

Il contributo soggettivo viene calcolato sul reddito professionale netto dichiarato, mentre il contributo integrativo è calcolato sul volume d’affari IVA.
È ammesso il versamento facoltativo di un contributo soggettivo modulare volontario (da 0% a 20%).

Soggetti tenuti all’invio del Mod. 5 bis/2025  

Nelle note viene rammentato che gli studi associati e le Società tra Professionisti (S.t.p.) che comprendono almeno un soggetto obbligato alla presentazione del Mod. 5 individuale devono trasmettere il Mod. 5 bis/2025 entro il 30 settembre 2025. L’invio è obbligatorio e non sostituisce il Mod. 5 individuale.

Soggetti tenuti all’invio del Mod. 5 ter/2025  

Le Società tra Avvocati (S.t.A.) iscritte nel 2024, anche per frazione d’anno, devono inviare, invece, il Mod. 5 ter/2025, sempre entro il 30 settembre 2025, indicando volume d’affari IVA, reddito, utili e compensi ai soci. È inoltre dovuto il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato.

Concordato preventivo biennale e altri regimi speciali  

Viene espressamente chiarito - come già anticipato dalla Cassa con nota del 25 ottobre 2024 - che il Concordato Preventivo Biennale (CPB), così come il regime agevolato per i lavoratori impatriati, non ha rilevanza ai fini previdenziali forensi. I contributi devono quindi essere calcolati e versati sulla base del reddito effettivo prodotto, al netto delle agevolazioni fiscali.

Sanzioni e rettifiche  

Il documento illustra in dettaglio il regime sanzionatorio, applicabile in caso di:

  • ritardato o omesso invio della dichiarazione;
  • omesso o insufficiente versamento dei contributi;
  • mancata comunicazione di eventuali variazioni o integrazioni dei redditi dichiarati.

Inoltre, è previsto l’obbligo di comunicare alla Cassa, entro 60 giorni, le eventuali rettifiche fiscali dichiarate all’Agenzia delle Entrate.

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