Imposte sostitutive: codici tributo F24 per premi, incrementi e trattamento accessorio

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Per il periodo d’imposta 2026, la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto tre distinte misure di imposta sostitutiva applicabili a specifiche componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia delle amministrazioni pubbliche.

In tutti i casi, l’imposizione agevolata sostituisce l’Irpef e le addizionali regionali e comunali, ed è applicabile salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Per consentire ai sostituti d’imposta il corretto versamento delle somme dovute tramite modello F24, l’Agenzia delle entrate ha emanato tre distinte risoluzioni (numero 2, 3 e 4), tutte datate 29 gennaio 2026, con cui sono stati istituiti gli specifici codici tributo.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  • lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro su turni,

siano assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, in luogo dell’Irpef ordinaria e delle relative addizionali.

Per il versamento tramite modello F24, la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 1076 – imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni;
  • 1610 – imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1929 – imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1933 – imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 1311 – imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.

Incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali

L’articolo 1, comma 7, della legge n. 199/2025 introduce, per il 2026, un’ulteriore misura agevolativa riguardante gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali:

  • sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.

Tali incrementi sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5%, in luogo di Irpef e addizionali, a condizione che il lavoratore abbia conseguito, nel 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Per il versamento dell’imposta tramite modello F24, la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 1075 – imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi;
  • 1609 – imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1926 – imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1927 – imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 1310 – imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.

Trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale della PA

Per il solo anno 2026, l’articolo 1, comma 237, della legge n. 199/2025 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi relativi al trattamento economico accessorio erogati al:

  • personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
  • personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico,

comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa.

Con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo sia per il modello F24 sia per il modello F24 Enti pubblici (F24 EP).

Per il modello F24:

  • 1077 – imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio;
  • 1611 – imposta dovuta in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1934 – imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 1935 – imposta dovuta in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1314 – imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui avviene il versamento.

Per il modello F24 Enti pubblici (F24 EP):

  • 179E – imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio;
  • 180E – imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 181E – imposta versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione.

Modalità di compilazione dei modelli F24 e F24 EP

Modello F24

Per tutte e tre le misure agevolative:

  • i codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”;
  • devono essere compilati esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”;
  • il campo “Mese di riferimento” indica il mese della trattenuta, nel formato 00MM;
  • il campo “Anno di riferimento” indica l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.

Modello F24 Enti pubblici (F24 EP)

Per il versamento dell’imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale:

  • i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F);
  • devono essere indicati esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “riferimento A” riporta il mese della trattenuta (00MM);
  • il campo “riferimento B” riporta l’anno d’imposta (AAAA);
  • i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
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