Imposta di bollo polizze vita: novità 2025 su versamento annuale e rateizzazione
Pubblicato il 05 giugno 2025
In questo articolo:
- Legge di bilancio 2025, novità imposta di bollo per le assicurazioni vita
- Versamento annuale imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita
- Contratti in essere al 1° gennaio 2025: versamento rateale dell’imposta già maturata
- Polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia
- Attività oggetto di emersione: novità sul bollo speciale
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Dal 2025 cambia il calendario fiscale per le imprese assicurative: l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti vita non sarà più dovuta al momento del riscatto, ma versata annualmente. Il nuovo meccanismo si applica anche ai contratti già in essere alla stessa data e prevede un piano di rateazione pluriennale per le imposte maturate fino al 31 dicembre 2024.
Le nuove regole sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025.
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di assolvere l’imposta mediante compensazione orizzontale con crediti relativi ad altri tributi, offrendo così alle imprese maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti fiscali.
Legge di bilancio 2025, novità imposta di bollo per le assicurazioni vita
La Legge di Bilancio 2025 introduce significative novità in materia di imposta di bollo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita, con particolare riferimento ai prodotti a contenuto finanziario. Le nuove disposizioni intervengono sulle modalità e sulle tempistiche di versamento dell’imposta dovuta dalle imprese di assicurazione in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.
Le modifiche mirano ad allineare il trattamento fiscale delle polizze assicurative a quello previsto per altri strumenti finanziari, introducendo un sistema più coerente e sistematico di imposizione. Con la circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce agli uffici chiarimenti operativi per l’applicazione uniforme delle nuove regole, analizzando nel dettaglio le disposizioni contenute nei commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024.
Versamento annuale imposta di bollo sui contratti di assicurazione sulla vita
A decorrere dal 1° gennaio 2025, le imprese di assicurazione sono tenute a versare annualmente l’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai contratti di assicurazione sulla vita con contenuto finanziario, disciplinati dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972. La modifica normativa, introdotta dall’articolo 1, comma 87, della Legge di bilancio 2025, si applica sia ai nuovi contratti stipulati dal 2025 sia a quelli già in essere a tale data.
Le polizze interessate sono quelle dei rami vita III e V, ossia:
- le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e natalità legate al valore di quote di OICR, fondi interni, indici o altri valori di riferimento (es. unit linked e index linked),
- e le operazioni di capitalizzazione, come definite dal Codice delle assicurazioni private (art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 209/2005).
Con la riforma, viene superato il precedente regime – in vigore fino al 31 dicembre 2024 – che prevedeva il versamento del tributo unicamente al momento del riscatto o del rimborso della polizza, generando un disallineamento rispetto ad altri strumenti finanziari. Il nuovo sistema, invece, impone il pagamento su base annuale, indipendentemente dalla scadenza del contratto.
Il versamento deve avvenire in modalità virtuale, tramite il modello F24, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642/1972 e dall’articolo 4 del DM 24 maggio 2012, già utilizzati per i conti correnti e gli altri prodotti finanziari. È previsto, inoltre, che l’imposta versata annualmente venga computata in diminuzione della prestazione assicurativa al momento del riscatto o della scadenza del contratto.
Contratti in essere al 1° gennaio 2025: versamento rateale dell’imposta già maturata
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica sia ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, sia a quelli già in essere a tale data. Per questi ultimi, l’applicazione delle nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo comporta la necessità di disciplinare anche le modalità di pagamento dell’imposta già maturata e accantonata fino al 31 dicembre 2024.
A tal fine, l’articolo 1, comma 88 della Legge n. 207/2024 ha stabilito un piano di rateazione quadriennale, rivolto alle imprese di assicurazione, per l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972). Il versamento dovrà essere effettuato come segue:
- 50% entro il 30 giugno 2025;
- 20% entro il 30 giugno 2026;
- 20% entro il 30 giugno 2027;
- 10% entro il 30 giugno 2028.
Nel caso in cui la polizza giunga a scadenza o venga riscattata (parzialmente o integralmente) entro il 30 giugno 2028, si applicano due regimi distinti:
- per l’imposta maturata fino al 2024, rimane fermo il piano di rateazione sopra descritto;
- per l’imposta dovuta dal 2025 in avanti, si applica il versamento annuale previsto dal comma 87.
Anche in questo contesto, l’importo dell’imposta versato dalle imprese di assicurazione, sia in forma annuale che rateale, è computato in diminuzione della prestazione assicurativa erogata al cliente al momento della scadenza o del riscatto della polizza. Tale computo avviene anche nel caso in cui l’imposta non sia stata ancora materialmente versata all’erario, ma sia semplicemente maturata secondo il piano previsto.
Ai fini operativi, la circolare n. 7/E del 2025 precisa che le somme versate in attuazione del piano di rateazione devono essere indicate esclusivamente nella sezione “importi a debito versati” del modello F24. Non è consentito compensare eventuali eccedenze di imposta con debiti relativi ad altri tributi, analogamente a quanto già previsto per il versamento annuale in modalità virtuale.
Infine, la circolare chiarisce che il nuovo regime si estende anche alle polizze emesse da imprese estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, a condizione che siano state stipulate da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In tali casi, qualora l’impresa estera non abbia optato per il versamento virtuale né abbia un rappresentante fiscale, l’obbligo di versamento rimane in capo alla società fiduciaria o all’intermediario residente che amministra o custodisce la polizza, secondo le modalità previste dalla normativa previgente.
Polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia
Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 si applicano anche alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, a condizione che tali contratti siano stipulati da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In tali casi, l’imposta di bollo — sia quella corrente (dovuta annualmente a partire dal 2025 ai sensi del comma 87), sia quella accantonata (maturata fino al 31 dicembre 2024, oggetto del comma 88) — può essere assolta direttamente in Italia dall’impresa estera oppure tramite un rappresentante fiscale autorizzato, che risponde in solido per il pagamento del tributo.
Per poter adempiere al versamento in modalità virtuale, è necessario che l’impresa estera:
- abbia esercitato o eserciti la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600/1973, relativa all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale percepiti da soggetti residenti;
- e abbia ottenuto l’autorizzazione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Nel caso in cui l’impresa estera non eserciti tale opzione e non sia autorizzata al pagamento virtuale, si distinguono due situazioni operative:
- se le polizze sono amministrate da una fiduciaria o da un intermediario residente, l’imposta di bollo continua ad essere dovuta e versata da tali soggetti, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012;
- se invece le polizze non sono amministrate da soggetti residenti, queste vengono considerate detenute all’estero e, di conseguenza, sono soggette all’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) da parte del contraente residente.
La circolare n. 7/E del 2025 ribadisce così l’importanza di individuare correttamente la struttura amministrativa e gestionale delle polizze estere, al fine di determinare chi è obbligato al versamento dell’imposta e secondo quali modalità, assicurando coerenza con la normativa nazionale.
Attività oggetto di emersione: novità sul bollo speciale
Per le attività finanziarie emerse tramite lo scudo fiscale, continua ad applicarsi l’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille, da versare entro il 16 luglio di ogni anno sul valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre precedente.
Dal 2025, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 87 e 88), questa imposta speciale deve essere calcolata al netto dell’imposta di bollo ordinaria annuale dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita. Le imprese assicurative devono, quindi, comunicare agli intermediari residenti l’importo del bollo versato ogni anno per consentirne lo scomputo.
Per le annualità fino al 2024, resta possibile detrarre l’imposta speciale dall’importo accantonato del bollo ordinario, da versare secondo le rate previste dal piano quadriennale (50%-20%-20%-10%).
Queste novità superano in parte i precedenti chiarimenti della circolare n. 29/E del 2012.
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