Credito d'imposta 4.0 con nuovo modello di domanda

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025 che disciplina le regole per le comunicazioni di accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali “4.0”, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 445-448, della L. n. 207/2024. Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro. 

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entrerà in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione attraverso il GSE.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

L’articolo 1, commi da 446 a 448 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un tetto massimo di spesa (euro 2.200 milioni) al credito d’imposta in beni strumentali materiali “4.0” effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione del beneficio. Nessuna modifica è stata, invece, prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1, comma 1057-bis, della L. 178/2020, che resta invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Per gli investimenti in beni materiali nuovi "4.0", poi, occorre tener presente la seguente distinzione:

  • per investimenti effettuati fino al 31.12.2024, ovvero "prenotati" entro il 31.12.2024 (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo) ed effettuati successivamente, il credito d'imposta, disciplinato dal comma 1057-bis, non è soggetto ad alcun limite di spesa;
  • per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, vige il limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Viene, inoltre, stabilito che - ai fini del rispetto del limite di spesa - l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2024. 

Sarà un apposto decreto direttoriale ad apportare le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni. 

Comunicazioni richieste per la fruizione del credito

Con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 sono state disciplinate le regole per le comunicazioni di accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali “industria 4.0”. Al fine di usufruire del credito d'imposta in esame sono richiesti alcuni specifici adempimenti.

In particolare, è necessario che l’impresa:

  • riporti sulle fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso richiamo della norma di riferimento. La mancanza di tale dicitura determina la revoca dell'agevolazione. Tuttavia, è possibile regolarizzare il documento già emesso. Quindi, se il documento è stato emesso in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro". Se, invece, sono state ricevute e-fatture, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso".
  • produca una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Oltre a ciò è necessario l'invio di specifiche comunicazioni, differenziate a seconda che l'agevolazione sia o meno soggetta al limite di risorse disponibili in quanto effettuata o prenotata dal 2025 o antecedentemente. La norma stabilisce infatti che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, il MIMIT trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, secondo l’ordine cronologico delle comunicazioni ricevute. 

Al raggiungimento dei limiti dei 2,2 miliardi, il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste di agevolazione. In pratica, una volta raggiunto il limite di risorse disponibili non sarà più possibile utilizzare il credito d’imposta. Da ricordare che per gli investimenti 2024, l’invio della comunicazione ex ante non è soggetto ad alcun termine perentorio (così come dall’interpello 260/E/2024).

Stando alla norma, per investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito; a tal fine, va compilato e inviato l'apposito modulo;
  • alla trasmissione - una volta completati gli investimenti - di una ulteriore comunicazione  (ex post) al GSE, per “aggiornare” le informazioni fornite in via preventiva.

Le citate disposizioni non prevedono che le comunicazioni ex ante ed ex post siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'' e, conseguentemente, alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito d’imposta, ma solo la sua concreta fruizione in compensazione. 

La trasmissione della comunicazione ex ante rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione di completamento, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Ciò posto, per l’Amministrazione finanziaria, l’azienda è tenuto a presentare la comunicazione ex post solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito d’imposta, quindi, si dovrà presentare la comunicazione ex ante, “senza” la necessità di ricorrere all'istituto della “remissione in bonis” e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Investimenti effettuati o prenotati nel 2025

Per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025 ovvero "prenotati" entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026, è necessario inviare tre distinte comunicazioni, utilizzando il nuovo modello di comunicazione nel quale va barrata la specifica casella relativa alla tipologia di comunicazione presentata ("preventiva", "preventiva con acconto", "di completamento").

Il modello è trasmesso in via “preventiva”, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato.  Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il D.M 15.05.2025, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva (quindi, della prima comunicazione). 

Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all'ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. 

Il modello è, altresì, trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31.01.2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31.12.2025;
  • ovvero entro il 31.07.2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30.06.2026.
Nota Bene
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il “mancato” perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Processo di prenotazione

Comunicazione preventiva

le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31.01.2026 indicando gli investimenti previsti e il credito d'imposta. L'ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

Conferma acconto

entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

Comunicazione completamento

Al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31.01.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025, ovvero entro il 31.07.2026 per gli investimenti completati entro il 30.06.2026. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Comunicazione già inviata con il vecchio modello

Per le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto (15.05.2025), hanno già comunicato - tramite il modello di cui all’allegato 1 al DM 24.04.2024  - gli investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ai fini della “prenotazione” delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva o  completamento. 

Le imprese che non si adeguano alle indicazioni previste entro il termine di 30 giorni, sono tenute a ripresentare il modello di comunicazione seguendo le nuove disposizioni, perdendo la priorità conseguente la comunicazione trasmessa in base al “vecchio” decreto direttoriale.

Conseguentemente, per questi, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione.

Impresa che ha già comunicato con modello da DM 24.04.2024

Ordine cronologico

Ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale), le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva), ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024).

Comunicazioni successive

Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Conseguenze mancato adeguamento

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.

Investimenti esclusi dalla prenotazione

Sul sito istituzionale del MIMIT viene affermato che:

  • per gli investimenti completati nel 2024,
  • per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata la prenotazione (accettazione ordine con pagamento acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione),

continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24.04.2024.

In particolare, per il Ministero, il modello di comunicazione va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 29.03.2024.

Monitoraggio e fruizione

Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Antrate, con modalità telematiche, entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente indicando anche l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. 

Il credito sarà utilizzabile dal 10° giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate. 

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione “non” deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Nel caso di indisponibilità, anche “parziale”, delle risorse, le comunicazioni si intendono in ogni caso trasmesse. n caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE fornisce una specifica comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni preventive presentate.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile ”è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati ..”. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi:  

  • in tre quote annuali di pari importo,
  • a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

Se l’interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di una delle quote, l'ammontare “residuo” potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (circolare 9/E/2021). Così, ad esempio, se a fronte di un credito d’imposta pari a 900 - da utilizzare in compensazione in tre quote di 300 nel 2024, 2025 e 2026 - l'impresa, nel corso del 2024, utilizzi il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi, sarà possibile utilizzare l'eccedenza di 50 (non utilizzata per incapienza nel 2024) “aggiungendola” alla quota di 300 di competenza dell’anno 2025.

Va, infine, sottolineato che il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007), al limite generale annuale di compensazione (€ 2.000.000 ex art. 34, L.388/00) nonché al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (DL 78/2010).

La norma, poi, disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere “riversato” dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Infine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione purché nel medesimo periodo d’imposta, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Contenuto del modello di comunicazione

Il modello di comunicazione si compone di:

  • un frontespizio, per l’indicazione dei dati dell’impresa e della tipologia di comunicazione;
  • una sezione, per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232 del 2016 e l’importo del credito d’imposta.

Nel frontespizio, dunque, oltre alla indicazione dei dati dell’impresa occorre barrare il tipo di comunicazione che ci si appresta ad inviare nonché riportare, eventualmente, l’importo dell’acconto versato.

Investimenti 2025 con il nuovo modello

Comunicazione preventiva

Barrare l'apposita casella indicando che trattasi di comunicazione che "non è collegata ad una precedente comunicazione preventiva".

Comunicazione preventiva con acconto

  • Barrare l'apposita casella
  • riportare il codice della comunicazione preventiva presentata, la data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili e il relativo importo.

Comunicazione completamento

  • Barrare l'apposita casella
  • barrare l'apposita casella per indicare che trattasi di comunicazione "collegata alla precedente comunicazione preventiva con acconto" riportando il relativo codice.

 

Investimenti già comunicati con il "precedente" modello

comunicazione preventiva

Barrare l'apposita casella indicando che trattasi di comunicazione "collegata alla precedente comunicazione preventiva di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024", con indicazione del relativo codice.

Comunicazione preventiva con acconto

  • Barrare l'apposita casella
  • riportare il codice della comunicazione preventiva presentata, la data di versamento dell'ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili e il relativo importo.

Comunicazione completamento

  • Barrare l'apposita casella
  • barrare l'apposita casella per indicare che trattasi di comunicazione  "collegata alla precedente comunicazione preventiva con acconto," con indicazione del relativo codice.

oppure che:

trattasi di comunicazione "collegata alla precedente comunicazione di completamento di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024", con indicazione del relativo codice.

Al perfezionarsi dell’invio, l’impresa ottiene una apposita ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta comunicato. Il credito “prenotato” è l’importo massimo fruibile in compensazione.  

 

Quadro Normativo

- MIMIT – DECRETO DIRETTORIALE N.1091 DEL 15 MAGGIO 2025;

- MIMIT – DECRETO DIRETTORIALE DEL 24 APRILE 2024;

- DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39.

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