Equo compenso avvocati: modificato il Codice deontologico forense

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Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha reso nota l’adozione della delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, con la quale è stata approvata una modifica all’articolo 25-bis del Codice deontologico forense, concernente le violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso.

L’intervento normativo si colloca nel solco della legge n. 49 del 2023, rafforzando, sul piano deontologico, i principi di correttezza e proporzionalità del compenso professionale dell’avvocato, con specifico riferimento ai rapporti regolati da convenzioni con determinati soggetti qualificati.

Le modifiche sono state adottate dopo l'istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avviata nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), per verificare l’esistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il divieto di pattuire compensi non equi nei rapporti convenzionali  

Il nuovo comma 1 dell’articolo 25-bis stabilisce espressamente che, nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta.

Il compenso deve, inoltre, essere determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti, quando il rapporto è regolato da convenzioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma associata o societaria, in favore di specifiche categorie di clienti.

I soggetti destinatari della disciplina sull’equo compenso  

La disposizione individua in modo puntuale i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di compensi non conformi ai criteri di equità. In particolare, la norma fa riferimento alle prestazioni rese in favore:

  • delle imprese bancarie e assicurative, delle società da esse controllate e delle loro mandatarie;
  • delle imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano occupato più di cinquanta lavoratori oppure abbiano conseguito ricavi annui superiori a dieci milioni di euro;
  • della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, con esclusione delle prestazioni rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

L’obbligo di informativa scritta a carico dell’avvocato  

Il comma 2 dell’articolo 25-bis introduce un obbligo informativo specifico nel caso in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi altra forma di accordo sia predisposta esclusivamente dall’avvocato.

In tali ipotesi, il professionista è tenuto ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare, in ogni caso, i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di equo compenso. Il mancato rispetto di tali criteri comporta la nullità della pattuizione, come espressamente previsto dalla legge sull'equo compenso.

Ambito di applicazione ed esclusioni  

Il comma 3 chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, precisando che il divieto di compenso non equo e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali instaurati con soggetti diversi da quelli espressamente individuati dal comma 1 dell’articolo 25-bis.

La previsione delimita in modo netto l’operatività delle regole deontologiche, evitando un’estensione generalizzata degli obblighi al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Il regime sanzionatorio disciplinare  

La modifica introdotta dal CNF assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare. In particolare:

  • la violazione del divieto di pattuire compensi non equi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura;
  • la violazione dell’obbligo di informativa scritta determina l’applicazione della sanzione dell’avvertimento.

Il rafforzamento del sistema sanzionatorio evidenzia la volontà dell’organo di autogoverno di assicurare un’effettiva tutela del principio di equo compenso, attribuendo alle relative disposizioni una concreta efficacia sul piano deontologico.

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