Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento
Pubblicato il 03 aprile 2026
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Con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, l’Inps ha fornito chiarimenti operativi in merito alla variazione del tasso di interesse di dilazione e differimento applicabile ai debiti contributivi.
La modifica deriva dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, che interviene sulla maggiorazione prevista dalla disciplina originaria contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402.
Determinazione del nuovo tasso di interesse
Il tasso base utilizzato è quello delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).
Alla data rilevante il tasso BCE è pari al 2,15% (in vigore dall’11 giugno 2025); applicando la nuova maggiorazione (tasso base: 2,15% e maggiorazione: +2,00%), il tasso complessivo risulta del 4,15% annuo
Ambito applicativo del nuovo tasso
Il tasso del 4,15% annuo si applica:
- alle rateazioni dei debiti contributivi;
- alle sanzioni civili oggetto di dilazione;
- alle richieste presentate a partire dal 28 marzo 2026 (entrata in vigore del decreto legge n. 38/2026).
Piani di ammortamento già in essere
Un aspetto di particolare rilievo riguarda i piani già autorizzati: la circolare stabilisce che i piani di ammortamento già notificati continuano ad applicare il tasso precedente e non subiscono dunque alcuna modifica.
Per quanto riguarda il differimento, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2026 anche se il pagamento avviene successivamente.
Come presentare una richiesta di dilazione
La richiesta di dilazione deve essere presentata all’INPS attraverso i canali telematici.
- Accesso al portale INPS;
- Selezione della funzione “rateazione debiti contributivi”;
- Inserimento dei dati richiesti;
- Invio della domanda;
- Attesa dell’esito.
La domanda deve contenere:
- identificativi del debitore;
- importo del debito;
- periodo di riferimento;
- proposta di piano di rientro.
L’INPS procede:
- alla verifica della posizione contributiva;
- alla valutazione della sostenibilità del piano;
- all’emissione del provvedimento.
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