Dilazione dei debiti contributivi fino a sessanta rate: cosa cambia
Pubblicato il 22 maggio 2026
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La circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 interviene sul nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25 febbraio 2026.
La novità principale consiste nella possibilità, in presenza dei presupposti previsti, di ottenere una dilazione fino a sessanta rate mensili per debiti contributivi non ancora affidati all’Agente della riscossione, per favorire il rientro in bonis del contribuente, assicurando al tempo stesso la riscossione graduale del credito previdenziale. La circolare, tuttavia, non si limita ad ampliare il numero massimo delle rate.
Finalità della nuova disciplina
La finalità principale della nuova disciplina è dunque favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione contributiva: la dilazione non viene presentata come una semplice agevolazione finanziaria, la circolare la qualifica infatti come uno strumento volto a consentire al contribuente di superare una situazione temporanea di difficoltà economico-finanziaria, mantenendo al tempo stesso un rapporto ordinato con l’Istituto.
In altri termini, il piano di pagamento rateale deve permettere al debitore di rientrare progressivamente dall’esposizione pregressa, ma senza interrompere il versamento della contribuzione corrente. Questo profilo è centrale. L’INPS collega infatti la concessione e il mantenimento della dilazione alla capacità del contribuente di rispettare due linee di adempimento:
- il pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento;
- il pagamento della contribuzione corrente mensile o periodica.
La logica della nuova disciplina è quindi duplice. Da un lato, l’Istituto concede al contribuente un arco temporale più ampio per estinguere il debito contributivo. Dall’altro lato, il contribuente deve dimostrare di avere intrapreso un percorso effettivo di riequilibrio, evitando la formazione di nuove omissioni contributive non regolarizzate.
Questa impostazione emerge con particolare chiarezza anche nella disciplina della seconda dilazione e della revoca. La rateazione è ammessa quando rappresenta uno strumento funzionale alla regolarizzazione. Non è invece ammessa quando viene utilizzata per differire indefinitamente l’adempimento contributivo o per accumulare nuova debitoria.
Ambito di applicazione
La circolare stabilisce che il nuovo Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, vale a dire dal 21 maggio 2026.
Vi è però una previsione di particolare interesse per le domande già presentate: la disciplina si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della circolare. In tale ipotesi, il debitore può chiedere la rideterminazione del numero delle rate.
Questa previsione è coerente con la logica di maggiore favore nei confronti del contribuente. Il legislatore e l’INPS intendono infatti estendere la nuova disciplina anche ai percorsi di regolarizzazione già avviati, purché ancora attivi.
Rideterminazione del numero delle rate
Per ottenere la rideterminazione del numero delle rate, il debitore deve presentare un’apposita istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare.
L’istanza deve essere trasmessa tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, utilizzando la funzione di Comunicazione Bidirezionale. Il contribuente deve selezionare la posizione contributiva interessata e scegliere l’oggetto “Recupero del Credito” e “Dilazioni Amministrative”.
Nel testo libero della richiesta devono essere indicati:
- la data della domanda di dilazione in corso;
- il nuovo numero di rate richiesto;
- le Gestioni coinvolte.
La rideterminazione non è automatica. La circolare precisa che il provvedimento presuppone il corretto pagamento delle rate del piano in corso e della contribuzione corrente. Tale precisazione è rilevante perché conferma che la nuova disciplina premia i contribuenti che hanno già intrapreso un percorso regolare di adempimento.
Quali debiti possono essere oggetto di dilazione
La dilazione riguarda quindi i debiti ancora in fase amministrativa o comunque non affidati al recupero coattivo mediante avviso di addebito.
Debiti per omissione ed evasione contributiva
La circolare precisa che possono essere oggetto di dilazione i debiti derivanti da omissione o evasione contributiva.
Rientrano, in particolare:
- i contributi dovuti mensilmente o periodicamente e non versati nei termini;
- i contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza;
- i contributi derivanti da denunce, registrazioni o dichiarazioni omesse o non conformi al vero;
- i contributi rilevati mediante atti notificati d’ufficio;
- i contributi accertati a seguito di verifiche ispettive;
- gli importi derivanti da comunicazioni di compliance;
- le somme indicate in comunicazioni di addebito notificate a seguito di controlli d’ufficio.
La dilazione può inoltre includere, nelle specifiche fattispecie, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. La circolare ricorda però che tale inclusione non elimina l’obbligo dell’INPS di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, il procedimento sanzionatorio amministrativo o penale previsto dalla normativa.
Intera esposizione debitoria verso le Gestioni INPS
Un punto centrale della nuova disciplina riguarda l’oggetto della domanda. Il contribuente, identificato dal codice fiscale, deve presentare una domanda riferita all’intera esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili nei confronti delle Gestioni amministrate dall’INPS.
La domanda non può quindi essere impostata in modo selettivo, scegliendo solo alcune partite debitorie da rateizzare, salvo il caso dei crediti oggetto di contestazione amministrativa o giudiziaria.
La circolare chiarisce che restano esclusi dall’esposizione debitoria complessiva i debiti del datore di lavoro domestico e quelli degli iscritti al Fondo clero. Queste posizioni possono essere oggetto di pagamento dilazionato in via autonoma, in ragione della loro specificità gestionale.
I limiti della dilazione
La nuova disciplina distingue due ipotesi principali, in funzione dell’importo del debito e della situazione dichiarata dal contribuente.
Il pagamento dilazionato può essere consentito:
- fino a trentasei rate mensili per importi fino a 500.000 euro, in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- fino a sessanta rate mensili per importi da 500.001 euro, sempre in presenza di una dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
La soglia di 500.000 euro assume quindi una funzione discriminante sia per il numero massimo delle rate, sia per l’individuazione dell’organo competente a decidere sulla domanda.
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria
Per accedere alla dilazione, il contribuente deve dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
La temporaneità è un elemento essenziale. La dilazione non è pensata per situazioni di insolvenza irreversibile, ma per casi nei quali il debitore possa ragionevolmente recuperare una condizione di equilibrio. L’Istituto deve poter ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi.
La circolare richiama anche situazioni contingenti ed eccezionali che possono incidere sugli obblighi contributivi correnti. A titolo esemplificativo, vengono menzionati:
- adempimenti annuali o infrannuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- crisi aziendali;
- processi di riconversione;
- ristrutturazioni aziendali con concessione di integrazione salariale straordinaria;
- crisi di particolare rilevanza sociale ed economica;
- esecuzione di provvedimenti giudiziali;
- mancato pagamento di crediti vantati verso soggetti pubblici o privati;
- fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria nei termini previsti dal codice penale.
La presenza di tali circostanze non comporta automaticamente la concessione della dilazione. Le situazioni indicate costituiscono elementi valutabili nell’ambito dell’istruttoria, in relazione alla posizione complessiva del contribuente.
Chi decide sulla domanda di dilazione
I Direttori provinciali, i Direttori di Filiale metropolitana e i Direttori di Filiale provinciale hanno il potere di:
- accogliere o respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili;
- decidere sulle domande relative a debiti contributivi in fase amministrativa fino all’importo di 500.000 euro;
- disporre l’annullamento o la revoca delle dilazioni.
Questa competenza si collega alla titolarità della gestione del credito. La struttura territoriale che gestisce il credito è infatti nella posizione migliore per valutare l’esposizione debitoria, il comportamento contributivo del debitore e le specificità del territorio.
I Direttori regionali e i Direttori di Coordinamento metropolitano hanno invece il potere di accogliere o respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili relative a debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.
La soglia quantitativa diventa quindi il criterio principale per distinguere la competenza decisionale.
Presentazione della domanda
La domanda di dilazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Il contribuente può procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato.
Il canale indicato dalla circolare è il Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile sul portale INPS. Per gli aspetti operativi specifici relativi alle singole Gestioni contributive, la circolare rinvia a un successivo messaggio dell’Istituto.
La domanda deve essere inoltrata alla struttura territorialmente competente alla gestione del credito. Se è coinvolta una sola struttura, l’individuazione è immediata. Se sono coinvolte più strutture territoriali, la domanda deve essere inviata alla struttura che gestisce l’importo maggiore.
Questa struttura ha il compito di coordinare l’istruttoria con le altre strutture interessate.
Il contribuente deve presentare un’unica domanda riferita all’intera esposizione debitoria in fase amministrativa, maturata nei confronti di tutte le Gestioni INPS.
Nella domanda devono essere indicati in dettaglio gli importi da regolarizzare. Il contribuente deve inoltre indicare il numero delle rate richieste, tenendo conto dei limiti massimi previsti:
- massimo trentasei rate per debiti fino a 500.000 euro;
- massimo sessanta rate per debiti superiori a 500.000 euro.
Questa impostazione impone una preventiva attività di verifica delle posizioni debitorie. La domanda deve infatti riferirsi alle evidenze risultanti dalle banche dati INPS, consolidate all’esito delle attività di normalizzazione effettuate dal contribuente insieme alla struttura competente.
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