Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: chiarimenti
Pubblicato il 16 settembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto importante in materia di detrazioni fiscali.
In particolare, con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025, è stato precisato che la detrazione IRPEF per oneri e spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico continua a spettare anche dopo che il figlio, non disabile, abbia compiuto il 30° anno di età. Ciò nonostante, per tali figli non si applichi più la detrazione per familiari a carico prevista dall’art. 12 del TUIR.
Vediamo quali sono le condizioni richieste.
Detrazioni per i figli a carico 2025
Con la legge di bilancio 2025 è cambiata la disciplina delle detrazioni per i figli a carico. Ora il beneficio massimo di 950 euro per ciascun figlio è previsto soltanto per quelli con un’età compresa tra i 21 e i 30 anni. Una volta superata questa soglia, il diritto alla detrazione viene meno, a meno che non si tratti di figli con disabilità: in questo caso, infatti, non è fissato alcun limite di età.
Premesso questo, un sostituto d’imposta chiede se il raggiungimento del 30° anno di età da parte di un figlio non disabile determini automaticamente la perdita della qualifica di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dal reddito posseduto.
In alternativa, domanda se tale condizione possa continuare a valere, qualora il figlio rispetti i limiti reddituali previsti dalla norma, così da consentire comunque ai genitori di usufruire delle detrazioni e deduzioni relative agli oneri e alle spese sostenuti nel suo interesse in sede di dichiarazione dei redditi.
La modifica dal 2025
Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2025, spetta una detrazione di 950 euro per ogni figlio (compresi quelli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi), purché abbiano un’età compresa tra i 21 e i 30 anni. La stessa detrazione si applica anche ai figli di 30 anni o più, qualora sia accertata una condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rispetto alla normativa precedente, che consentiva la detrazione a partire dai 21 anni senza un limite massimo di età, la nuova disciplina introduce quindi un tetto anagrafico: il beneficio è riconosciuto solo fino al compimento del 30° anno, salvo che per i figli con disabilità, per i quali resta valido anche oltre.
Sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025. In particolare, al paragrafo 1.3, è stato precisato che gli effetti delle nuove regole si estendono anche ad altre disposizioni che richiamano l’articolo 12 del TUIR.
Con riguardo ai figli a carico, la stessa circolare ricorda quanto previsto dal comma 4-ter del medesimo articolo 12, introdotto dal decreto-legge n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022): ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento ai soggetti menzionati nell’articolo, i figli esclusi dalla detrazione della lettera c) sono considerati comunque equiparati a quelli per i quali essa spetta.
Benefici fiscali e obblighi dichiarativi per i figli fiscalmente a carico
In conclusione, con risposta n. 243 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il figlio rispetta i limiti di reddito previsti per essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), la perdita delle detrazioni specifiche di cui all’art. 12 del TUIR non impedisce ai genitori di continuare a beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, delle deduzioni e delle detrazioni riconosciute per le spese sostenute nell’interesse dei figli, come previsto dagli artt. 10 e 15 del TUIR.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nelle istruzioni relative alla Certificazione Unica, il sostituto d’imposta deve riportare i dati dei familiari fiscalmente a carico del contribuente (ad esempio del dipendente), anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per applicare le detrazioni per familiari a carico previste dall’art. 12 TUIR o per altre spese sostenute nel loro interesse.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: