Decreto Lavoro 2026: come funzionano i nuovi incentivi alle assunzioni

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Con tre distinte circolari pubblicate il 14 maggio 2026, la n. 55 dedicata al Bonus giovani, la n. 56 relativa al Bonus ZES e la n. 57 riguardante il Bonus donne, l’Inps interviene a fornire istruzioni operative su quanto disposto dal decreto Lavoro (decreto legge 30 aprile 2026, n. 62), che introduce un pacchetto di nuove agevolazioni contributive finalizzate a sostenere l’occupazione stabile nel corso del 2026.

Si tratta di una serie di misure che si inseriscono nel quadro delle politiche attive del lavoro e puntano a ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di soggetti considerati svantaggiati o molto svantaggiati secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Le agevolazioni si applicano alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026 e prevedono, in presenza di specifici requisiti, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Le nuove agevolazioni contributive devono però essere lette nel contesto della normativa europea in materia di aiuti di Stato all’occupazione: le circolari richiamano infatti il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che disciplina le condizioni di compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri.

I bonus assunzioni rientrano tra gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e la compatibilità deriva principalmente dalla finalità occupazionale delle misure, che incentivano:

  • l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
  • la stabilizzazione dell’occupazione;
  • lo sviluppo economico delle aree territoriali più deboli.

Le agevolazioni possono quindi essere riconosciute soltanto nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, comprese quelle relative alla durata e ai massimali dell’aiuto.

Vediamo ora nello specifico quanto chiarito dall’Istituto in relazione a ciascuna tipologia di bonus.

Bonus ZES 2026: incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno

Il Bonus ZES rappresenta una delle principali misure introdotte dal decreto Lavoro 2026 per sostenere l’occupazione stabile nelle regioni del Mezzogiorno comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

L’agevolazione, disciplinata dall’articolo 3 del decreto e illustrata dall’Inps con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026, prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026, con l’obiettivo di favorire:

  • l’incremento dell’occupazione stabile;
  • il rilancio produttivo del Mezzogiorno;
  • la riduzione dei divari territoriali;
  • il reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati di lunga durata.

Cos’è il Bonus ZES 2026

Il Bonus ZES 2026 consiste dunque in un incentivo contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva situata nella ZES unica nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Secondo quanto chiarito dalla circolare, l’incentivo è finalizzato a sostenere lo sviluppo occupazionale nelle aree del Mezzogiorno maggiormente interessate da criticità economiche e livelli occupazionali inferiori rispetto alla media nazionale.

L’agevolazione opera nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato e risulta subordinata a specifiche condizioni riguardanti:

  • il datore di lavoro;
  • il lavoratore assunto;
  • il mantenimento dell’incremento occupazionale;
  • il rispetto dei limiti dimensionali aziendali.

Quali regioni rientrano nella ZES unica

Le regioni ammesse all’incentivo sono:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Marche;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;
  • Umbria.

La presenza della sede di lavoro nella ZES unica rappresenta dunque una condizione essenziale per la fruizione dell’esonero contributivo.

La circolare Inps chiarisce che il requisito territoriale deve riguardare il luogo effettivo di svolgimento dell’attività lavorativa e non soltanto la sede legale del datore di lavoro.

Questo significa che:

  • un’impresa con sede legale fuori dalla ZES unica può comunque beneficiare dell’incentivo se l’unità produttiva si trova nelle regioni agevolate;
  • il trasferimento del lavoratore fuori dalla ZES unica comporta la perdita del beneficio a decorrere dal mese successivo al trasferimento.

Requisiti dei datori di lavoro

Il Bonus ZES 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata.

Possono quindi accedere all’agevolazione:

  • imprese;
  • studi professionali;
  • enti privati;
  • cooperative;
  • datori di lavoro agricoli.

Sono quindi esclusi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici individuati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Uno degli aspetti più rilevanti della misura riguarda il limite dimensionale aziendale: l’articolo 3 del decreto Lavoro 2026 prevede infatti che il datore di lavoro, nel mese in cui effettua l’assunzione incentivata, occupi fino a un massimo di dieci dipendenti. La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata nel mese dell’assunzione e al netto delle nuove assunzioni incentivate.

Secondo quanto precisato dall’Inps, le successive variazioni del personale non incidono sulla legittima fruizione del beneficio.

Pertanto:

  • il superamento del limite di dieci dipendenti dopo l’assunzione non determina la perdita dell’agevolazione;
  • la verifica va effettuata esclusivamente nel momento in cui viene instaurato il rapporto incentivato.

Ulteriore requisito richiesto riguarda la presenza della sede o unità produttiva nella ZES unica: la prestazione lavorativa deve infatti essere svolta effettivamente all’interno delle regioni ammesse all’incentivo.

Requisiti dei lavoratori

Il Bonus ZES 2026 può essere riconosciuto esclusivamente per l’assunzione di personale non dirigenziale.

Sono quindi esclusi dall’agevolazione:

  • dirigenti;
  • collaboratori autonomi;
  • lavoratori occasionali.

Per accedere all’incentivo, il lavoratore assunto deve avere compiuto almeno 35 anni di età alla data di instaurazione del rapporto di lavoro, requisito anagrafico che rappresenta una delle principali differenze rispetto al Bonus giovani 2026, che invece si rivolge ai soggetti under 35.

Il lavoratore deve inoltre risultare disoccupato da almeno ventiquattro mesi: ai fini della verifica del requisito, assumono rilevanza le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2015 in materia di stato di disoccupazione in base al quale sono considerati disoccupati:

  • i soggetti privi di impiego che abbiano dichiarato la disponibilità immediata al lavoro;
  • i lavoratori con redditi inferiori alle soglie fiscali previste dalla normativa.

La circolare Inps precisa che il datore di lavoro deve dichiarare la sussistenza dello stato di disoccupazione all’interno dell’istanza di richiesta dell’esonero.

Importo e durata dell’esonero

Il Bonus ZES 2026 prevede, come detto, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Restano peraltro esclusi dall’agevolazione:

  • i premi Inail;
  • le contribuzioni non aventi natura previdenziale;
  • alcune contribuzioni specificamente escluse dalla normativa.

L’incentivo può essere riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.

Per i rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato su base giornaliera, mentre nel caso di rapporti part-time l’importo massimo dell’agevolazione deve essere ridotto proporzionalmente in relazione all’orario di lavoro.

Durata e sospensione

Il Bonus ZES 2026 può essere fruito per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, essendo consentito il differimento temporale del periodo di fruizione.

NOTA BENE: l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere trasferito a un nuovo datore di lavoro nel caso di riassunzione del medesimo lavoratore durante il periodo agevolato, entro il limite residuo ancora spettante.

Assunzioni escluse

Sono esclusi dal Bonus ZES 2026:

  • le assunzioni con contratto a tempo determinato;
  • le trasformazioni di contratti a termine;
  • i rapporti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • il lavoro intermittente o a chiamata;
  • le prestazioni occasionali.

L’esclusione dei contratti a termine conferma la finalità della misura, orientata esclusivamente alla creazione di occupazione stabile e duratura.

Limite dimensionale aziendale

Uno degli elementi centrali della disciplina riguarda il limite massimo di dieci dipendenti.

La verifica deve essere effettuata nel mese dell’assunzione incentivata, considerando esclusivamente il personale già occupato ed escludendo dal conteggio i lavoratori assunti con il Bonus ZES.

La circolare Inps chiarisce che il requisito dimensionale non deve essere verificato nei mesi successivi all’assunzione, cioè che l’incremento successivo del personale non comporta la perdita del beneficio ed il controllo viene effettuato una sola volta, al momento dell’assunzione: si tratta evidentemente di una previsione diretta a favorire soprattutto le microimprese e le piccole realtà produttive del Mezzogiorno.

Divieto di licenziamento

Il Bonus ZES 2026 non spetta se il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, nella stessa unità produttiva.

Inoltre, il datore di lavoro non deve procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento del lavoratore assunto con l’incentivo o di un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella medesima unità produttiva.

La violazione di tale obbligo comporta infatti la revoca dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.

NOTA BENE: come chiarito dalla la circolare Inps, non assumono rilevanza ostativa i licenziamenti per superamento del periodo di comporto e quelli effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro.

Incremento occupazionale netto

Il Bonus ZES 2026 è subordinato al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, il che significa che la nuova assunzione deve determinare un aumento effettivo del numero dei lavoratori occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Il calcolo deve essere effettuato in conformità alle regole europee sugli aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, utilizzando il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA).

Nel calcolo assumono rilevanza:

  • lavoratori full time;
  • lavoratori part-time;
  • lavoratori stagionali.

Bonus donne 2026: esonero contributivo per le assunzioni femminili

Il Bonus donne 2026 rappresenta una delle principali misure introdotte dal decreto Lavoro 2026 per incentivare l’occupazione femminile stabile e favorire l’inserimento lavorativo delle donne svantaggiate e molto svantaggiate.

L’agevolazione è illustrata dall’Inps con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026 e si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro dirette a:

  • ridurre il divario occupazionale di genere;
  • sostenere le assunzioni a tempo indeterminato;
  • favorire il reinserimento lavorativo delle donne con maggiori difficoltà occupazionali;
  • incentivare l’occupazione nelle regioni della Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

Il Bonus donne 2026 consente infatti ai datori di lavoro privati di beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, entro specifici limiti economici e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale ed europea.

Cos’è il Bonus donne 2026

Si tratta di un esonero contributivo del 100% riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate o molto svantaggiate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Secondo quanto chiarito dalla circolare Inps n. 57/2026, la misura riguarda esclusivamente le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2026 e non si applica ai rapporti di lavoro a termine, alle trasformazioni di contratti già esistenti ed alle forme di lavoro escluse espressamente dalla normativa, proprio perché obiettivo del legislatore è favorire l’occupazione femminile stabile, soprattutto nei confronti delle categorie che presentano maggiori difficoltà di accesso o permanenza nel mercato del lavoro.

Quali lavoratrici possono beneficiare dell’incentivo

La normativa distingue tra donne molto svantaggiate e donne svantaggiate.

La classificazione assume rilevanza ai fini:

  • della durata dell’esonero;
  • dell’applicazione delle condizioni previste dal regolamento europeo;
  • dell’accesso alle maggiorazioni previste per la ZES unica.

Rientrano nella categoria delle donne molto svantaggiate le lavoratrici che, alla data dell’assunzione, risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Secondo quanto precisato dalla circolare Inps, il requisito deve essere verificato considerando il periodo antecedente all’assunzione.

La lavoratrice non deve avere svolto attività di lavoro subordinato di durata significativa; o attività autonoma o parasubordinata con redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa fiscale.

Sono inoltre considerate molto svantaggiate le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Tra le categorie individuate dalla normativa europea rientrano, ad esempio:

  • donne con età compresa tra 15 e 24 anni;
  • donne over 50;
  • donne prive di diploma di scuola secondaria superiore;
  • donne occupabili in settori caratterizzati da forte disparità uomo-donna;
  • donne appartenenti a minoranze etniche.

Sono considerata invece donne svantaggiate le lavoratrici che:

  • risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • appartengono alle categorie previste dal regolamento europeo sui lavoratori svantaggiati.

La normativa europea contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014 individua diverse situazioni di svantaggio occupazionale che consentono l’accesso all’incentivo.

L’Inps richiama a tale proposito il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, che definisce il concetto di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito.

Importi

Il Bonus donne 2026 prevede, come detto, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Restano esclusi dall’agevolazione:

  • i premi e contributi Inail;
  • le contribuzioni non aventi natura previdenziale;
  • alcune contribuzioni specificamente escluse dalla normativa.

L’importo dell’incentivo varia in base alla categoria della lavoratrice e alla residenza nella ZES unica.

Nella misura ordinaria, il Bonus donne 2026 riconosce un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta.

L’importo rappresenta il limite massimo agevolabile e deve essere riproporzionato:

  • nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese;
  • nei rapporti di lavoro part-time.

L’agevolazione opera esclusivamente sulla contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro.

Il decreto Lavoro prevede peraltro una maggiorazione dell’incentivo per le lavoratrici residenti nella ZES unica: in tali casi, infatti, il massimale dell’esonero può arrivare fino a 800 euro mensili per ciascuna lavoratrice. .

Le regioni interessate sono:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Marche;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;
  • Umbria.

Durata e sospensione

La durata del Bonus donne 2026 varia in funzione della categoria della lavoratrice assunta.

Nel caso di assunzione di donne molto svantaggiate, l’esonero contributivo può essere riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione, mentre per le lavoratrici svantaggiate, l’agevolazione spetta invece per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del periodo agevolato.

Rapporti di lavoro incentivati

Il Bonus donne 2026 si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato con contratti a tempo indeterminato full time, part-time, instaurati tramite cooperative di lavoro e ai rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.

NOTA BENE: nel caso della somministrazione, l’agevolazione spetta anche se la missione presso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

Rapporti esclusi

Non possono beneficiare del Bonus donne 2026:

  • i rapporti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • i contratti intermittenti o a chiamata;
  • le prestazioni occasionali;
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni di rapporti a termine.

Condizioni

Il riconoscimento del Bonus donne 2026 è subordinato al rispetto di una serie di condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Innanzitutto, il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi contributivi: la fruizione dell’incentivo richiede quindi il possesso del DURC regolare.

Inoltre, il Bonus donne 2026 spetta soltanto ai datori di lavoro che applicano correttamente i contratti collettivi nazionali, gli accordi territoriali ed i contratti aziendali eventualmente stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La misura richiede inoltre il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Uno degli elementi centrali della disciplina riguarda però il requisito dell’incremento occupazionale netto: la nuova assunzione deve determinare un incremento effettivo dell’organico rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La verifica deve essere effettuata secondo le regole previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Il calcolo considera i lavoratori full time, part-time ed i lavoratori stagionali, espressi in Unità di Lavoro Annuo (ULA).

Compatibilità con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

Il Bonus donne 2026 deve essere gestito nel rispetto dei criteri previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L’Inps ha chiarito che l’accoglimento delle domande resta subordinato:

  • alla disponibilità delle risorse stanziate;
  • ai vincoli territoriali previsti dal Programma;
  • ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa europea.

Bonus giovani 2026: requisiti, importi e condizioni

Il Bonus giovani 2026 prevede un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

L’incentivo opera entro specifici limiti economici e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato all’occupazione.

Cos’è il Bonus giovani 2026

Il Bonus giovani 2026 consiste in un esonero contributivo del 100% riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 appartenenti a categorie svantaggiate o molto svantaggiate.

La misura è prevista dall’articolo 2 del decreto Lavoro 2026 e viene applicata nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea.

Chi può assumere con il Bonus giovani

Il Bonus giovani 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata.

Possono accedere dunque all’incentivo:

  • imprese;
  • cooperative;
  • studi professionali;
  • enti privati;
  • datori di lavoro agricoli.

La circolare Inps conferma infatti l’inclusione del settore agricolo tra i beneficiari della misura.

Sono invece esclusi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici individuati dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Quali lavoratori rientrano nell’agevolazione

Il Bonus giovani 2026 si applica ai lavoratori con meno di 35 anni che rientrano nelle categorie di giovani svantaggiati o molto svantaggiati previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

La distinzione assume rilevanza soprattutto ai fini:

  • della durata dell’incentivo;
  • dell’applicazione delle condizioni europee sugli aiuti all’occupazione;
  • della verifica dei requisiti soggettivi del lavoratore.

Rientrano nella categoria dei giovani molto svantaggiati i lavoratori under 35 che, alla data dell’assunzione, risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; secondo quanto chiarito dall’Inps, il requisito deve essere verificato considerando il periodo antecedente alla nuova assunzione.

Il lavoratore non deve avere svolto attività di lavoro subordinato di durata significativa o attività autonoma o parasubordinata con redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa fiscale.

Sono inoltre considerati molto svantaggiati i giovani:

  • privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi;
  • appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati previste dal regolamento europeo.

Tra le categorie individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014 rientrano, ad esempio:

  • soggetti con basso livello di istruzione;
  • lavoratori occupabili in settori caratterizzati da forte disparità occupazionale;
  • soggetti appartenenti a minoranze etniche;
  • giovani con particolari difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Sono invece considerati giovani svantaggiati coloro che:

  • risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • appartengono alle categorie previste dal regolamento europeo sui lavoratori svantaggiati.

La normativa richiama inoltre il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, che definisce le condizioni per l’individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

Importo

Il Bonus giovani 2026 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Restano esclusi dall’agevolazione:

  • i premi e contributi Inail;
  • le contribuzioni prive di natura previdenziale;
  • alcune contribuzioni specificamente escluse dalla normativa.

Nella misura ordinaria, il Bonus giovani 2026 riconosce un esonero contributivo fino a 500 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.

L’importo costituisce il limite massimo agevolabile e deve essere riproporzionato nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese e in quelli part-time.

Per le assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica, il limite massimo dell’incentivo sale a 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

La maggiorazione si applica alle assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Marche;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia;
  • Umbria.

Durata e sospensione

Per i giovani molto svantaggiati, il Bonus giovani 2026 può essere riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione, mentre nel caso di giovani svantaggiati, l’incentivo spetta invece per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di assunzione.

La fruizione dell’esonero può essere sospesa esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento del periodo agevolato.

Rapporti di lavoro ammessi ed esclusi

Rientrano nel Bonus giovani 2026:

  • le assunzioni a tempo indeterminato full time;
  • i contratti part-time;
  • i rapporti instaurati tramite cooperative di lavoro;
  • i contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

NOTA BENE: nel caso della somministrazione, l’incentivo può spettare anche se la missione presso l’utilizzatore avviene a tempo determinato.

Non possono beneficiare del Bonus giovani 2026:

  • il lavoro domestico;
  • i rapporti di apprendistato;
  • il lavoro intermittente o a chiamata;
  • le prestazioni occasionali;
  • le trasformazioni di contratti a tempo determinato già esistenti.

Condizioni

Il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi contributivi: la fruizione dell’esonero richiede quindi il possesso del DURC. L’assenza di regolarità contributiva impedisce infatti il riconoscimento dell’incentivo.

Il Bonus giovani 2026 spetta esclusivamente ai datori di lavoro che applicano correttamente:

  • i contratti collettivi nazionali;
  • gli accordi territoriali;
  • i contratti aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La misura richiede inoltre il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Bonus giovani 2026 non spetta, inoltre, se:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • vengono violati diritti di precedenza;
  • il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato o controllato.

Il Bonus giovani 2026 richiede anche il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto: la nuova assunzione deve determinare un aumento effettivo dell’organico aziendale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La verifica deve essere effettuata secondo le regole previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Il calcolo considera lavoratori full time, part-time e stagionali, espressi in Unità di Lavoro Annuo (ULA).

Come presentare la domanda

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita domanda tramite i servizi online messi a disposizione dall’Istituto, secondo le modalità operative che saranno definite con successivi messaggi applicativi.

Le circolari Inps chiariscono che la richiesta dell’incentivo dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

Tra gli elementi che saranno oggetto di controllo rientrano:

  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • i dati del lavoratore assunto;
  • la tipologia contrattuale;
  • la sede di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • il possesso dei requisiti soggettivi;
  • il rispetto delle condizioni previste dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato.

Nel caso del Bonus ZES 2026, ad esempio, sarà necessario dichiarare:

  • la presenza dell’unità produttiva nella ZES unica;
  • il rispetto del limite dimensionale dei 10 dipendenti;
  • lo stato di disoccupazione del lavoratore da almeno ventiquattro mesi.

Per il Bonus donne 2026 e il Bonus giovani 2026, invece, il datore di lavoro dovrà attestare:

  • la condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato;
  • il rispetto dell’incremento occupazionale netto;
  • la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Procedura telematica

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

L’Inps renderà disponibili specifici moduli online dedicati alle singole agevolazioni.

La procedura sarà finalizzata a:

  1. acquisire i dati relativi all’assunzione;
  2. verificare la disponibilità delle risorse finanziarie;
  3. controllare la compatibilità dell’agevolazione con i limiti di spesa;
  4. autorizzare la fruizione dell’esonero contributivo.

Le imprese dovranno inoltre conservare tutta la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Tra i documenti maggiormente rilevanti rientrano:

  • dichiarazioni del lavoratore;
  • documentazione relativa allo stato di disoccupazione;
  • dati occupazionali aziendali;
  • documentazione relativa all’incremento occupazionale netto;
  • comunicazioni obbligatorie di assunzione.

Comunicazioni obbligatorie

La corretta gestione delle comunicazioni obbligatorie rappresenta una condizione essenziale per il riconoscimento degli incentivi.

Le circolari Inps richiamano espressamente l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo compreso tra:

  • la data di decorrenza del rapporto agevolato;
  • la data della comunicazione tardiva.

Un errore nella gestione amministrativa può infatti incidere direttamente sulla possibilità di fruire del beneficio contributivo.

Verifica delle risorse disponibili

Le agevolazioni introdotte dal decreto Lavoro 2026 sono riconosciute entro specifici limiti di spesa.

Le circolari precisano infatti che l’accoglimento delle istanze resta subordinato:

  • alla disponibilità dei fondi stanziati;
  • ai vincoli territoriali previsti dai programmi europei;
  • ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Questo significa che il possesso dei requisiti non garantisce automaticamente il riconoscimento dell’agevolazione nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Aggiornamento delle procedure UniEmens

L’Inps dovrà inoltre aggiornare le procedure UniEmens per consentire la corretta esposizione degli incentivi contributivi.

Le denunce contributive dovranno riportare:

  • i codici identificativi delle agevolazioni;
  • gli importi dell’esonero fruito;
  • i dati relativi ai lavoratori agevolati;
  • le informazioni necessarie ai controlli automatizzati.

Le agevolazioni, in sintesi

Misura

Destinatari

Importo massimo

Durata

Requisito territoriale

Bonus giovani

Under 35 svantaggiati

500/650 euro

12 o 24 mesi

Solo maggiorazione ZES

Bonus donne

donne svantaggiate

650/800 euro

12 o 24 mesi

Maggiorazione ZES

Bonus ZES

Over 35 disoccupati

650 euro

24 mesi

Obbligatorio

Allegati

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