Contributo di solidarietà 2023: derivati speculativi nel calcolo del patrimonio netto

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In data 3 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 5 con il quale si forniscono importanti chiarimenti in merito alla determinazione del contributo di solidarietà straordinario dovuto dalle imprese del settore energetico per l’anno 2023.

Oggetto del documento di prassi è l’individuazione delle componenti rilevanti nella determinazione del “cap” del 25% del patrimonio netto, previsto come limite massimo al prelievo straordinario sugli extraprofitti, introdotto dall’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

La finalità dell’intervento è quella di precisare che le variazioni di fair value sui derivati speculativi, contabilizzate nel conto economico e confluite nel patrimonio netto al 31 dicembre 2021, devono essere incluse nel calcolo del tetto massimo del contributo. L’Agenzia conferma, così, l’interpretazione secondo cui tali utili o perdite, a differenza delle riserve per operazioni di copertura, costituiscono extraprofitti effettivi espressivi della capacità contributiva richiesta dalla norma.

Contributo di solidarietà straordinario 2023: finalità, base imponibile e limite patrimoniale

Il contributo di solidarietà straordinario previsto per il 2023 è una misura introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 115-119, legge n. 197/2022), rivolta alle imprese che operano nel settore energetico, con l’obiettivo di intercettare e tassare gli extraprofitti generati in un contesto di forte aumento dei prezzi dell’energia.

Il contributo si applica con un’aliquota del 50% sulla quota di reddito complessivo IRES del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (quindi, per i soggetti con esercizio solare, l’anno 2022), nella misura in cui tale reddito ecceda almeno del 10% la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (ossia il quadriennio 2018–2021).

NOTA BENE: Tuttavia, per evitare prelievi eccessivi, la norma prevede un tetto massimo: l’importo del contributo non può superare il 25% del patrimonio netto dell’impresa rilevato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In pratica, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il limite patrimoniale è rappresentato dal 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021, e il contributo è dovuto in misura pari al minore tra l’importo teorico calcolato sull’eccedenza reddituale e tale limite patrimoniale. In questo modo si vuole garantire un equilibrio tra la tassazione straordinaria degli utili eccezionali e la capacità patrimoniale effettiva delle imprese.

Corretta determinazione del patrimonio netto ai fini del contributo

La corretta determinazione del patrimonio netto rappresenta un passaggio cruciale per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario, poiché costituisce il parametro su cui si applica il “cap” del 25% che limita l’importo massimo del prelievo.

Il principio di diritto n. 5/2025 ribadisce con chiarezza che, nel computo di tale limite, devono essere inclusi anche gli utili o perdite derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi, in quanto queste componenti concorrono direttamente al risultato d’esercizio e, di conseguenza, alla determinazione del patrimonio netto. Tali elementi, infatti, non sono classificabili come “componenti temporanee per natura”, a differenza dei derivati di copertura disciplinati dal cosiddetto cash flow hedge (CFH), i cui effetti sono rinviati agli esercizi futuri attraverso il meccanismo del recycling.

Proprio su questo punto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 339/2023, aveva chiarito che le riserve CFH, essendo indisponibili e contabilmente sospese, non possono essere considerate ai fini del patrimonio netto rilevante per il contributo, poiché non riflettono extraprofitti attuali ma solo potenziali. Viceversa, le valutazioni al fair value dei derivati speculativi, essendo già confluite nel conto economico dell’esercizio di riferimento (2021), esprimono effettivamente la capacità contributiva dell’impresa e devono quindi essere incluse nel computo del tetto massimo previsto dalla normativa.

In sintesi, il principio n. 5 sottolinea che una corretta lettura contabile e fiscale del patrimonio netto è essenziale per assicurare un’applicazione coerente e uniforme del contributo straordinario, evitando distorsioni dovute a errate esclusioni di componenti rilevanti.

Distinzione tra derivati speculativi e derivati di copertura (CFH)

Il principio di diritto n. 5/2025 effettua, così, una netta distinzione tra due categorie di strumenti derivati — i derivati speculativi e i derivati di copertura dei flussi finanziari attesi (CFH) — al fine di chiarire quali componenti patrimoniali rilevano nel calcolo del limite massimo (cap) del 25% del patrimonio netto per il contributo di solidarietà straordinario.

La distinzione è funzionale a delimitare correttamente la base patrimoniale utilizzabile e, soprattutto, ad assicurare che siano inclusi solo gli extraprofitti effettivi, cioè quelli che riflettono un reale incremento della capacità economica dell’impresa nel periodo di riferimento.

I derivati CFH, pur generando variazioni di fair value, danno origine a una riserva di patrimonio netto "indisponibile" e "temporanea", che viene “recycled” solo nel momento in cui i flussi finanziari coperti si realizzano. Per questa ragione:

  • non incidono immediatamente sull’utile d’esercizio;
  • non rappresentano extraprofitti attuali, ma proiezioni contabili rinviate a futuri esercizi;
  • non vanno inclusi nel patrimonio netto rilevante per il tetto del contributo.

Al contrario, i derivati speculativi:

  • non sono oggetto di copertura e quindi non seguono l’hedge accounting;
  • generano utili o perdite da fair value contabilizzati direttamente nel conto economico dell’esercizio;
  • hanno impatto immediato sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto;
  • devono quindi essere riconosciuti nel calcolo del cap del 25%, perché riflettono extraprofitti effettivi, espressivi della ricchezza straordinaria che il legislatore intendeva tassare.
NOTA BENE: l’Agenzia fa questa distinzione per garantire coerenza tra i principi contabili e la finalità del contributo di solidarietà, che è quella di colpire utili reali e non potenziali. L’inclusione nel patrimonio netto rilevante è ammessa solo per le componenti che esprimono ricchezza attuale, coerente con il risultato economico del periodo, escludendo le mere poste contabili rinviate.

Entrate: rilevanza immediata dei derivati speculativi

In conclusione, con il principio di diritto n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo definitivo che, in assenza dell’applicazione dell’hedge accounting, i derivati speculativi devono essere trattati come componenti immediatamente rilevanti sia dal punto di vista contabile che fiscale. Le variazioni di fair value registrate nel conto economico del 2021, positive o negative, concorrono direttamente al risultato di esercizio e, di conseguenza, devono essere incluse nel patrimonio netto rilevante ai fini del calcolo del cap del 25% previsto per il contributo di solidarietà straordinario.

L’Agenzia applica così un ragionamento per esclusione rispetto alla riserva CFH, sottolineando che ciò che è rilevante immediatamente ai fini del risultato economico dell’esercizio, lo è anche ai fini del computo del limite patrimoniale. Questo approccio risulta coerente con i principi espressi nella precedente risposta n. 339/2023, ma ne amplia l'applicazione distinguendo tra le diverse categorie di strumenti derivati in base alla loro effettiva incidenza patrimoniale ed economica.

Dal punto di vista giuridico e contabile, la posizione dell’Amministrazione si fonda sul principio della derivazione dal bilancio e della presa diretta, come previsto dall’art. 2 del DM 8 giugno 2011, secondo cui la rilevanza fiscale delle componenti reddituali segue l’imputazione al conto economico secondo le regole contabili applicabili. Ne consegue che, quando non si applica l’hedge accounting, i derivati speculativi producono effetti immediati che devono essere considerati anche nel calcolo del contributo di solidarietà.

Questo chiarimento si inserisce in un quadro più ampio di coordinamento tra disciplina contabile e tributaria, e contribuisce a definire con maggiore certezza la base patrimoniale da utilizzare per determinare il tetto massimo del contributo straordinario, rafforzando la coerenza del sistema e prevenendo comportamenti elusivi o interpretazioni difformi.

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