Conto Termico: rimodulazione delle risorse 2026 e proroga domande

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene sulla disciplina del Conto Termico 3.0 con un duplice obiettivo: da un lato, riequilibrare le risorse disponibili per il 2026; dall’altro, garantire continuità operativa agli operatori a seguito della sospensione del portale gestito dal GSE.

Con il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, viene infatti ridefinita la ripartizione dei limiti di spesa annua, mentre il Gestore dei Servizi Energetici introduce una proroga straordinaria dei termini per la presentazione delle domande.

Rimodulazione delle risorse: invariato il tetto, cambia la distribuzione

Il provvedimento ministeriale conferma il tetto complessivo di 900 milioni di euro, ma ne modifica la distribuzione interna tra i beneficiari:

  • 450 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni,
  • 450 milioni di euro ai soggetti privati.

La nuova ripartizione comporta, di fatto, un incremento di 50 milioni di euro a favore del comparto pubblico, rispondendo alla forte domanda registrata negli ultimi mesi.

La scelta si inserisce nel quadro delle previsioni del DM 7 agosto 2025 e si rende necessaria alla luce:

  • dell’elevato numero di istanze presentate;
  • della maggiore saturazione della quota destinata alle PA;
  • della necessità di preservare l’equilibrio finanziario del meccanismo.

Le ragioni dell’intervento: domande elevate e rischio di blocco

L’analisi condotta dal GSE ha evidenziato un andamento delle richieste non uniforme tra i diversi soggetti beneficiari, con una pressione significativa sul plafond destinato alle amministrazioni pubbliche.

In questo contesto:

  • il portale Portaltermico è stato temporaneamente sospeso per consentire le verifiche istruttorie;
  • le prenotazioni hanno superato ampiamente gli accessi diretti;
  • si è reso necessario intervenire per evitare effetti preclusivi sugli interventi già realizzati.

La rimodulazione, quindi, ha una funzione essenziale: assicurare la continuità del sistema incentivante, senza modificare il limite complessivo di spesa.

Ruolo del GSE e monitoraggio della spesa

Il decreto MASE del 10 aprile 2026 affida al GSE il compito di garantire l’operatività del sistema attraverso:

  • aggiornamento dei portali e dei sistemi informatici;
  • gestione dei flussi di domanda;
  • monitoraggio mensile degli impegni di spesa.

In particolare, verranno tracciati dati relativi a:

  • istanze presentate e ammesse;
  • incentivi impegnati e liquidati;
  • stato delle istruttorie.

Un sistema di controllo continuo che punta a prevenire nuove criticità e a mantenere sotto controllo l’evoluzione della spesa.

Proroga di 40 giorni: la risposta alla sospensione del Portaltermico

Accanto alla rimodulazione delle risorse, il GSE ha introdotto una misura correttiva di ampia portata per tutelare gli operatori penalizzati dalla sospensione del portale, avvenuta tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026.

Con la FAQ KB0017802 del 13 aprile 2026 viene stabilito che:

  • è riconosciuta una proroga automatica di 40 giorni;
  • la proroga si aggiunge al termine ordinario di 90 giorni dalla fine lavori;
  • non è richiesta alcuna comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Ambito di applicazione della proroga: perimetro esteso e casistiche operative

La proroga straordinaria di 40 giorni introdotta dal GSE presenta un ambito di applicazione particolarmente ampio, definito per intercettare tutte le situazioni in cui la sospensione del Portaltermico ha impedito o reso difficoltosa la presentazione delle istanze.

Nel dettaglio, la misura si applica a due macro-categorie di interventi.

Domande con scadenza nel periodo di sospensione

Rientrano innanzitutto le richieste per le quali il termine ordinario dei 90 giorni dalla data di fine lavori cade all’interno della finestra di indisponibilità del portale, ossia tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026.

In questi casi:

  • l’impossibilità tecnica di accesso al sistema avrebbe comportato la decadenza dal diritto all’incentivo;
  • la proroga interviene automaticamente, aggiungendo 40 giorni al termine originario, senza necessità di istanze o comunicazioni da parte del soggetto responsabile.

Interventi conclusi prima della sospensione

La portata della misura è ulteriormente ampliata includendo anche le richieste relative a interventi con data di fine lavori compresa tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026.

Si tratta di un’estensione rilevante perché:

  • non si limita alle sole scadenze cadenti nel periodo di blocco;
  • comprende anche interventi conclusi prima dell’indisponibilità del portale, i cui termini di presentazione risultano comunque impattati.

In questo modo, il GSE ha inteso sanare ex post le criticità operative, evitando disparità di trattamento tra operatori.

L’applicazione della proroga determina:

  • un nuovo termine ultimo calcolato sommando i 40 giorni al termine ordinario;
  • il mantenimento della decorrenza dalla data effettiva di fine lavori (che resta il riferimento giuridico);
  • l’estensione automatica a tutte le istanze interessate, senza oneri procedurali aggiuntivi.

Indicazioni operative specifiche:

  • in fase di compilazione, può essere indicata come data di conclusione dell’intervento la data di presentazione della domanda, esclusivamente per superare il blocco del sistema;
  • qualora ciò comporti incoerenze con la data dell’ultimo pagamento (oltre 120 giorni), anche quest’ultima può essere adeguata secondo le istruzioni fornite;
  • resta comunque obbligatorio allegare il Modello 7 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento, che consente al GSE di verificare la correttezza delle informazioni.

Il Gestore ha fornito indicazioni puntuali per la corretta presentazione delle istanze:

  • le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite Portaltermico;
  • è obbligatorio allegare tutta la documentazione prevista (asseverazioni, dichiarazioni, atti tecnici);
  • deve essere utilizzato il Modello 7 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento.

In alcuni casi specifici, per consentire l’invio della domanda:

  • la data di conclusione dell’intervento può coincidere con la data di presentazione;
  • eventuali incoerenze temporali nei pagamenti devono essere gestite secondo le indicazioni operative fornite dal GSE.

Decorrenza dei termini e attenzione alle scadenze

Un aspetto rilevante riguarda la natura dei termini:

  • il termine resta perentorio;
  • il dies a quo continua a coincidere con la data di fine lavori;
  • i 40 giorni aggiuntivi si sommano al termine ordinario, senza modificarne la struttura.
Ne consegue che le domande presentate oltre il nuovo termine non saranno ammesse.
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