Congedo parentale, indennità all’80%: casi pratici

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L’INPS, con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha illustrato il flusso procedurale da seguire per fruire dell’indennità di congedo parentale maggiorata all’80% della retribuzione media giornaliera.

L’indennità maggiorata spetta, a determinate condizioni, per un totale complessivo (di coppia) di 3 mesi, fino al 6° anno di vita del bambino o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore (articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di Bilancio 2025).

I mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono riconosciuti anche al genitore solo.

Congedo parentale con indennità maggiorata: casi pratici

L’INPS, con la circolare n. 95 del 2025, ha riportato alcuni casi a titolo esemplificativo, che aiutano lavoratori e datori di lavoro nella corretta gestione delle richieste.

Ecco la tabella riaasuntiva.

Esempio

Descrizione del caso

Soluzione 

A

Figlio nato il 20/11/2024. La madre lavoratrice dipendente termina la maternità il 20/02/2025. Il padre usufruisce di due mesi di congedo parentale (21/11/2024 - 20/01/2025).

Entrambi i mesi sono indennizzati all’80% (Legge di Bilancio 2023, 2024 e 2025). Resta disponibile 1 ulteriore mese indennizzabile all’80% entro i 6 anni del figlio.

B

Parto il 15/09/2024. La madre è in maternità fino al 15/02/2025. Il padre fruisce di tre mesi (ott-dic 2024) e un mese aggiuntivo (gen-feb 2025) di congedo parentale.

Due mesi sono indennizzati all’80%, uno al 30%. Il mese del 2025 è al 30% poiché i tre mesi "non trasferibili" sono già stati fruiti. La madre può usufruire di 1 mese all’80%.

C

Figlio nato e madre deceduta il 15/08/2024. Il padre fruisce del congedo alternativo e di 10 giorni obbligatori di paternità entro gennaio 2025.

Poiché l’obbligo si conclude dopo il 31/12/2024, il padre ha diritto a 3 mesi di congedo parentale all’80% se fruiti entro 6 anni del figlio.

D

Figlio nato il 16/01/2025. La madre, non lavoratrice, diventa dipendente il 01/06/2025. Il padre (Gestione separata) fruisce di 6 mesi di congedo al 30%.

La madre può fruire di 3 mesi indennizzabili all’80% (lug-set 2025). Le restano 2 mesi al 30% o non indennizzati, secondo il reddito.

E

Madre in maternità fino al 27/05/2025 (Gestione separata), diventa dipendente il 01/06/2026. Fruisce di 3 mesi di congedo (lug-set 2026). Padre lavoratore libero professionista non fruisce di congedo parentale

Solo 2 mesi sono indennizzabili all’80% (non trasferibili). Il terzo è al 30%. Restano 3 mesi al 30%.

F

Figlio nato il 20/12/2024. Madre in maternità (Gestione separata) fino al 20/03/2025. Dal 01/06/2026 è dipendente e fruisce di 3 mesi (lug-set 2026). Padre lavoratore libero professionista non fruisce di congedo parentale

Due mesi all’80% per nascita nel 2024. Il terzo mese (settembre) è al 30%. Non spetta il mese aggiuntivo 2025. Restano 3 mesi al 30%.

G

Figlio nato il 27/02/2026. Madre dipendente PA in congedo parentale da 01/06/2026 a 30/06/2026, con indennità al 100% da CCNL. Padre dipendente privato in congedo parentale da 01/06/2026 a 30/06/2026, con diritto a 3 mesi di indennità all’80%.

Compatibilità piena tra l’indennità all’80% per il padre e il trattamento migliorativo della madre previsto da CCNL.

 

Congedo parentale: modalità di fruizione e domanda

Il congedo parentale, anche con indennità maggiorata, può essere fruito per intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'indennità maggiorata è riconosciuta purché:

  • i primi 3 mesi (a coppia) di congedo parentale siano fruiti fino al 6° anno di vita del bambino o, in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
  • sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, con esclusione degli autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata.

Il genitore che intende avvalersi del congedo parentale deve presentare domanda:

  • al datore di lavoro secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni (non inferiore a 2 giorni per il congedo parentale a ore)
  • all’INPS, prima dell’inizio del congedo, in via telematica (portale istituzionale dell’INPS, Contact center Multicanale o Istituti di patronato)

La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale permette di selezionare il congedo parentale con indennità maggiorata.

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