Congedo parentale, indennità all'80% per 3 mesi: chiarimenti INPS

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Per il congedo parentale con indennità maggiorata, domanda telematica e nuovi codici congedo e codice conguaglio per le denunce contributive riferite a periodi di competenza con decorrenza 1° gennaio 2025.

Lo comunica l’INPS con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che rende fruibile, dal lavoratore, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, prevista dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Congedo parentale: misura dell’indennità

La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità), aumentando l’indennità economica spettante in caso di fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Più specificamente, l'indennità è riconosciuta, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione:

  • solo per il primo mese, all’80% della retribuzione media giornaliera. Introdotto dalla legge di Bilancio 2023, spetta se almeno un genitore ha concluso la maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2022, oppure se il figlio è nato dal 1° gennaio 2023;
  • anche per il secondo mese, sempre all’80% della retribuzione media giornaliera (inizialmente prevista al 60% dalla legge di Bilancio 2024, l'indennità è stata elevata all’80% dalla legge di Bilancio 2025). Spetta con maternità/paternità conclusa dopo il 31 dicembre 2023, oppure per figli nati dal 1° gennaio 2024;
  • anche per il terzo mese, all’80% della retribuzione media giornaliera. Introdotto con la legge di Bilancio 2025, spetta con maternità/paternità terminata dopo il 31 dicembre 2024, o per figli nati dal 1° gennaio 2025.

L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale e interessa:

  • tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria); 
  • entrambi i genitori, potendo essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, spiega l'INPS, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale
  • anche il genitore solo.

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, con esclusione degli autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata.

Congedo parentale: indennità maggiorata per lavoratori dipendenti – Quadro riepilogativo (2023–2025)

N. mesi indennizzati

% Indennizzo

Età massima minore

Condizioni

1 mese

80%

Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore

L. 197/2022 (Bilancio 2023) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2022 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2023

30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)

1 mese aggiuntivo

80%

Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore

L. 213/2023 (Bilancio 2024) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2023 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2024

30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)

1 ulteriore mese

80%

Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore

L. 207/2024 (Bilancio 2025) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità terminata dopo il 31/12/2024 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2025

30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)

6 mesi

30%

Entro i 12 anni di età del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento

Indipendente da decorrenze o reddito

Ulteriori 2 mesi (fino a 10/11 mesi)

0% 

Entro i 12 anni di età del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento

30% solo se reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

Al genitore solo sono riconosciuti tutti i mesi di congedo (11), di cui 9 mesi di congedo parentale indennizzati (3 mesi all’80% e 6 mesi al 30% della retribuzione)

Presentazione della domanda di congedo parentale

La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale istituzionale dell’INPS (percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”).

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact center Multicanale o agli Istituti di patronato.

Esposizione dei dati nel flusso Uniemens per il settore privato

L’INPS, con la circolare n. 95/2025 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, nuovi codici evento da utilizzare nel flusso Uniemens – sezione <PosContributiva> – per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai Fondi speciali. Si tratta dei seguenti codici:

  • PG4, per il congedo parentale in modalità oraria indennizzato all’80% fino a 3 mesi, fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento);
  • PG5, per il congedo parentale in modalità giornaliera, con le stesse condizioni di PG4.

ATTENZIONE: Come chiarito dall’INPS, questi codici sono utilizzabili in caso di fruizione, dal 1° gennaio 2025, di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” e relativi ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione in base alle leggi di Bilancio 2023 e 2024. In questi casi, il numero massimo di mesi indennizzabili all’80% sarà pari a uno o due, a seconda delle condizioni previste dalle normative in vigore all’epoca del riconoscimento.

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, il datore di lavoro deve valorizzare il codice L331: “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino – Art. 1, co. 217, L. 207/2024”

I codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025 (dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 , cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025, per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito).

I codici congedo e il codice conguaglio già in uso possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti, vale a dire :

  • per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, codici “PG0” (fruizione oraria) “PG1” (fruizione giornaliera)/codice conguaglio “L328”;
  • per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, “PG2” (fruizione oraria) e  “PG3” (fruizione giornaliera)/codice conguaglio “L330”.

Per eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice  “M047” (“Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”) e contestualmente procedendo al conguaglio della prestazione in misura dell’80% con il nuovo codice conguaglio ”L331“.

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