Computo periodo universitario militari: guida INPS Nuova Passweb
Pubblicato il 07 aprile 2026
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Il messaggio INPS n. 1200 del 3 aprile 2026 introduce importanti chiarimenti operativi in materia di riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi universitari per il personale militare.
Vediamo nel dettaglio.
Il computo ex art. 32 D.P.R. n. 1092/1973: natura e ambito applicativo
L’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che, nei confronti degli ufficiali per i quali sia richiesto il possesso di un titolo universitario, siano computati tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del corso di studi.
Si tratta di un meccanismo che consente di valorizzare, ai fini previdenziali, un periodo che precede l’effettivo ingresso in servizio, riconoscendo implicitamente il valore formativo del percorso universitario.
Il comma 2 dell’articolo 32 amplia peraltro il perimetro applicativo, includendo anche corsi universitari di durata inferiore alla laurea, purché richiesti come requisito per:
- la nomina in servizio permanente effettivo;
- l’ammissione ai corsi delle accademie militari.
Il computo è gratuito (senza onere per l’interessato), è qualificato come servizio computabile a domanda ed incide:
- sul trattamento pensionistico,
- sull’anzianità di servizio,
- sulla progressione di carriera.
Domanda per il riconoscimento
Il riconoscimento del periodo di studio non è automatico, ma subordinato ad istanza dell’interessato, presentata all’amministrazione militare di appartenenza.
L’Amministrazione militare deve verificare:
- la sussistenza del requisito del titolo di studio;
- la durata legale del corso;
- il collegamento tra titolo e accesso al ruolo.
Il riconoscimento non produce effetti solo pensionistici, ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla carriera.
Nuova Passweb
Nell’applicativo Nuova Passweb è stato istituito uno specifico tipo prestazione:
- “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)”
Secondo la guida allegata al messaggio (allegato n. 1), prima di procedere, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- credenziali SPID abilitate ai servizi per le amministrazioni;
- profilazione attiva su Nuova Passweb;
- disponibilità del provvedimento di computo;
- conoscenza:
- della data di conseguimento del titolo,
- del periodo da computare.
La procedura prevede:
- accesso al portale INPS;
- selezione del servizio:
- “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”;
- autenticazione tramite SPID.
Successivamente:
- selezione dell’applicazione Nuova Passweb;
- ricerca della posizione assicurativa dell’interessato.
È necessario aprire una nuova attività di servizio, accedere alla scrivania virtuale ed operare nella coda “Esecutore”.
Compilazione del provvedimento
I dati richiesti sono:
- numero del provvedimento;
- data della domanda;
- data del provvedimento;
- cassa pensionistica:
- sempre CTPS (Cassa trattamenti pensionistici dello Stato);
- data di accettazione:
- coincidente con la data del provvedimento.
È inoltre obbligatorio selezionare:
- “Personale militare alla data della domanda”
Inserimento del periodo di computo
Il periodo deve essere inserito indicando:
- data di inizio;
- data di fine;
- calcolo dei giorni;
- inserimento della riga.
Attenzione: il periodo deve essere inserito a ritroso dalla data di conseguimento del titolo.
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