Commercialisti, nuovo Regolamento formazione professionale continua: tutte le novità

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Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio lo scorso 25 settembre 2025.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con l’informativa n. 142/2025, ha illustrato agli iscritti le principali innovazioni introdotte dal provvedimento, che sostituisce integralmente la precedente disciplina in materia di aggiornamento formativo.

Come ha evidenziato il presidente del Consiglio Nazionale, Elbano De Nuccio, il nuovo quadro normativo rappresenta «un segnale concreto di attenzione alle diverse stagioni della vita professionale e un passo verso una formazione più vicina alle reali esigenze degli iscritti».

Tra le novità di maggiore rilievo, De Nuccio ha sottolineato l’esonero dagli obblighi formativi per gli iscritti over 65, l’introduzione della materia delle pari opportunità tra i crediti obbligatori e una nuova causa di esonero pensata per favorire la conciliazione vita-lavoro e sostenere la genitorialità.

Le nuove disposizioni rispondono concretamente alle esigenze dei professionisti, riconoscendo il valore di chi dedica gran parte della propria vita alla professione, senza per questo dover rinunciare al proprio equilibrio personale e familiare.

Finalità del nuovo Regolamento

Il provvedimento nasce con l’intento di adeguare il sistema formativo della categoria all’evoluzione normativa e alle trasformazioni della professione, promuovendo al tempo stesso una maggiore coerenza tra obblighi di aggiornamento, esigenze operative e contesto socio-economico.

In particolare, il Regolamento punta a:

  • rafforzare i principi di uguaglianza e inclusione, inserendo in modo strutturale la materia delle pari opportunità tra gli ambiti obbligatori della formazione, in linea con le politiche di parità di genere e valorizzazione delle diversità promosse a livello nazionale e comunitario;
  • favorire la semplificazione e la proporzionalità degli obblighi formativi, calibrando i percorsi di aggiornamento sulle diverse fasi della carriera, con specifiche misure di esonero o riduzione dei crediti per genitori e professionisti con maggiore anzianità;
  • riconoscere il valore dell’esperienza, prevedendo l’esonero totale dall’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano 65 anni nel triennio di riferimento, quale forma di apprezzamento per il patrimonio di competenze maturato nel tempo.

In sintesi, il nuovo impianto regolamentare vuole rendere la formazione più flessibile, inclusiva e aderente alla realtà professionale contemporanea, rafforzando il legame tra aggiornamento tecnico, responsabilità etica e crescita valoriale della professione.

Entrata in vigore e ambito di applicazione del nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, sostituendo integralmente la disciplina previgente emanata dal CNDCEC.

Sono tuttavia previste due eccezioni con efficacia immediata, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025:

  • l’articolo 11, relativo alle autorizzazioni ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti per l’organizzazione di attività formative;
  • l’articolo 16, che disciplina l’attribuzione dei crediti alle attività formative particolari e introduce la possibilità di calcolare i relativi crediti su base triennale anziché annuale.

Queste due disposizioni sono quindi già operative e possono essere applicate dagli iscritti e dagli enti autorizzati fin dal triennio formativo in corso.

A partire dal 1° gennaio 2026, invece, entreranno in vigore tutte le restanti norme del Regolamento, che definiscono in modo organico le modalità di svolgimento, la misurazione e il riconoscimento delle attività di aggiornamento professionale, nonché i casi di esonero, riduzione o equipollenza.

Sotto il profilo soggettivo, l’obbligo formativo riguarda tutti gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, indipendentemente dalla sezione di appartenenza (sezione A – Dottori Commercialisti, sezione B – Esperti Contabili) e dalla forma di esercizio della professione (individuale, associata o societaria).

Restano esclusi soltanto:

  • gli iscritti sospesi dall’esercizio della professione per tutta la durata della sospensione;
  • coloro che beneficiano di esoneri specifici previsti dal Regolamento stesso (es. per motivi di salute, maternità o paternità, anzianità superiore ai 65 anni);
  • gli iscritti non esercenti la professione in modo continuativo, purché dichiarino tale condizione secondo le modalità stabilite dal CNDCEC.

NOTA BENE: Inoltre, il nuovo testo precisa che l’obbligo di formazione professionale continua non sostituisce eventuali obblighi previsti da altri ordinamenti o registri professionali (ad esempio, quello dei revisori legali), per i quali restano ferme le disposizioni specifiche.

Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua introduce un impianto normativo profondamente rinnovato, volto a rendere più attuale, equo e coerente il sistema di aggiornamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Le modifiche, approvate dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale, puntano a semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e introdurre strumenti di maggiore flessibilità, tenendo conto delle diverse fasi della vita professionale e delle esigenze di conciliazione tra lavoro e vita privata.

In particolare, gli interventi più significativi riguardano gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 9, oltre all’Allegato 1, che aggiorna e riformula l’elenco delle materie oggetto di formazione, in linea con l’evoluzione della professione e con le nuove competenze richieste ai professionisti.

Le innovazioni introdotte si inseriscono in una strategia di riforma complessiva che punta a semplificare il sistema formativo, premiare il merito e la partecipazione attiva e garantire maggiore trasparenza nella gestione e nel riconoscimento dei crediti formativi.

Articolo 2 – Soggetti autorizzati e obblighi economici

L’articolo 2 del nuovo Regolamento introduce una precisazione rilevante in merito agli obblighi economici dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività formative.

In particolare, viene stabilito che tali soggetti sono tenuti al versamento degli importi previsti dall’articolo 13, comma 3, anche nel caso in cui gli eventi formativi siano organizzati in cooperazione, convenzione o collaborazione con gli Ordini territoriali.

La disposizione è finalizzata a garantire uniformità di trattamento tra tutti gli enti organizzatori e a prevenire comportamenti elusivi, assicurando così una corretta contribuzione al sistema formativo e una gestione trasparente delle risorse destinate alla formazione continua.

Articolo 5 – Contenuto dell’obbligo formativo

L’articolo 5 del nuovo Regolamento ridefinisce il contenuto dell’obbligo formativo, stabilendo che ogni iscritto all’Albo debba conseguire, per ciascun triennio di formazione, 90 crediti formativi professionali (CFP).
Almeno 9 crediti devono essere maturati attraverso attività aventi ad oggetto le seguenti materie:

  • deontologia e ordinamento professionale;
  • pari opportunità;
  • organizzazione dello studio professionale;
  • antiriciclaggio.

Non è consentito riportare nel triennio in corso i crediti formativi maturati nel periodo precedente, al fine di garantire l’effettivo aggiornamento continuo delle competenze professionali.

La vera novità introdotta dall’articolo è l’inserimento della materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di formazione.

Questa integrazione risponde all’esigenza di rafforzare i principi di uguaglianza, inclusione e parità di genere, in coerenza con i valori costituzionali e con le direttive europee in materia di non discriminazione e valorizzazione delle diversità, riconoscendo il ruolo del professionista anche come promotore di equità e responsabilità sociale all’interno della categoria.

Articolo 6 – Esclusione dall’obbligo formativo per gli iscritti over 65

L’articolo 6 del nuovo Regolamento introduce una misura di esonero totale dall’obbligo formativo per gli iscritti all’Albo che abbiano compiuto 65 anni di età o che li compiano nel corso del triennio formativo di riferimento.

Tali professionisti non sono tenuti all’adempimento della formazione professionale continua, a differenza della precedente disciplina che prevedeva, per la medesima categoria, una riduzione del monte crediti da 90 a 30.

La disposizione riconosce il valore dell’esperienza e dell’anzianità professionale maturata nel tempo, costituendo una forma di rispetto e valorizzazione delle competenze acquisite nel corso della carriera.

NOTA BENE: L’esonero riguarda esclusivamente la formazione interna all’Albo e non si estende ad eventuali altri obblighi formativi previsti da differenti ordinamenti, come ad esempio quello dei revisori legali dei conti.

Articolo 7 – Aggiornamento della disciplina dell’equipollenza

L’articolo 7 del nuovo Regolamento aggiorna la disciplina dell’equipollenza per adeguarla alle più recenti novità normative e per favorire una maggiore integrazione tra i diversi percorsi formativi obbligatori previsti per i professionisti.

In particolare, è previsto che la partecipazione a corsi aventi per oggetto le procedure di crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del sovraindebitamento, di durata non inferiore a 12 ore, consenta all’iscritto di assolvere l’obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 202 del 2014.

L’attestato di partecipazione deve indicare il numero effettivo di ore di corso dedicate alle materie della crisi; tale specificazione consente di riconoscere formalmente l’equipollenza e di attestare che la partecipazione al corso soddisfa i requisiti formativi stabiliti dal citato decreto ministeriale.

La disposizione introduce quindi una semplificazione procedurale e garantisce coerenza tra la formazione professionale continua e quella specialistica richiesta per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei gestori della crisi.

Articolo 8 – Esonero per genitorialità e conciliazione vita-lavoro

L’articolo 8 del nuovo Regolamento introduce una nuova causa di esonero parziale dall’obbligo formativo, finalizzata a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare e a sostenere la genitorialità.

In base alla disposizione, le professioniste in maternità possono beneficiare di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi professionali (CFP), anche riguardanti le materie obbligatorie, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e il compimento del primo anno di età del bambino. L’esonero può essere riconosciuto anche al padre, qualora la madre non ne usufruisca e anch’egli risulti iscritto all’Albo. In ogni caso, il numero massimo di crediti riducibili resta fissato in 45 CFP.

Inoltre, per favorire la conciliazione vita-lavoro, è prevista la possibilità di richiedere una riduzione sempre di 45 crediti per il periodo compreso tra il compimento del primo e il sesto anno di vita del figlio. Tale beneficio può essere goduto da uno solo dei genitori o ripartito tra entrambi, mantenendo invariato il limite massimo complessivo di 45 crediti.

La norma riconosce, in modo strutturato, le esigenze familiari e genitoriali dei professionisti, introducendo una misura di equilibrio che concilia l’obbligo di aggiornamento con le responsabilità personali e sociali dell’attività professionale.

Articolo 9 – Rafforzamento dei poteri di vigilanza del Consiglio Nazionale

L’articolo 9 del nuovo Regolamento potenzia il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in materia di formazione professionale continua.

Il Consiglio può richiedere copia degli attestati di partecipazione e della documentazione che provi l’effettiva presenza agli eventi formativi, sia organizzati dagli Ordini territoriali sia da soggetti autorizzati.

La misura è volta a garantire trasparenza e correttezza nel riconoscimento dei crediti, prevenendo irregolarità e rafforzando la tracciabilità delle attività formative.
In tal modo, il CNDCEC consolida il proprio ruolo di organo di controllo e garanzia della qualità del sistema formativo professionale.

Allegato 1 – Aggiornamento e riformulazione delle materie formative

L’Allegato 1 del nuovo Regolamento contiene l’aggiornamento e la riformulazione dell’elenco delle materie oggetto della formazione professionale continua.

L’intervento risponde all’esigenza di allineare i contenuti formativi all’evoluzione normativa, economica e tecnologica che caratterizza l’attività del dottore commercialista e dell’esperto contabile.

L’elenco aggiornato amplia le aree tematiche tradizionali – quali tributaria, contabile, societaria e deontologica – includendo ambiti oggi di crescente rilevanza, tra cui sostenibilità e ESG, digitalizzazione dei processi, privacy e cybersecurity, oltre alla già citata materia delle pari opportunità.

La riformulazione dell’Allegato 1 mira a garantire una formazione più completa, interdisciplinare e aderente alle nuove competenze richieste dal mercato, rafforzando il ruolo del professionista come consulente qualificato e aggiornato in ogni ambito dell’attività economica e aziendale.

Disposizioni immediatamente operative dal 15 ottobre 2025

Come anticipato, due disposizioni del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua sono entrate in vigore immediatamente con la pubblicazione del testo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025, senza attendere la decorrenza generale fissata al 1° gennaio 2026.

Articolo 11 – Autorizzazioni

L’articolo 11 disciplina le condizioni per l’autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti all’organizzazione di eventi formativi.
La norma, operativa dal giorno della pubblicazione, consente di applicare immediatamente i nuovi criteri di accreditamento e di garantire un controllo uniforme sulla qualità e la legittimità delle attività formative promosse da enti esterni rispetto agli Ordini territoriali.

Articolo 16 – Crediti per attività formative particolari

L’articolo 16 consente di attribuire i crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività particolari – quali docenze, pubblicazioni, relazioni, tutoraggi e altre forme di contributo professionale – su base triennale anziché annuale.

La disposizione offre un vantaggio immediato agli iscritti, che possono già applicare le nuove modalità di computo dei crediti nell’ambito del triennio formativo in corso, introducendo così maggiore flessibilità e continuità nella gestione dell’aggiornamento professionale.

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