Centralinisti telefonici non vedenti: nuove sanzioni per i datori di lavoro

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Il decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adegua gli importi delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, relativa al collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

L’adeguamento si basa sulla variazione dell’indice del costo della vita rilevata tra agosto 2022 e luglio 2025 (+7,6%, coefficiente 1,076).

Le nuove misure entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, di cui è stato dato avviso anche in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 225 del 27 settembre 2025).

Centralinisti telefonici non vedenti: collocamento obbligatorio

La legge n. 113/1985 disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione e stabilisce precisi obblighi per i datori di lavoro. Più in dettaglio:

  • per i datori di lavoro pubblici, l'obbligo di assunzione di un lavoratore non vedente per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino, tramite concorso riservato o richiesta numerica;
  • per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione di un lavoratore non vedente per ogni centralino con almeno 5 linee urbane;
  • per i centralini con più posti di lavoro, l'obbligo di riservare il 51% dei posti disponibili a centralinisti non vedenti o ipovedenti con qualifiche equipollenti.

Per l’avviamento al lavoro, i lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi presso i servizi competenti. Godono del diritto all’avviamento al lavoro i lavoratori fino al compimento dei 55 anni di età.

NOTA BENE: Per “privi della vista” si intendono i soggetti colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con correzione.

Sanzioni amministrative

L’art. 10 della legge n. 113/1985 disciplina due principali ipotesi sanzionatorie.

Mancata comunicazione di installazione o trasformazione di centralini

I datori di lavoro devono comunicare entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro competenti, l’attivazione o la modifica di centralini che comportino l’obbligo di assunzione. In caso di omissione, la nuova sanzione prevista dal decreto direttoriale n. 374/2025 va da 157,10 € a 3.141,75 €;

NOTA BENE: Fino all’entrata in vigore del decreto restano validi gli importi fissati dal decreto n. 77/2022 (da 146,00 € a 2.919,84 €). 

Mancata assunzione di centralinisti non vedenti

Se il datore non rispetta l’obbligo di riserva, la nuova sanzione prevista dal decreto direttoriale n. 374/2025 va da 31,39 € a 125,28 € per ogni giorno lavorativo e per ciascun posto riservato e non coperto;

NOTA BENE: Fino all’entrata in vigore del decreto restano in vigore gli importi fissati dal decreto n. 77/2022 (da 29,17 € a 116,43 €).

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