Caro materiali, accesso ai contributi

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In attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese, attrazione degli investimenti, politiche sociali e crisi ucraina - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - e, in particolare, dell’art. 26, come successivamente modificato dal comma 532 della legge 30 dicembre 2023, n. 207, si adottano disposizioni finalizzate a contrastare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nei contratti pubblici di lavori.

In tale contesto, il comma 6-quater del medesimo art. 26 stabilisce che per tali finalità sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026 che costituisce il limite massimo di spesa.

Inoltre, il comma 6-bis dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisca, con apposito decreto, le modalità di accesso al Fondo e i criteri per l’assegnazione delle risorse.

Pertanto con decreto dell’8 maggio 2025 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 - arrivano le istruzioni del ministero delle Infrastrutture per permettere a imprese e stazioni appaltanti di accedere ai contributi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, destinati a coprire gli aumenti eccezionali dei costi di materiali e carburanti nei cantieri.

Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, che, già in fase di elaborazione della scorsa legge di Bilancio, avevano sollecitato con forza la proroga della disciplina speciale relativa all’aggiornamento dei prezzi, prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”), anche per l’anno 2025.

Tale proroga era ritenuta essenziale per consentire la compensazione degli extracosti sostenuti per i lavori eseguiti o contabilizzati nel corso del 2025. Un’esigenza avvertita con urgenza, soprattutto per evitare il rischio di blocco di numerosi cantieri di rilevanza strategica. Alla fine, la proroga è stata effettivamente approvata.

Ambito di applicazione del Fondo opere pubbliche

Le norme riguardanti l'utilizzo del Fondo si applicano alle seguenti situazioni:

  • ai contratti pubblici per lavori, inclusi quelli affidati mediante contraente generale, nonché agli accordi quadro previsti dall’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. In questi casi, le disposizioni si riferiscono agli stati di avanzamento relativi a lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, o da questi annotate – sotto la sua responsabilità – nel libretto delle misure, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025;
  • ai lavori pubblici aggiudicati in base a offerte con termine finale di presentazione tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano potuto accedere al Fondo di cui al comma 7 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022. Anche in questo caso, le lavorazioni devono risultare eseguite, contabilizzate o annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025;
  • agli appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro stipulati da società del gruppo Ferrovie dello Stato, da ANAS S.p.A. e da altri soggetti rientranti nel capo I, titolo VI, parte II del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente alle attività disciplinate dal suddetto capo I, qualora non adottino i prezzari regionali, con riferimento ai prezzari da essi impiegati e aggiornati entro i termini previsti dal primo periodo del comma 2 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022;
  • ai contratti affidati a contraenti generali da Ferrovie dello Stato o da ANAS S.p.A., già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e relativi a opere in corso di realizzazione, per i quali è previsto un aumento del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.

Accesso al Fondo opere pubbliche: presupposti

L'articolo 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto "Decreto Aiuti") introduce misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici negli appalti pubblici di lavori. Queste disposizioni si applicano in presenza di specifici presupposti.

  1. Tipologia di appalti: appalti pubblici di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Termine di presentazione delle offerte: offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
  3. Aggiornamento dei prezzari: applicazione dei prezzari regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022 o, nelle more dell'aggiornamento, incremento fino al 20% dei prezzari esistenti al 31 dicembre 2021.
  4. Presentazione dell'istanza: necessità di presentare un'istanza da parte dell'interessato per avviare il procedimento di revisione dei prezzi. La giurisprudenza ha confermato che, anche in assenza di un'esplicita previsione normativa, l'istanza è indispensabile per accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione dei prezzi.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha prorogato l'applicazione delle misure previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 anche per l'anno 2025, estendendo la possibilità di compensazione degli extra-costi relativi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso di tale anno.

Modalità di accesso al Fondo

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'8 maggio 2025 stabiisce che per accedere al Fondo è necessario presentare un’istanza in via telematica alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero.

La richiesta deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma digitale dedicata, disponibile all’indirizzo: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, seguendo le modalità specificate all’interno della stessa piattaforma.

Contenuto dell’istanza

L’istanza deve includere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del contratto di appalto (CUP e CIG);
  • le informazioni ricavate dal prospetto (non da allegare in piattaforma) che evidenzia l’incremento dell’importo dello stato di avanzamento lavori rispetto a quello previsto dal contratto, firmato dal direttore dei lavori e approvato dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
  • il dettaglio quantitativo delle lavorazioni eseguite, indicando lo stato di esecuzione, contabilizzazione o registrazione nel libretto delle misure;
  • l’ammontare delle risorse finanziarie già disponibili, in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 6-bis, quinto periodo, del D.L. n. 50/2022, e impiegate per il pagamento dello stato di avanzamento lavori oggetto della richiesta;
  • l’importo del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria, oppure, solo qualora la stazione appaltante ne sia sprovvista, quelli di un conto corrente bancario ordinario, insieme all’indicazione del funzionario delegato o delle assegnazioni per competenza e cassa utili all’erogazione del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Termini per invio dell’istanza

I soggetti ammessi possono inoltrare la richiesta di accesso al Fondo esclusivamente nei seguenti periodi.

  • Prima finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025, con riferimento unicamente alle lavorazioni che risultano eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, oppure annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025;
  • Seconda finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, per le lavorazioni eseguite e registrate dal direttore dei lavori, oppure annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, nel periodo tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Esame delle domande

Il Ministero valuta le domande trasmesse e provvede all’adozione di decisioni collettive, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, tramite appositi decreti direttoriali. Tali decreti vengono emanati esclusivamente in presenza di fondi disponibili, secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 31 ottobre 2025 per le richieste inviate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 luglio 2025;
  • entro il 31 maggio 2026 per le richieste inoltrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2026.

In ciascun decreto direttoriale sono inoltre elencate le domande respinte, con specificazione delle relative motivazioni.

Entro novanta giorni dall’emissione dei decreti con cui vengono riconosciuti gli importi, il Ministero procede - compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie - all’attribuzione e al versamento degli stessi alle stazioni appaltanti, seguendo l’ordine temporale di ricezione delle domande, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto.

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