Rivalutazione delle prestazioni Inail: pubblicati i decreti ministeriali
Pubblicato il 29 maggio 2025
In questo articolo:
- Rivalutazione per i medici esposti a radiazioni ionizzanti: importi, criteri e decorrenza
- Rivalutazione per i settori industria, agricoltura, navigazione e lavoro domestico
- Rendite per inabilità permanente e per morte
- Assegno mensile per assistenza personale continuativa
- Assegno una tantum in caso di morte
- Assegni continuativi mensili per invalidi già liquidati in capitale
- Riassumendo
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Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, come di consueto, due decreti datati 24 aprile 2025, numero 57 e 58, che intervengono sulla rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Vediamone di seguito il contenuto
Rivalutazione per i medici esposti a radiazioni ionizzanti: importi, criteri e decorrenza
Cominciamo con il decreto numero 58.
Beneficiari diretti della misura sono i medici radiologi ospedalieri e, più in generale, tutti i medici che nell’ambito della propria attività risultino esposti ai raggi X e alle sostanze radioattive, condizione che configura un profilo di rischio specifico e persistente, riconosciuto fin dal 1958 con la legge n. 93/1958 che ha istituito un sistema assicurativo obbligatorio a loro tutela.
Il nuovo importo della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle prestazioni economiche in favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2025 ed è pari a euro 66.866,83. Questo importo rappresenta il risultato della rivalutazione applicata all’importo base di euro 66.336,14, sulla base del coefficiente di aggiornamento dell’1,008.
Rivalutazione per i settori industria, agricoltura, navigazione e lavoro domestico
Il decreto numero 57, invece, interessa i lavoratori tutelati dall’Inail e appartenenti ai comparti industria, agricoltura, navigazione e ambito domestico
La rivalutazione delle rendite e degli assegni decorre dal 1° gennaio 2025, come stabilito all’articolo 1 del decreto.
Rendite per inabilità permanente e per morte
La retribuzione convenzionale annua per il calcolo delle rendite Inail viene fissata in euro 30.834,39 per i lavoratori dipendenti, mentre per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del Testo unico è di euro 20.426,70.
Questi valori costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente assoluta o parziale e per i superstiti in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale.
Assegno mensile per assistenza personale continuativa
Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dalla L. n. 251/1982, l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (APC) è riconosciuto nei casi di invalidità totale che comportino grave limitazione dell’autonomia personale.
Il nuovo importo mensile dal 1° gennaio 2025 è di euro 672,72.
Assegno una tantum in caso di morte
L’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. i), della L. n. 145/2018, disciplina l’assegno una tantum (assegno funerario) corrisposto agli aventi diritto in caso di decesso del lavoratore per causa lavoro-correlata: il nuovo importo riconosciuto dal 1° gennaio 2025 ammonta ad euro 12.342,84
Assegni continuativi mensili per invalidi già liquidati in capitale
Ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. n. 1124/1965 e dell’art. 8 della L. n. 780/1975, gli assegni continuativi mensili sono destinati ai soggetti già liquidati in capitale che presentano un peggioramento delle condizioni fisiche tali da giustificare una prestazione periodica supplementare.
Anche questi assegni sono stati rivalutati applicando il coefficiente dell’1,0084.
I nuovi importi, validi dal 1° gennaio 2025, sono i seguenti.
Grado di inabilità |
Importo mensile aggiornato |
---|---|
50 – 59% |
€ 472,79 |
60 – 79% |
€ 659,76 |
80 – 89% |
€ 1.132,69 |
90 – 100% |
€ 1.605,21 |
100% + APC |
€ 2.278,28 |
Riassumendo
Tipologia di prestazione |
Importo aggiornato |
Note |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale annua (dipendenti) |
€ 30.834,39 |
Base di calcolo per rendite per inabilità permanente e per morte |
Retribuzione convenzionale annua (autonomi) |
€ 20.426,70 |
Ex art. 205, D.P.R. 1124/1965 |
Assegno mensile per assistenza personale continuativa |
€ 672,72 |
Ex art. 218, D.P.R. 1124/1965 |
Assegno una tantum in caso di morte (funerario) |
€ 12.342,84 |
Ex art. 85, D.P.R. 1124/1965 |
Assegni continuativi mensili |
Importi differenziati |
Per invalidi già liquidati in capitale – Ex art. 235, D.P.R. 1124/1965 |
– Inabilità dal 50% al 59% |
€ 472,79 |
|
– Inabilità dal 60% al 79% |
€ 659,76 |
|
– Inabilità dall’80% all’89% |
€ 1.132,69 |
|
– Inabilità dal 90% al 100% |
€ 1.605,21 |
|
– Inabilità 100% + APC (assistenza personale continuativa) |
€ 2.278,28 |
Importo comprensivo dell’assegno per APC |
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