Bonus Giovani 2025, come chiedere lo sgravio contributivo
Pubblicato il 22 maggio 2025
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Pubblicato l’atteso decreto interministeriale 11 aprile 2025 e la relativa circolare INPS per l’accesso allo sgravio contributivo per i giovani under 35 del Decreto Coesione. La misura, contenuta nell’art. 22, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’agevolazione è fruibile fino al 100% dei complessivi contributi dovuti, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, in relazione all’assunzione di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
Il maggior importo fruibile, fino a 650 euro su base mensile, dedicato ai lavoratori che rendono la propria prestazione lavorativa in area ZES, invece, è legato ad alcuni specifici ed ulteriori vincoli: la domanda di accesso all’esonero dovrà essere preventiva; l’assunzione dovrà comportare un incremento occupazionale netto in termini di ULA.
Bonus Giovani 2025, rapporti incentivati a duplice binario
L’art. 22, commi 1 e 3, decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, ha introdotto nel nostro ordinamento due nuove agevolazioni contributive, volte a incrementare l’occupazione giovanile stabile, dedicate ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi i datori di lavoro del settore agricolo.
In particolare, l’art. 22, comma 1, prevede un esonero pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il successivo comma 3 riconosce, invece, il medesimo sgravio contributivo ai datori di lavoro che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, prevedendo però, un limite di importo massimo fruibile maggiore, pari a 650 euro su base mensile. Tale secondo esonero, però, essendo subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, è fruibile secondo le condizioni stabilite dalla Commissione nella decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 e, conseguentemente, previa nota domanda di concessione preventiva, spostando di fatto il dies a quo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato alla data di messa a disposizione, da parte dell’Istituto previdenziale, del modulo applicativo utile a richiedere l’applicazione dell’esonero in argomento.

Entrambi gli esoneri possono essere concessi in relazione alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (ovverosia 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Sono esclusi dall’applicazione degli esoneri in trattazione:
- le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i rapporti di apprendistato, ancorché a tempo indeterminato;
- i rapporti di lavoro intermittente, anch’essi, pur laddove stipulati a tempo indeterminato.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ha chiarito che, anche ai fini della verifica di sussistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, non dovranno prendersi in considerazioni eventuali rapporti di apprendistato non proseguiti in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Misura degli incentivi
Gli incentivi, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, salvo per le aliquote di finanziamento espressamente non oggetto di sgravio, dovranno essere riparametrati alla eventuale percentuale part-time prevista dal contratto di assunzione, ovvero dall’accordo di trasformazione a tempo indeterminato. Vieppiù, i massimali previsti dovranno essere riproporzionati su base giornaliera nei casi in cui l’assunzione o la cessazione del rapporto di lavoro intervengano nel corso del mese. Specificatamente, dunque:
- per l’esonero previsto dal comma 1, la soglia massima di 500 euro mensili dovrà essere riproporzionata nella misura di 16,12 euro al giorno (€ 500/31);
- per l’esonero previsto dal comma 3 (area ZES), la soglia massima di 650 euro mensili dovrà essere riproporzionata nella misura di 20,96 euro al giorno (€ 650/31);
Per entrambe le misure, il periodo massimo agevolabile è fissato in ventiquattro mesi.

- i premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120, Codice Civile, di cui all’art. 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (espressamente escluso dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo);
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, di cui all’art. 40, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo, pari allo 0,30%, destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le contribuzioni non aventi natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni di riferimento (es. contributi di solidarietà su versamenti a previdenza complementare o fondi di assistenza sanitaria; contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo o sportivi).
Quanto, invece, ad eventuali trasferimenti del lavoratore da una zona ZES o viceversa, l’Istituto previdenziale ha specificato che:
- nel caso in cui il lavoratore venga trasferito in una regione appartenente alla ZES, il massimale mensile, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento, andrà ridotto a 500 euro;
- nel caso in cui il lavoratore venga trasferito in una regione non appartenente all’area ZES, non si potrà fruire del maggiore importo previsto a causa dei vincoli legati al finanziamento della misura rispetto a quanto precedentemente autorizzato, pertanto, il limite, rimarrà fissato nella misura di 500 euro su base mensile.
Condizioni per la spettanza degli incentivi
La fruizione delle agevolazioni in argomento è innanzitutto subordinata al rispetto dei principi generali previsti dall’art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente, gli esoneri contributivi non potranno trovare applicazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, che abbia manifestato – per iscritto ed entro i sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – la propria volontà di essere riassunto (sul punto, il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 7/2016, ha chiarito che in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto dal lavoratore, il datore di lavoro può, comunque, legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di rapporti a termine in essere);
- siano in atto, presso il datore di lavoro, sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, eccetto che per le ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate alla sospensione.
Diversamente, data la portata delle misure agevolative, non sono applicabili i principi generali ex art. 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, relativi alle assunzioni che costituiscono attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero all’ulteriore preclusione rispetto alle assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che assume.

Naturalmente, il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato al rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare:
- alla regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali, ai sensi della disciplina in materia di DURC;
- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tra le ulteriori condizioni specifiche si rammenta che:
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva (art. 22, comma 5, decreto-legge n. 60/2024);
- i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con gli esoneri in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.

Condizioni specifiche Bonus Giovani 2025 ZES
Come anticipato in premessa, per l’esonero previsto dal comma 3, decreto-legge n. 60/2024, trattandosi di un incentivo non rivolto alla generalità dei dipendenti, è stato necessario ottenere l’autorizzazione della Commissione europea. Conseguentemente, con esclusivo riferimento a tale misura, è necessario rispettare ulteriori condizioni per la legittima fruizione:
- sono esclusi dall’incentivo i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18, art. 2, Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16, Regolamento (UE) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46, legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto in termini di ULA.
Procedimento per l’ammissione agli incentivi
Il datore di lavoro che intende richiedere gli esoneri contributivi in argomento dovrà inoltrare all’INPS apposita domanda di ammissione all’agevolazione attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), compilando il modulo Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani.
Nel modulo dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
Per quanto concerne l’esonero “generale” previsto dall’art. 22, comma 1, la domanda potrà essere presentata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate, che per i rapporti non ancora instaurati. Diversamente, la domanda di concessione dell’esonero previsto dall’art. 22, comma 3, potrà essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.
L’INPS, ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che, per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Nel caso in cui l’assunzione sia già stata effettuata, considerata l’indicazione del codice di comunicazione obbligatoria, l’INPS fornirà l’esito dell’accoglimento e il riconoscimento dell’importo spettante.
Laddove, invece, l’assunzione non sia ancora stata effettuata, l’INPS provvede ad accantonare le risorse e a inviare una comunicazione a mezzo PEC o email, invitando il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Una volta che detta comunicazione sarà visibile all’istituto previdenziale, la richiesta di incentivo verrà accolta definitivamente.
Esposizione nelle denunce contributive Uniemens
Come illustrato nella circolare INPS 12 maggio 2025, n. 90, all’interno dei flussi Uniemens, l’agevolazione prevista dall’art. 22, comma 1 (Bonus Giovani) dovrà essere esposta a decorrere dal mese di competenza giugno 2025, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 1 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati così esposti verranno ricostruiti nel DM2013 “VIRTUALE” con:
- il codice di nuova istituzione “L621”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;
- il codice di nuova istituzione “L622”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1- D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.

Fermo quanto sopra, per l’esonero area ZES, invece, dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ES35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”, in luogo di “EG35”.
Sul DM2013 “VIRTUALE”, il codice sarà “L623”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 3, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.
Naturalmente, per l’esonero Giovani 2025 – Area ZES, non vi sono codici arretrati.
Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano fruito dell’esonero giovani under 30, c.d. GECO, previsto dalla legge di Bilancio 2018, sarà possibile, senza trasmettere denunce di variazione dei flussi Uniemens pregressi, esporre all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Infografica – Bonus Giovani 2025
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 |
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