Autotrasporto merci: incentivi 2025 per il rinnovo ecologico del parco veicoli
Pubblicato il 22 ottobre 2025
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2025 il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), recante “Disposizioni per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi”.
Il provvedimento definisce in modo puntuale le modalità di assegnazione e gestione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli investimenti nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2025. L’obiettivo principale del decreto è favorire il processo di rinnovamento e adeguamento del parco veicolare in senso più ecosostenibile, incentivando la sostituzione dei mezzi più obsoleti e inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 13 milioni di euro, ma il decreto prevede la possibilità di applicare le stesse disposizioni anche a ulteriori fondi eventualmente stanziati nel corso dell’anno con la stessa finalità.
Ripartizione delle risorse finanziarie
Le risorse stanziate dal Decreto MIT 7 agosto 2025 – pari complessivamente a 13 milioni di euro – sono destinate a finanziare gli investimenti effettuati nel corso del 2025 per favorire la transizione ecologica del settore dell’autotrasporto.
Gli incentivi sono articolati in tre linee principali di intervento, con una soglia massima di contributo per impresa pari a 550.000 euro, come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale.
- 1 milione di euro per l’acquisto di veicoli nuovi con massa superiore a 3,5 tonnellate, alimentati con tecnologie a trazione alternativa (metano CNG, gas naturale liquefatto GNL, ibrido diesel/elettrico o full electric), oppure per l’acquisizione di dispositivi di riconversione elettrica dei veicoli a motorizzazione termica;
- 8,2 milioni di euro per la rottamazione di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisto di mezzi nuovi conformi alle normative Euro VI step E, Euro 6 E o Euro 6 E-bis, per favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti e obsoleti;
- 3,8 milioni di euro per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi, dotati di dispositivi innovativi per la sicurezza e l’efficienza energetica (come sistemi elettronici di gestione o controllo), nonché di attrezzature superiori a 7 tonnellate destinate al trasporto refrigerato o alimentare, conformi a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale.
Oltre alla ripartizione delle risorse, il decreto stabilisce alcuni principi generali di ammissibilità:
- i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- i beni acquistati o riconvertiti devono restare nella disponibilità del beneficiario fino al 30 marzo 2029 e non possono essere alienati, locati o noleggiati prima di tale data, pena la revoca del contributo;
- i veicoli rottamati devono risultare di proprietà o nella disponibilità dell’impresa da almeno un anno antecedente l’entrata in vigore del decreto.
Sono, infine, previste maggiorazioni del contributo in funzione della tipologia di alimentazione del mezzo e del livello di inquinamento dei veicoli rottamati, al fine di incentivare maggiormente la sostituzione dei mezzi più datati con veicoli a basse o nulle emissioni.
Beneficiari della misura
I contributi previsti dal Decreto MIT 7 agosto 2025 sono rivolti alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che operano sul territorio nazionale e che intendano rinnovare il proprio parco veicolare adottando mezzi a minore impatto ambientale.
Possono accedere agli incentivi le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
- sede in Italia, con attività regolarmente esercitata sul territorio nazionale;
- iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in conformità alla normativa vigente;
- attività prevalente di autotrasporto di merci, anche mediante veicoli propri o in locazione finanziaria;
- impegno concreto al processo di adeguamento del parco veicolare verso soluzioni tecnologiche più efficienti ed ecosostenibili, attraverso l’acquisto o la conversione di veicoli e la rottamazione di quelli più obsoleti.
In sintesi, la misura si rivolge esclusivamente a operatori professionali dell’autotrasporto, con l’obiettivo di sostenere un rinnovamento strutturale del parco mezzi nazionale e di contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell’efficienza energetica del comparto.
Presentazione delle istanze
La procedura per accedere ai contributi previsti dal Decreto MIT 7 agosto 2025 è disciplinata dall’articolo 4, che definisce le modalità operative per la presentazione delle domande e la valutazione delle istanze da parte del soggetto gestore incaricato.
1. Modalità di presentazione
Le imprese interessate devono presentare la domanda di contributo utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del contratto di acquisizione dei veicoli oggetto di investimento;
- documento di identità del richiedente in corso di validità.
In assenza del contratto di acquisto, è ammessa la presentazione di un preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, valido ai fini della prenotazione del contributo.
2. Istruttoria e ammissibilità
Il soggetto gestore, individuato nella società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., procede alla verifica di ammissibilità delle istanze secondo i termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le domande ritenute conformi ai requisiti vengono inserite in un elenco ordinato cronologicamente sulla base della data di presentazione.
In caso di irregolarità o carenze documentali, il soggetto gestore invia una comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, concedendo all’impresa un termine di 10 giorni per integrare la documentazione o presentare osservazioni. Trascorso tale termine, l’istanza viene riesaminata e definita sulla base degli elementi disponibili.
3. Accantonamento delle risorse e prenotazione del contributo
Gli importi richiesti nelle domande ammissibili vengono accantonati automaticamente tramite un sistema di monitoraggio elettronico (“contatore”) che aggiorna in tempo reale le risorse residue disponibili per ciascuna area di investimento.
L’importo accantonato costituisce una prenotazione del contributo, che rimane tuttavia subordinata alla verifica del completamento dell’investimento nella successiva fase di rendicontazione, da svolgersi secondo le modalità fissate da apposito decreto direttoriale del MIT (art. 7 del decreto).
4. Decadenza e riutilizzo delle risorse
Se l’impresa beneficiaria non dimostra entro i termini stabiliti l’avvenuto perfezionamento dell’investimento, decade automaticamente dal beneficio.
Le somme corrispondenti vengono riacquisite al fondo e possono essere rimesse a disposizione di altre imprese mediante scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine di presentazione delle istanze.
Misura del contributo riconosciuto
L’articolo 5 del Decreto MIT 7 agosto 2025 stabilisce in maniera precisa gli importi dei contributi e le modalità di calcolo del beneficio spettante alle imprese di autotrasporto che investono nel rinnovo del proprio parco veicolare.
Le misure previste si articolano in diverse tipologie di incentivo, calibrate in funzione della tecnologia del veicolo, della tipologia di investimento (acquisto, rottamazione o riconversione) e della dimensione dell’impresa beneficiaria.
Veicoli a trazione alternativa
Per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basso impatto ambientale (metano CNG, ibridi ed elettrici), il contributo varia in funzione del tipo di alimentazione e della massa del mezzo:
- 4.000 euro per ogni veicolo a metano CNG o ibrido (diesel/elettrico);
- 14.000 euro per ogni veicolo elettrico con massa tra 3,5 e 7 tonnellate;
- 24.000 euro per ogni veicolo elettrico oltre 7 tonnellate, in considerazione dei maggiori costi di produzione e commercializzazione rispetto ai veicoli diesel.
- Per la riconversione di veicoli termici in elettrici fino a 3,5 tonnellate, il contributo copre il 40% dei costi ammissibili, con un massimo di 2.000 euro per veicolo.
Maggiorazioni per rottamazione
Le imprese che acquistano un veicolo a trazione alternativa e contestualmente rottamano un mezzo obsoleto ottengono un bonus aggiuntivo:
- +1.000 euro per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a Euro VI;
- +2.500 euro, +5.000 euro o +10.000 euro per veicoli rottamati rispettivamente con massa:
- tra 3,5 e 7 tonnellate,
- tra 7 e 16 tonnellate,
- oltre 16 tonnellate,
se appartenenti a classe Euro IV o inferiore.
Le domande relative a rottamazioni di veicoli più inquinanti (Euro IV o inferiori) sono esaminate con priorità fino all’esaurimento di un fondo dedicato pari a 380.000 euro.
Rottamazione e acquisto di veicoli Euro VI step E
Per la sostituzione di veicoli pesanti con nuovi mezzi conformi alla normativa Euro VI step E, il contributo è determinato come segue:
- 7.000 euro per ogni veicolo tra 7 e 16 tonnellate;
- 15.000 euro per veicoli oltre 16 tonnellate.
Se il mezzo rottamato è Euro IV o inferiore, il contributo cresce a:
- 12.000 euro (7–16 tonnellate),
- 25.000 euro (oltre 16 tonnellate).
Anche in questo caso, le richieste con rottamazioni di veicoli più datati hanno priorità di istruttoria.
Veicoli commerciali leggeri Euro 6 E / Euro 6 E-bis
Per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri di nuova generazione, il contributo è pari a:
- 3.000 euro per veicoli tra 3,5 e 7 tonnellate, con rottamazione di un mezzo analogo;
- 5.500 euro se il veicolo rottamato è di classe Euro IV o inferiore.
Le agevolazioni più elevate sono concesse fino a un tetto complessivo di 4 milioni di euro; oltre tale limite, si applicano gli importi base.
Rimorchi, semirimorchi e veicoli per trasporto combinato
Sono ammissibili anche gli investimenti in rimorchi, semirimorchi e attrezzature speciali (trasporti ferroviari, marittimi o refrigerati) conformi alle norme UIC 596-5, MSC 479, ADR e ATP.
I contributi sono determinati in base alla dimensione dell’impresa:
- Piccole e medie imprese (PMI):
- fino al 20% del costo di acquisto per le piccole imprese,
- fino al 10% per le medie,
con un massimo di 5.000 euro per veicolo o unità frigorifera.
- Grandi imprese: contributo fisso di 3.000 euro per veicolo.
Se, oltre all’acquisto, l’impresa rottama rimorchi o contenitori obsoleti, il contributo aumenta a:
- 7.000 euro per le PMI;
- 5.000 euro per le grandi imprese.
Maggiorazioni aggiuntive per PMI e reti d’impresa
L’importo del contributo può essere aumentato del 10% nei seguenti casi:
- se l’investimento è effettuato da una piccola o media impresa (PMI);
- se l’impresa aderisce a una rete di imprese, comprovata da contratto di rete registrato.
NOTA BENE: Le due maggiorazioni sono cumulabili, portando il beneficio complessivo fino al +20% del contributo base.
Presentazione delle domande e controlli
La fase operativa di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi previsti dal Decreto MIT 7 agosto 2025 sarà disciplinata da un successivo decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Tale decreto attuativo definirà in modo puntuale:
- le modalità di apertura dello sportello telematico per l’invio delle istanze;
- le procedure di verifica e i requisiti tecnici che dovranno essere documentati dalle imprese beneficiarie;
- i termini e le modalità di rendicontazione degli investimenti.
Fino all’adozione del decreto attuativo, l’apertura dello sportello per la presentazione delle istanze resta rinviata, e le domande non potranno essere inviate.
Verifiche e ammissibilità
Il soggetto gestore sarà incaricato di:
- verificare l’ammissibilità delle istanze secondo i criteri previsti dal decreto;
- predisporre un elenco delle domande ammissibili, ordinate in base all’ordine cronologico di presentazione;
- comunicare eventuali irregolarità o carenze documentali, concedendo un termine di 10 giorni per le integrazioni, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le istanze saranno esaminate solo in presenza di risorse disponibili, verificate tramite un sistema di monitoraggio che aggiornerà periodicamente lo stato dei fondi residui. Gli aggiornamenti e gli eventuali esaurimenti delle risorse saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Rendicontazione e controlli finali
Al termine dell’investimento, le imprese dovranno presentare documentazione probatoria che dimostri la conformità tecnica dei beni acquisiti alle specifiche previste dal decreto. In assenza di tale prova, l’istanza sarà dichiarata inammissibile e il contributo non verrà erogato.
Le somme liquidate non potranno in nessun caso superare gli importi accantonati nella fase di prenotazione. Qualora l’impresa non completi o non dimostri l’avvenuto investimento entro i termini fissati, il beneficio decade e le risorse corrispondenti vengono reintegrate nel fondo, con possibilità di scorrimento della graduatoria a favore delle domande successive.
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